martedì 19 dicembre 2017

GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA E LA ROTAZIONE SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO

Anche se lentamente cominciano ad arrivare le prime risposte della giurisprudenza sul nuovo Codice dei contratti e in particolare sul problema dell'affidamento di lavori o servizi sotto soglia previsto dall'art. 36.
IL Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 13/12/2017, n. 5854 ha affrontato in maniera chiara il problema.
In particolare, secondo il collegio  il principio di rotazione  - che per espressa previsione normativa deve orientare le stazioni appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte - trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato.
Pertanto, anche al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese e di favorire, per contro, la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio in questione comporta, in linea generale, che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale.
Per l’effetto, ove la stazione appaltante intenda comunque procedere all’invito di quest’ultimo, dovrà puntualmente motivare tale decisione, facendo in particolare riferimento al numero (eventualmente) ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. la delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n. 4).
Cadono così tutte le argomentazioni speciose di alcuni dirigenti comunali che seguitano ad ignorare il rispetto di questa norma del Codice dei contratti.

Nessun commento:

Posta un commento