venerdì 17 giugno 2016

RIDEFINITE LE COMPETENZE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA P.A. CON IL NUOVO DPR

Dopo il trasferimento dalla ex CIVIT (oggi ANAC) al Dipartimento della funzione pubblica delle funzioni relative alla valutazione ed alla performance del personale della P.A, sulla G.U. n. 140 del 17 giugno è stato pubblicato il DPR 9 maggio 2016 , n. 105 recante il Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un provvedimento che innova la materia relativa alla valutazione del personale. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo attuativo dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le disposizioni del regolamento trovano applicazione nei confronti degli enti locali nei limiti di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto, nonché dagli articoli 16, commi 2 e 3, e 74 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. L'Art. 6 del DPR prevede che la valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall’organismo indipendente di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
L’organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all’articolo 14 del decreto
legislativo n. 150 del 2009 con l’obiettivo di supportare l’amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l’amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un’integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle
amministrazioni e dei relativi impatti. L’Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell’organismo indipendente
di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendenti di valutazione.
Il DPR si trova qui:

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