martedì 7 luglio 2020

IL PROBLEMA DELLA GESTIONE COMMISSARIALE PER IL PIANO DI RIENTRO DAI DISAVANZI DELLA SANITA' NELLA REGIONE LAZIO




A seguito dei disavanzi nella gestione della sanità rilevati in alcune Regioni, tra le quali la Regione Lazio il Parlamento in data 30 dicembre 2004 ha approvato la legge n. 311 che con il comma 180 dell’art. 1 stabilisce che nell’ipotesi in cui una Regione accerti uno squilibrio finanziario (tale è la situazione della Regione Lazio) debba procedere ad una ricognizione delle cause ed elaborare un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio Sanitario Regionale.
Poiché la Regione Lazio non ha provveduto il Consiglio dei Ministri ha nominato i seguenti Commissari ad acta:
-Prima nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore della Regione Lazio dott. Piero Marrazzo (DPCM 11 luglio 2008)
-Nomina sub commissario: dott. Mario Morlacco (DPCM 17 ottobre 2008)
-Nomina del commissario ad acta: prof. Elio Guzzanti (DPCM28 ottobre 2009)
- Nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore Renata Polverini (DPCM 23 aprile 2010)
-Nomina dei sub commissari: dott. Giuseppe Antonio Spata (DPCM 3 marzo 2011) e dott. Gianni Giorgi (DPCM 20 gennaio 2012)
-Nomina del commissario ad acta: dott. Enrico Bondi (DPCM 16 ottobre 2012)
-Nomina del commissario ad acta: dott. Filippo Palumbo (DPCM 7 gennaio 2013)
-Nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore dott. Nicola Zingaretti (DPCM 21 marzo 2013)
-Nomina sub commissario: dott. Renato Botti (DPCM 17 dicembre 2013), in sostituzione degli uscenti dott. Gianni Giorgi e dott. Giuseppe Antonio Spata
-Nomina sub commissario: arch. Giovanni Bissoni (DPCM 1 dicembre 2014)
- Dimissioni dell’arch. Giovanni Bissoni dall’incarico di sub commissario con decorrenza 31 maggio 2017
- Nomina del commissario ad acta: presidente pro-tempore dott. Nicola Zingaretti (DPCM 10 aprile 2018)
-Con DPCM 1° dicembre 2017 il Consiglio dei Ministri ha assegnato al Commissario dott. Zingaretti il compito di proseguire le azioni già intraprese al fine di procedere, ad esito della completa attuazione del PO 2016-2018, al rientro nella gestione ordinaria entro il 31.12.2018, nel rispetto della normativa vigente e della disciplina dei piani di rientro.
-Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 detto incarico è stato ulteriormente prorogato, ma siamo arrivati all’anno 2020 e ancora il Consiglio dei Ministri non ha ritenuto che possa cessare la gestione commissariale.
Ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della regione Lazio le funzioni del Consiglio sono le seguenti:
1.Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell’indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull’attività dell’esecutivo nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Spetta al Consiglio in particolare:
a) formulare voti e proposte di legge al Parlamento ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previste dagli articoli 132 e 133, primo comma, della Costituzione;
b) istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
c) eleggere i delegati della Regione per l’elezione del Presidente della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Costituzione;
d) deliberare per la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
e) deliberare il documento di programmazione economico finanziaria regionale nonché approvare con legge il bilancio di previsione annuale e pluriennale, le relative variazioni ed il rendiconto generale della Regione adottati dalla Giunta regionale;
f) deliberare, su proposta della Giunta, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale della Regione ed i relativi piani settoriali ed intersettoriali;
g) deliberare, su proposta della Giunta, il piano territoriale generale dell’uso e dell’assetto del territorio ed i relativi piani settoriali;
h) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
i) istituire, disciplinare e sopprimere con legge enti pubblici, anche economici, dipendenti dalla Regione ed approvarne i bilanci e i rendiconti con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia contabile;
l) istituire con legge le agenzie regionali;
m) deliberare la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero la promozione della costituzione di tali enti, nel rispetto delle norme generali dettate con apposita legge regionale;
n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
o) approvare i regolamenti delegati dallo Stato, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione;
p) deliberare le nomine degli amministratori degli enti pubblici dipendenti dalla Regione nonché degli enti privati a partecipazione regionale nei casi in cui vi sia l’obbligo di assicurare la rappresentanza delle opposizioni;
q) valutare la rispondenza dell’attività del Presidente della Regione e della Giunta nonché degli enti pubblici dipendenti dalla Regione agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, ed ai propri atti d’indirizzo politico.
L’art. 3 della legge 833/1978 stabilisce che lo Stato, nell'ambito della programmazione economica nazionale, determina, con il concorso delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale.
A seguito dell’avvio dei Piani di rientro la regione da circa dieci anni non ha più adottato in Piano sanitario regionale, ma neanche le aziende sanitarie hanno più adottato il relativo Piano attuativo locale per cui di fatto tutto viene gestito con i piani di rientro che tutto sono fuorché atti di programmazione, ma con i quali vengono fatte scelte di notevole rilevanza sul futuro della sanità laziale specialmente per quanto riguarda il rapporto pubblico/privato
Ancorché la regione sia Commissariata non appare possibile che il Consiglio e la commissione sanità vengano esclusi dalla funzione di indirizzo, controllo e valutazione.
Si tratta di una situazione assolutamente atipica in cui il presidente della regione svolge un doppio ruolo quale governatore e quale commissario governativo della regione sostituita.
Nella fattispecie viene meno il criterio della temporaneità della sostituzione dato che, come si è visto la gestione commissariale è iniziata nel 2008, cioè dodici anni fa.
La scelta di affidare al presidente della regione inadempiente il ruolo di commissario ad acta ha condotto de facto alla spoliazione del potere regionale e alla completa esautorazione del Consiglio regionale consegnando la cabina di regia al Governo e ai tavoli ministeriali.
Tale scelta non può essere condivisa in quanto in questo modo vengono meno proprio i principi della legge 833/1978 facendo tornare la gestione della salute a metodi ministeriali che ignorano totalmente le realtà locali.
Oltretutto, nonostante le affermazioni ripetute dell’assessore D’Amato nei fatti il rientro comunque fino ad ora ottenuto non è certo stato ottenuto grazie agli interventi fatti, visto che le spese delle aziende, specialmente dal 2008 ad oggi sono in continua crescita; sono stati infatti gli aumenti delle tasse sui cittadini che hanno permesso questo risultato
In questa situazione le Regioni e in particolare i Consigli regionali stanno perdendo qualsiasi attitudine all’esercizio del potere decisionale scegliendo di galleggiare in uno statu quo che lascia mano libera al commissario ad acta di turno.

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