Nel testo dello schema di decreto legislativo delegato dalla L. 124/2015 sulle società partecipate viene affrontato in maniera approfondita il problema delle società in house adeguando la normativa nazionale a quella europea e, in particolare, con le disposizioni contenute nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici.
La norma prevede che, nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di un’influenza determinante sulla società controllata.
Vengono definiti anche i requisiti del controllo analogo esercitato da una singola amministrazione ovvero congiunto di più amministrazioni:
-nelle società a partecipazione pubblica unipersonale, se l’amministrazione pubblica socia esercita un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata;
-nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale, se tutte le amministrazioni pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata.
Gli statuti delle società in house potranno derogare ad alcune disposizioni del codice civile:
- gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell’articolo 2380-bis (amministrazione della società nel sistema di governance tradizionale) e dell’articolo 2409-novies (amministrazione della società nel sistema di governance dualistico) del codice civile.
- gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l’attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzo comma, del codice civile.
- in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.
Inoltre gli statuti delle società debbano prevedere che almeno l’80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell’attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 4 costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile e dell’articolo 15 del decreto in esame.
Le società a controllo pubblico, per l’acquisto di lavori, beni e servizi sono soggette alla disciplina in materia di contratti pubblici.
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