venerdì 17 giugno 2016

E' LEGITTIMA UNA VARIATE AL PRG CHE PREVEDE UNA RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE EDIFICABILE E LA DESTINAZIONE A VERDE PRIVATO IN PRESENZA DEI UNA NOTEVOLE DENATALITA'

Con un  ricorso al TAR del Friuli una impresa ha impugnato  la variante al piano regolatore comunale nella parte in cui ha ridotto l’edificabilità della zona di cui la società ricorrente è proprietaria, destinandola a verde privato e non più a zona edificabile C1.
Al riguardo i TAR con sentenza n. 311/2011 dopo aver  premesso come nell’ambito della pianificazione urbanistica, una delle funzioni più incisive e rilevanti spettanti al Comune, i mutamenti di destinazione risultano fisiologici e sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità unicamente per palesi incongruenze, illogicità e contraddittorietà. ha affermato che le scelte effettuate dall'Amministrazione per la destinazione delle singole aree, al momento dell'adozione del Piano Regolatore Generale o di variante al medesimo, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato giurisdizionale, salvo che non siano affette da errori di fatto o da abnormi illogicità. Ciò implica, quale necessario corollario, che l'aspettativa del privato alla salvaguardia della precedente tipizzazione come zona edificabile dei suoli di sua pertinenza e/o all'ottenimento di una tipizzazione più gradita è cedevole rispetto all'esercizio della potestà pianificatoria finalizzata alla corretta e razionale disciplina urbanistica del territorio comunale e che trattandosi di scelte discrezionali, in merito alla destinazione di singole aree, queste non necessitano di apposita motivazione, oltre quelle che si possono evincere dai criteri generali, di ordine tecnico - discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano stesso, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al P.R.G. (T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 07/10/2014, n. 488; T.A.R. Trento, 21/02/2012, n. 57).
Pertanto il Collegio ha rilevato come nel caso in esame non ci si trovi in alcuna ipotesi di illogicità; anzi, le censure variamente esposte in ricorso riguardano, in ultima analisi, la discrezionalità del Comune.
Invero, l’obiettivo di ridurre l’edificazione, in relazione al calo della domanda, in un momento di diffusa denatalità, risulta invero uno scopo comune a numerosi strumenti urbanistici e di per sé non sindacabile.
Quanto alla circostanza che in altra zona il Comune abbia previsto una nuova edificabilità, è la stessa società ricorrente a rilevare come si tratta di una caserma dismessa, una zona cioè già in qualche modo compromessa dal punto di vista urbanistico.
La documentazione anche fotografica allegata alla memoria del Comune, dimostra la logicità delle scelte comunali, in relazione al contesto urbano di ***. Ogni altra considerazione riguarda ad evidenza il merito di scelte discrezionali non sindacabili in questa sede.

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