domenica 26 giugno 2016

PROCEDE ALLA CAMERA L'ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE SULLA POLIZIA LOCALE E LA SICUREZZA URBANA

Prosegue alla camera dei deputati l'esame dei testi delle proposte di legge recanti "Politiche integrate per la sicurezza e polizia locale - (AA.CC 1529, 1825, 1895, 1935, 2020, 2406, 3164, 3396) .
L'esame dei testi unificati è iniziato il 5 maggio e procede presso la 1a Commissione in sede referente.
Nell'ambito della sicurezza urbana il ruolo dei comuni si esplica in un insieme di attività che i sindaci svolgono in collaborazione con altri soggetti istituzionali tra cui, in particolare, il Ministero dell'interno, i prefetti, le forze di polizia e le forze dell'ordine in generale. In tale quadro, nel corso degli anni sono stati definiti strumenti quali i patti per la sicurezza, quale forma di collaborazione tra le istituzioni coinvolte negli interventi finalizzati alla sicurezza urbana, la cui base normativa risiede nell'art. 1, co. 439, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi. L'art. 7 del DL 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2008 (c.d. decreto sicurezza) ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della polizia locale nelle attività ordinarie. Al sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, spetta sovrintendere all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; alla vigilanza su quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto (art. 54 TUEL). In tale ambito, soprattutto a partire dal citato DL 92/2008, sono state previste una serie di misure volte a riconoscere maggiori poteri ai sindaci per il controllo del territorio e per contrastare il degrado urbano nonché a valorizzare, per tali finalità, forme di cooperazione tra polizia municipale e forze di polizia ed a prevedere il concorso delle forze armate nel controllo del territorio. I sindaci possono in particolare adottare ordinanze, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (art. 54, co. 4, TUEL). In proposito, la previsione, introdotta dal citato DL 92/2008 e declinata dal decreto del ministro dell'interno del 5 agosto 2008, in base alla quale i sindaci sono autorizzati ad adottare ordinanze "anche" contingibili ed urgenti", è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti» (sentenza 8 115/2011). Sotto altro profilo, a seguito di ricorso promosso dalla regione Trentino Alto Adige, la Corte costituzionale, prescindendo da una valutazione sul merito dei poteri di ordinanza attribuiti ai sindaci, ha affermato che spetta allo Stato definire le nozioni di "incolumità pubblica" e di "sicurezza urbana" (sentenza 196/2009). Il sindaco assicura inoltre la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento del Ministro dell'interno - autorità nazionale di pubblica sicurezza, con la finalità di una maggiore partecipazione dell'amministratore locale alla tutela della sicurezza dei cittadini. E' altresì previsto che il prefetto disponga le misure necessarie per il concorso delle forze di polizia per assicurare l'attuazione delle ordinanze sindacali (art. 54, co. 9, TUEL), fermo restando il potere di ispezione in capo al prefetto. I comuni sono altresì autorizzati ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a fini di tutela della sicurezza urbana (art. 6, co. 7, DL 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 38/2009).
Più volte il Presidente dell'ANCI Fassino ha sollecitato il Governo affinché fosse adottato un provvedimento urgente per fronteggiare i problemi della sicurezza urbana, ma fino ad ora non è stato fatto  nulla.

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