giovedì 28 dicembre 2017

UNA APERTURA PER LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il comma 454 della legge di Bilancio dello Stato per l'esercizio 2018 approvata dalle Camere ma non ancora promulgata e pubblicata stabilisce che:  "all'articolo 17, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole: «della spesa di personale» sono inserite le seguenti: «, ovvero una variazione dello 0,1 per cento annuo,»",
Dal dossier predisposto dagli uffici si legge che la disciplina finora vigente prevedeva che la suddetta spesa, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non dovesse superare per ciascun anno del periodo 2010-2020 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento. Qualora non sia rispettato tale parametro, la regione si considera egualmente adempiente qualora abbia raggiunto l'equilibrio economico ed abbia attuato, negli anni dal 2015 al 2019, un percorso di graduale riduzione della spesa per il personale fino al totale conseguimento nell'anno 2020 del parametro. La novella di cui al presente comma 454 specifica che nella nozione suddetta di graduale riduzione rientra anche l'ipotesi di una variazione pari allo 0,1 annuo.
L'adempimento in esame rientra tra quelli necessari ai fini del riconoscimento di una quota del finanziamento (a carico dello Stato) del Servizio sanitario regionale.
Ai fini del calcolo in esame, si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presti servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Sempre ai fini in oggetto, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati - relativi ad anni precedenti - derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010-2020, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono in ogni caso fatte salve - e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010-2020 - le spese per il personale totalmente a carico di finanziamenti europei o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca, finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Un piccolo passo avanti, ma importante perchè si vada verso la ripresa del SSN tenendo presente che si tratta di servizi alla persona e che quindi richiedono personale qualificato e, auspicabilmente con contratto a tempo indeterminato con l'azienda sanitaria che eroga le prestazioni.

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