martedì 26 dicembre 2017

NUOVE NORME PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEI COMUNI

Il comma 361 della legge di Bilancio 2018 (inserito dalla Camera), novellando l’art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. 289/2002, dispone – anche a seguito del comma 353, che ha previsto la possibilità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro - che: 
  • l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali (di cui rimane ferma l’apertura a tutti i cittadini) deve essere garantito, (sempre sulla base di criteri obiettivi), in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più, indistintamente, a tutte le società e associazioni sportive);
  • la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l’ente territoriale non intenda farlo direttamente) è affidata in via preferenziale (sempre sulla base di convenzioni), oltre che (come a legislazione vigente) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più a “società sportive dilettantistiche”);
  • le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione - ora in via preferenziale - di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (sempre compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari). 
Dunque, di fatto, si introduce ora la possibilità che tali impianti possano essere messi a disposizione, seppure in subordine, di tutte le società e associazioni sportive (e non più solo delle dilettantistiche).

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