sabato 30 dicembre 2017

NUOVA PROROGA PER L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA BOLKESTEIN

L'attuazione in Italia della Direttiva dell'Unione Europea 2006/123/CE dopo tanti anni appare un miraggio.
I parlamentari nel corso del dibattito per l'applicazione della legge di bilancio 2018 si sono ricordati anche delle concessioni di commercio su aree pubbliche così i commi commi 1180 e 1181 inseriti dalla Camera dei deputati, recano disposizioni  con particolare riferimento alla proroga al 31 dicembre 2020 del termine per le concessioni e a modalità specifiche di assegnazione per alcuni soggetti.
In particolare il comma 1180 proroga al 31 dicembre 2020, il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche con scadenza anteriore alla predetta data e in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, al fine di garantire che le procedure per l’assegnazione delle medesime concessioni siano realizzate in un contesto temporale omogeneo.
L’articolo 6, comma 8, del D.L. 244/2016 aveva disposto la proroga delle concessioni in oggetto fino al 31 dicembre 2018.
Il comma 1181 dispone invece che le amministrazioni interessate prevedano specifiche modalità di assegnazione per coloro che nel biennio precedente l’entrata in vigore della norma abbiano direttamente utilizzato le concessioni quale unica o prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, anche in deroga a quanto previsto dalla disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio di cui all’articolo 16 del D.lgs. 59/2010.
Nel Dossier del Senato giustamente viene sottolineato come  il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha attuato la Direttiva 2006/123/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (c.d. "Direttiva Bolkestein") relativa ai servizi nel mercato interno. La Direttiva, pur avendo, in via prioritaria, finalità di massima liberalizzazione delle attività economiche, consente, comunque, la possibilità di porre limiti all'esercizio della tutela di tali attività nel caso che questi siano giustificati da «motivi imperativi di interesse generale». 
Il D.Lgs. n. 59/2010 (attuativo della citata direttiva), pertanto, ha previsto, all'art. 14, la possibilità di introdurre limitazioni all'esercizio dell'attività economica istituendo o mantenendo regimi autorizzatori «solo se giustificati da motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonché delle disposizioni di cui al presente titolo». La stessa disposizione, tuttavia, fissa i requisiti a cui subordinare la sussistenza di tali motivi imperativi (definiti, peraltro, come «ragioni di pubblico interesse»). 
Il legislatore nazionale, all'art.16 del D.Lgs. n. 59 del 2010 – in conseguenza di quanto previsto dal sopra ricordato art. 14 – ha regolato la disciplina delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e delle connesse concessioni di posteggio, prevedendo che le autorità competenti – nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili» – debbano attuare una procedura di selezione tra i potenziali candidati, garantendo «la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi». Tutto ciò, allo scopo di garantire sia la parità di trattamento tra i richiedenti, impedendo qualsiasi forma di discriminazione tra gli stessi, sia la libertà di stabilimento, conformemente alla citata direttiva 2006/123/UE.
Il comma demanda alla Conferenza Unificata di provvedere all’integrazione dei criteri previsti dall’Intesa di cui all’articolo 70 del D.lgs 59/2010, stabilendo il numero massimo di posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, tanto nella medesima area quanto in diverse aree, mercatali e non.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 59/2010, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, all’articolo 70, comma 5, che reca norme sul commercio al dettaglio sulle aree pubbliche ha demandato a un’intesa in sede di Conferenza unificata, anche in deroga all’articolo 16 del medesimo decreto legislativo, relativo alle procedure di selezione tra diversi candidati, l’individuazione, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della norma citata e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie.
In applicazione dell’articolo 70, comma 5, in sede di Conferenza unificata è stata adottata l'Intesa n. 83/CU del 5 luglio 2012, avente ad oggetto i criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, nonché le relative disposizioni transitorie. Con il successivo Accordo raggiunto in sede di Conferenza Unificata il 16 luglio 2015, è stata sancita un’interpretazione univoca dell’applicazione alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e di rivendita di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche dei criteri dell’Intesa del 5 luglio 2012 stessa.

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