domenica 3 dicembre 2017

LA CONSULTA RITIENE CHE LE REGIONI NON POSSANO LEGIFERARE IN MERITO ALLA IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DI CASE MOBILI O ROULOTTE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 246 del 29 novembre scorso ha voluto mettere il punto sul problema delle roulotte e delle case mobili che sorgono oramai in tutti i campeggi ma non solo.
Questa sentenza conferma la linea già fissata da tempo dalla corte dei mantenere gli standard per la difesa  ambientale saldamente nelle mani dello Stato. 
Così la Corte ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’ art. 1, comma 129 della L.R. Campania, n. 4/2011 (Legge finanziaria regionale 2011) nella parte in cui, aveva modificato l’ art. 2 comma 1 della LR Campania, n. 13/93 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulotte, maxi caravan e case mobili anche se “collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate”.
La Consulta afferma che il potere di intervento delle Regioni in materia di “governo del territorio” non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall' articolo 146 del D.lgs 42/2004  (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente, competenza esclusiva che, si legge nella sentenza, “risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall'intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata, come avviene nel caso di specie, l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all'apprezzamento che compete alla legislazione statale”.
Spetta dunque alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente.

Nessun commento:

Posta un commento