Da una mia lezione sugli enti locali |
Tra breve tutti i Sindaci dovranno procedere alla convocazione del Consiglio comunale per il suo insediamento; la prima seduta deve essere dedicata ad una serie di adempimenti per legge tra i quali il più importante è l'esame delle condizioni di eleggibilità e l'assenza di incompatibilità del Sindaco e dei consiglieri. E' di fondamentale importanza che ogni consigliere prima della seduta vada a documentarsi dal segretario comunale anche in merito all'assenza di vertenze tra gli eletti e il Comune o le sue partecipate. Molto spesso il fascicolo è incompleto e quindi se necessario occorre chiedere una integrazione con le relazioni dei dirigenti interessati (avvocatura, urbanistica, ecc.) Molto
importante è la novità di recente introdotta all’art.248 del TUEL nei confronti degli amministratori che la Corte dei Conti abbia
riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito al
dissesto finanziario del Comune, per i quali la legge stabilisce che, fatte
salve le sanzioni pecuniarie, non possano essere candidabili per dieci anni
alle cariche di Sindaco o di consigliere comunale, né ricoprire altri incarichi
pubblici.
L’ineleggibilità di persone appartenenti ad alcune categorie è finalizzata a garantire a tutti i
candidati la parità rispetto agli altri, evitando che chi si trovi in
condizioni di vantaggio a motivo dell’ufficio ricoperto, possa esercitare una
indebita influenza nei confronti degli elettori.
L’incompatibilità invece riguarda coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con
l’ente, in quanto portatori di interessi in contrasto con quelli dell’ente
locale.
È molto importante
che il neo Sindaco provveda nei giorni antecedenti alla prima seduta a prendere
visione del fascicolo relativo a questo punto per verificare l’inesistenza di cause
di ineleggibilità o di
incompatibilità in base alla normativa vigente, controllando la documentazione
allegata e chiedendo spiegazioni, ove ritenuto necessario, al Segretario
Generale, il quale è tenuto per legge a verificare tutta la documentazione ed
ad attestare l’inesistenza di fattispecie del genere sulla base degli atti
esistenti in Comune. L’esperienza consiglia di verificare con attenzione
l’inesistenza di vertenze legali tra i consiglieri eletti e il Comune, a questo
proposito a nulla vale che la Giunta non abbia autorizzato il Sindaco a
costituirsi per resistere al giudizio, dovendo rilevarsi solamente il fatto che
esiste una pendenza e che questa circostanza non elimina il conflitto.
Le cause di
ineleggibilità preesistenti alla elezione non possono essere rimosse, mentre le
cause di incompatibilità possono essere rimosse successivamente alla
proclamazione.
Un altro punto
importante è rappresentato dall'assenza di crediti vantati nei confronti degli
stessi consiglieri da parte dell’Amministrazione comunale, ovvero l’assenza di
ordinanze di pagamento di sanzioni amministrative (ad esempio per violazioni
edilizie).
Terminata
questa prima operazione ai sensi dell’art. 50, comma 11 del TUEL il Sindaco
deve prestare giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
N.B. maggiori notizie si trovano sul mio "Il Sindaco di tutti: come gestire il Comune per un risultato durevole"
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