Il SENATO torna a riunirsi domani per l'esame di alcune mozini concernenti il problema delle concession demaniali marittime e lacuali. Tra queste la seguente : (1-00580) (8 giugno 2016) DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, BENCINI, ROSSI Maurizio - Il Senato, premesso che: la direttiva 2006/123/CE, cosiddetta Direttiva Servizi, ha individuato il regime concorrenziale, come il sistema attraverso cui erogare i servizi e svolgere le attività commerciali e intellettuali, con l'obiettivo di consentire una libera circolazione dei servizi e di garantire la libertà di stabilimento; in particolare, la direttiva contiene disposizioni volte a favorire una competizione trasparente e accessibile ai diversi operatori, anche nel settore delle imprese balneari, che viene considerato assoggettabile a gare e, dunque, a procedure ad evidenza pubblica; la normativa italiana si è dimostrata, da subito, come confliggente con le disposizioni comunitarie, a causa di una norma contenuta nel Codice della navigazione, di cui al Regio decreto n. 327 del 1942 e successive – 11 – modificazioni e integrazioni. All'articolo 37, comma 2, era prevista, infatti, una preferenza per il concessionario uscente, in caso di rinnovo della concessione; il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n 25 e recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", nell'abrogare (all'articolo 1, comma 18) tale disposizione, ha previsto altresì una disposizione transitoria, che ha comportato il rinnovo automatico delle concessioni esistenti. Si è dato in tal modo avvio a un meccanismo, ripetuto nuovamente nel 2012 attraverso la legge di Stabilità 2013, che ha condotto a fissare la scadenza delle attuali concessioni all'anno 2020; è evidente come interventi di proroga, privi, non soltanto di legittimità, ma anche di una visione di lungo periodo, abbiano creato un regime ambiguo per gli operatori economici, provocando conflitti e contenziosi giudiziari in occasione del rinnovo automatico delle concessioni; in più di un'occasione, dunque, i tribunali amministrativi, aditi per disciplinare i contenziosi, hanno rilevato nei rinnovi automatici una possibile restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, non consentendo agli operatori di competere in condizioni di equità, attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti. Il riferimento è, nello specifico, al Tar Sardegna e al Tar Lombardia, che hanno ritenuto i rinnovi automatici molto estesi e potenzialmente colpevoli di sottrarre al mercato beni di notevole rilievo economico; i giudici amministrativi hanno, a loro volta, adito la Corte di giustizia dell'Unione europea, sollevando 2 questioni pregiudiziali, per verificare la compatibilità della normativa nazionale concernente il rinnovo automatico delle concessioni con gli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con i principi, dunque di libertà di stabilimento, protezione della concorrenza e eguaglianza di trattamento tra operatori economici, nonché con i principi di proporzionalità e ragionevolezza; in merito alla questione (cause riunite C-458/14 e C-67/15), si è già espresso l'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea, Maciej Szpunar, il quale ha formulato le conclusioni generali sul caso alla fine del mese di febbraio 2016; le conclusioni dell'Avvocato generale non costituiscono un atto giuridicamente vincolante. Tuttavia, nella grande maggioranza dei casi trattati, costituiscono la base della successiva sentenza della Corte di giustizia; l'Avvocato ha confermato i dubbi dei tribunali amministrativi circa la compatibilità dei rinnovi automatici con la normativa comunitaria, affermando come la direttiva 2006/123/CE non consenta tale tipo di operazioni. Lo sfruttamento del demanio pubblico marittimo e lacustre viene infatti ricompreso tra i servizi di cui si occupa direttamente la direttiva: in ragione del numero limitato della autorizzazioni disponibili a causa della limitatezza delle risorse naturali, esso deve essere gestito attraverso procedure di selezione imparziali e trasparenti, con una durata limitata; si sottolinea come la materia trattata concerna beni e risorse di particolare rilievo nel nostro Paese, quali le spiagge, i mari e i laghi. Oltre alla necessità di assicurare la concorrenza, come previsto dalla normativa comunitaria, altre considerazioni dovrebbero spingere il Governo ad intervenire per modificare la normativa vigente, al fine di garantire non soltanto la maggiore trasparenza possibile nelle procedure di selezione pubbliche, ma anche la garanzia di una piena accessibilità per tutti i cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre e la tutela dell'ambiente e del mare, impegna il Governo: 1) ad attivarsi, con successivi interventi normativi, al fine di modificare la normativa nazionale, che ha rinnovato in modo automatico le concessioni in scadenza fino all'anno 2020, in modo da evitare una nuova, ennesima, procedura di infrazione per il nostro Paese; 2) a stabilire un termine breve per la scadenza delle concessioni che sono state oggetto di rinnovo automatico, in modo da procedere il prima possibile all'espletamento di gare ad evidenza pubblica, come richiesto dalla direttiva 2006/123/CE; 3) ad attivarsi, affinché nelle suddette gare vengano introdotti criteri in grado di garantire la piena accessibilità da parte dei cittadini al demanio pubblico marittimo e lacustre, la tutela dell'ambiente e del mare, risorse di eccezionale importanza per il nostro Paese, e la tutela dei livelli occupazionali.
Il testo integrale di tutte le mozioni lo trovate qui
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