sabato 25 giugno 2016

UNA LEGGE REGIONALE NEL LAZIO PER LA TUTELA DELLE COSTE E DEL PAESAGGIO DA PARTE DEGLI ALLEVAMENTI DI PISCICOLTURA E DI MITILICOLTURA

E' stata pubblicata sul BUR de lazio n. 49/2016 la legge regionale n. 8/2016 che all'Art. 11 reca disposizioni a tutela del valore turistico e culturale della costa laziale.
In particolare l'articolo prevede che la Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del paesaggio costiero del litorale laziale ai fini della tutela ambientale e nel rispetto delle attività economiche e commerciali e specificamente per quanto riguarda le attività di piscicoltura e di mitilicoltura.
Nelle more dell’attuazione della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo, l’autorizzazione all’esercizio di impianti di acquacoltura in mare, tra cui mitilicoltura e piscicoltura, è rilasciata secondo le modalità di cui al presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela del paesaggio e dell’ambiente, degli interessi connessi alla valorizzazione economica delle zone marine e costiere ed in conformità agli atti di pianificazione finalizzati ad uno sfruttamento sostenibile delle risorse marine.
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige la pianificazione dello spazio marittimo come stabilito dalla direttiva 2014/89/UE.
La direzione regionale competente in materia di pesca, promuove la convocazione della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ai fini del rilascio o del rinnovo della  concessione demaniale ad uso acquacoltura in mare. Alla conferenza di servizi partecipa, altresì, l’amministrazione comunale competente con riferimento allo specchio acqueo richiesto in concessione. L’amministrazione comunale interessata rende parere tecnico in merito alla compatibilità dell’impianto con le attività turistiche ed economiche presenti nell'area nonché in merito alla conservazione del paesaggio naturale e costiero del litorale laziale.
Al termine dei lavori della conferenza dei servizi sopraindicata la direzione regionale competente in materia provvede, previa adozione degli atti propedeutici, al rilascio delle concessioni demaniali marittime a scopo di acquacoltura, ovvero al provvedimento di diniego nel rispetto dell’articolo 10-bis della l. 241/1990 e successive modifiche.
Per esperienza diretta posso dire che la presenza di allevamenti di pesce in prossimità della riva è estremamente dannosa per le attività balneari come dimostrato a Formia con la spiaggia di Vindicio.
Sotto l'area dove sono gli allevamenti di pesce si crea uno strato di deiezioni che con le mareggiate finisce a riva....
L'unica soluzione in certe aree sono le gabbie d'altura gestite automaticamente e collocate a 3 miglia dalla costa.

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