mercoledì 22 giugno 2016

IL CONSIGLIO DI STATO TORNA SUL TEMA DELLA CLAUSOLA DI PROTEZIONE SOCIALE A FAVORE DEI LAVORATORI PREVISTA NEL CASO DI PASSAGGIO DI UN CONTRATTO DI SERVIZIO DA UNA SOCIETA' AD UN'ALTRA

Nel caso di appalti di servizi avviene sempre più spesso che ci possano essere conflitti tra la ditta che subentra e il personale che fino ad allora lavorava per la ditta precedente, in quanto pur avendo inserito clausole sociali nel bando per proteggere detto personale non sempre le cose filano lisce.
E' tornato su questo tema di recente il Consiglio di Statp Sez. V, con una sentenza del 7 giugno scorso. n. 2433.
La fattispecie i esame consisteva nel fatto che l'impresa che si era aggiudicata un servizio comunale avrebbe assorbito tutti i 13 addetti al servizio impiegati nella precedente gestione, collocandone però solo 6 alla gestione del servizio medesimo.
Il Consiglio di Stato ha confermato la propria costante giurisprudenza su questo tema (da ultimo: III, 30 marzo 2016, n. 1255, 9 dicembre 2015, n. 5598, 5 aprile 2013, n. 1896; V, 25 gennaio 2016, n. 242; VI, 27 novembre 2014, n. 5890) secondo cui la clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale garantita dall'art. 41 della Costituzione.
Pertanto, fermo restante l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle proprie dipendenze, il nuovo gestore del servizio può collocarne alcuni in altri contratti da esso eseguiti (e anche ricorrere agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge allorché in esubero), quando nell'organizzazione prefigurata per quello in contestazione gli stessi risultino superflui. 
La clausola sociale funge da strumento per favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, ma nel contempo non può esser tale da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore, e dunque ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento.
Ora il nuovo codice dei contratti all'art. 50 prevede all'art. 50 che "I bandi di gara e gli avvisi e gli inviti disciplinati dal presente codice, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, possono prevedere clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e la salvaguardia delle professionalità, compatibilmente con il diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento
dell’importo totale del contratto.
Dovremo vedere come interpreterà questa norma il Consiglio di Stato, ma dal testo non sembra che ci potranno essere cambiamenti nell'orientamento.

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