lunedì 26 ottobre 2015

Legge di stabilità: Art. 16 Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione

Tra le novità inserite nell'ultimo testo della legge di stabilità c'è questo art. 16 che prevede norme per l'assunzione di giovani dirigenti qualificati attraverso la Scuola Superiore della P.A. che in particolare recita: Nell’ottica di favorire il ricambio generazionale e l’immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori universitari previsto agli articoli 15 e 17 della presente legge e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla SNA, le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all’assunzione di 50 dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla Scuola nazionale dell’amministrazione e di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale...
Le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’Ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.
Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell’articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzative adottate ai sensi del comma 4, certificati dall’organo di resvisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione dei commi 4 e 9 del presente articolo.Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa 20 pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della legge 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

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