sabato 18 giugno 2016

OCCORRE CHE LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SIANO PIU' DECISE NEL DIFENDERE IN GIUDIZIO L'OPERATO DEGLI UFFICI

Come si diceva un tempo fatta la legge, trovato l'inganno. In primo luogo la sanatoria di opere abusive può essere effettuata mediante l’accertamento di conformità, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
Ora abbiamo la giurisprudenza che ha stabilito come la presentazione di un’istanza di condono o di sanatoria edilizia successivamente all'impugnazione dell’ordinanza di demolizione e dell’accertamento di inottemperanza produce l’effetto di rendere inefficace tali provvedimenti e, quindi, improcedibile l’impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la nuova valutazione provocata dall'istanza comporterà la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto), che vale comunque a superare i provvedimenti oggetto dell’impugnativa, in tal modo spostandosi l’interesse del responsabile dell’abuso edilizio dall'annullamento del provvedimento già adottato all'eventuale annullamento del provvedimento di rigetto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 ottobre 2012 n. 5553 e 29 dicembre 2009 n. 8935; Sez. II, 11 luglio 2007 n. 624/05; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 7 novembre 2008 n. 19341).
Ma sempre il  Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 aprile 2015, n. 1884 di recente ha affermato: “l’inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive comporta di diritto l’acquisizione gratuita dell’area a favore del Comune; il che priva il responsabile dell’abuso del titolo dominicale necessario a legittimare qualsiasi ulteriore istanza inerente al rapporto pubblicistico, ormai definito, correlato alla domanda di condono”.
Quindi la stessa giurisprudenza sembra che stia prendendo una strada più rigorosa e più attenta all'interesse pubblico, mi viene in mente perché certe amministrazioni locali perdano così spesso le cause su questi temi.

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