giovedì 23 giugno 2016

AFFIDAMENTI DIRETTI E' CAMBIATA LA NORMATIVA MA CHI LA RISPETTA?

L’art. 36 del D.lgs 50/2016 prevede che per gli affidamenti di servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, si possa procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e nel rispetto dei principi dell’art.4 dello stesso Codice dei contratti e dell’ulteriore principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese.Pertanto, la procedura attuale è molto differente rispetto a quella della precedente normativa (D.lgs 163/2006). 
L’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) affida all’ANAC la definizione, con proprie linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. 
Occorre tener presente che la maggioranza dei Comuni italiani a causa delle proprie dimensioni procede con affidamenti diretti in oltre il 90% dei casi. 
A mio avviso ogni Comune, dovrebbe approvare un nuovo regolamento dei contratti per recepire le norme del nuovo Codice inserendo norme applicativa adeguate alle proprie esigenze e tenendo conto dell'importo medio degli affidamenti dell'anno precedente, per cui, se la media è inferiore ai 40.000 euro, non è certamente possibile che tutti o quasi gli affidamenti siano fatti in modo diretto. 
A questo proposito ci soccorre l’ANAC, con le sua Linee Guida secondo la quale le stazioni appaltanti hanno la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 e soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi di cui all'articolo 36, ma dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie imprese. Nell'espletamento delle suddette procedure, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese

L’ANAC, nelle predette Linee Guida ha evidenziato che l’affidamento diretto adeguatamente motivato deve rispettare i principi generali e non può essere inteso come scelta discrezionale: “L’espressa previsione normativa del necessario rispetto dei menzionati principi impone una rivisitazione delle prassi abitualmente seguite dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia, soprattutto nel senso dell’adozione di procedure improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta del contraente.  In particolare, il richiamo ai principi che governano le procedure di evidenza pubblica esclude che gli affidamenti sotto soglia, ivi incluso l’affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie e impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento”. Dunque, occorre indicare preventivamente i criteri di scelta anche per l’affidamento diretto. Sempre l'ANAC afferma che  “Il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di concorrenza, è volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. È necessario altresì tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale”. Pertanto sempre l'ANAC “Si reputa che una motivazione adeguata dà dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine, si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.
La procedura da seguire è ben descritta al punto 4 delle già citate Linee Guida.
Dall'esame delle determinazioni pubblicata da molti Comuni vedo che nessuno si è preso la briga di recepire le nuove norme né di "motivare" adeguatamente gli affidamenti diretti. 

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