Il comma 361 della legge di Bilancio 2018 (inserito dalla Camera), novellando l’art. 90, commi 24, 25 e 26, della L. 289/2002, dispone – anche a seguito del comma 353, che ha previsto la possibilità di esercizio delle attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro - che:
- l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali (di cui rimane ferma l’apertura a tutti i cittadini) deve essere garantito, (sempre sulla base di criteri obiettivi), in via preferenziale alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più, indistintamente, a tutte le società e associazioni sportive);
- la gestione degli impianti sportivi (nei casi in cui l’ente territoriale non intenda farlo direttamente) è affidata in via preferenziale (sempre sulla base di convenzioni), oltre che (come a legislazione vigente) ad associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche a società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (e non più a “società sportive dilettantistiche”);
- le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione - ora in via preferenziale - di società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti (sempre compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari).
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