Con la sentenza n. 156/2020 il Consiglio di stato ha annullato la gara indetta dalla ASL Latina per la cattura e il trasporto di cani, gatti ed altro.
Al riguardo il Collegio ha rilevato come l’appellante, precedente gestore del servizio, vantasse interesse a continuare ad espletarlo non essendo variati i requisiti necessari al riguardo, ma che abbia dedotto la propria oggettiva impossibilità di formulare un’offerta economica rispettosa del nuovo prezzo - base di gara prefissato ai fini dei ribassi, poiché talmente basso da non consentire nemmeno la copertura dei costi, come dalla medesima dimostrato e documentato, di modo che sarebbe illogico e contrario al diritto di tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost. imporre la presentazione di un’offerta non rispettosa del prezzo base e quindi inammissibile, al solo fine di dimostrare l’interesse all’impugnativa del bando, potendo, invece, ben sussistere un interesse strumentale ma attuale alla riedizione della gara ed essendo l’eventuale ricorso contro l’aggiudicazione finale ad altri tardiva, in presenza di clausole di gara ostative per la partecipazione dell’interessata (per tutte, Cons. Stato, Sez. Terza, 4.05.2018, n. 2663). Infatti, così come precisato dalla decisione dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 26.04.2018, devono considerarsi escludenti, e pertanto immediatamente impugnabili dall’imprenditore che non abbia presentato l’offerta, le clausole che danno luogo ad un’abnorme restrizione dell’accesso alla selezione precludendo all’operatore di formulare adeguate offerte di gara in chiave competitiva (Cons. St., Sez. V. 30.04.2018, n. 2602), ma anche quelle abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980).
La gestione in atto del servizio messo a gara, unitamente alle numerose interlocuzioni intercorse con l’Amministrazione nel tentativo di far variare le condizioni del bando, vale altresì a differenziare l’interesse dell’appellante rispetto a quello della generalità dei consociati ai fini della sua azionabilità in sede giudiziaria.
L’appello deve, pertanto, essere in primo luogo accolto quanto alla presenza di un interesse attuale e differenziato e quanto alla conseguente ammissibilità del ricorso di primo grado, dovendo la sentenza del TAR essere innanzitutto riformata quanto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Alla stregua dell’effetto devolutivo del giudizio d’appello, una volta accertata l’ammissibilità del ricorso di primo grado, il Collegio deve affrontare nel merito le censure del ricorso di primo grado, che risultano fondate.
In particolare, all’Amministrazione non era consentito fissare un prezzo base irragionevolmente basso, in contrasto con le previsioni dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e con le esigenze, dedotte dalla parte appellante, di garantire la concorrenza (art. 41 Cost.), il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), la tutela dei lavoratori (artt. 35 ss. Cost.), la pubblica incolumità ed igiene (art. 32 Cost.) e la tutela degli animali (L. 20.07.2004, n. 189).
Infatti, la fissazione del prezzo, pur mantenendo ampi margini di discrezionalità, non può immotivatamente prescindere in modo manifestamente irragionevole dai dati obiettivi, conosciuti dall’Amministrazione anche in relazione all’attività espletata negli anni dall’appellante, posta la sostanziale identità del servizio e delle condizioni di svolgimento risultante dal raffronto con il capitolato della precedente gara del 2011 (fatti salvi gli interventi in favore dei gatti di colonia, già non espletati di fatto e quindi espunti dal nuovo bando). Pertanto, deve ritenersi illegittima la immotivata drastica riduzione del prezzo base annuale a circa 240.000 Euro rispetto al precedente prezzo annuale di oltre 700.000 Euro circa maggiorati in ragione della eccedenza degli interventi rispetto al numero stimato, pari a 6.750, a fronte di una media di interventi, calcolata sul triennio 2015 - 2017, pari a n. 9.000 e di contenuti del servizio non dissimili dal passato.
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