L’art.
36 del D.lgs 50/2016 prevede che per gli affidamenti
di servizi o forniture di importo inferiore a 40.000 euro, si possa procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato e nel rispetto dei
principi dell’art.4 dello stesso Codice dei contratti e dell’ulteriore
principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle piccole e medie imprese. Pertanto, la procedura attuale è molto differente rispetto a quella della precedente normativa (D.lgs 163/2006).
L’art.
36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
“Codice”) affida all’ANAC la definizione, con proprie linee guida, delle
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e
migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.
Occorre tener presente che la maggioranza dei Comuni italiani a causa delle proprie dimensioni procede con affidamenti diretti in oltre il 90% dei casi.
A mio avviso ogni Comune, dovrebbe approvare un nuovo regolamento dei contratti per recepire le norme del nuovo Codice inserendo norme applicativa adeguate alle proprie esigenze e tenendo conto dell'importo medio degli affidamenti dell'anno precedente, per cui, se la media è inferiore ai 40.000 euro, non è certamente possibile che tutti o quasi gli affidamenti siano fatti in modo diretto.
A questo proposito ci soccorre l’ANAC, con le sua Linee Guida secondo la quale le stazioni appaltanti
hanno la facoltà di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità,
alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze
del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1 e
soprattutto nelle ipotesi in cui il mercato risulti particolarmente ampio, le
stazioni appaltanti, nella determina o delibera a contrarre, non dovrebbero
limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli importi
di cui all'articolo 36, ma dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che
le hanno indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla
partecipazione di tutte le imprese potenzialmente interessate. L’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate
di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio
di rotazione e devono assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
delle piccole e medie imprese. Nell'espletamento delle suddette
procedure, le stazioni appaltanti garantiscono, in aderenza:
a)
al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
b)
al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al
conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
c)
al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d)
al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia
nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
e)
al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
f)
al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione
equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni
nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
g)
al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di
gara, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole
alle informazioni relative alle procedure;
h)
al principio di proporzionalità, l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto
alle finalità e all’importo dell’affidamento;
i)
al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune
imprese
L’ANAC, nelle predette Linee Guida ha evidenziato che l’affidamento diretto adeguatamente motivato deve rispettare i
principi generali e non può essere inteso come scelta discrezionale:
“L’espressa previsione normativa del necessario rispetto dei menzionati
principi impone una rivisitazione delle prassi abitualmente seguite dalle
stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia, soprattutto nel senso
dell’adozione di procedure improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta
del contraente. In particolare, il richiamo ai principi che governano le
procedure di evidenza pubblica esclude che gli affidamenti sotto soglia, ivi
incluso l’affidamento diretto, possano essere frutto di scelte arbitrarie e
impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la
selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto,
nonché di assicurare adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di
affidamento”. Dunque, occorre indicare preventivamente
i criteri di scelta anche per l’affidamento diretto. Sempre l'ANAC afferma che “Il principio
di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a
favore di alcuni operatori economici in violazione del principio di
concorrenza, è volto a favorire la distribuzione delle opportunità degli
operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. È necessario
altresì tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni,
fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza
rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la
partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il
potenziale”. Pertanto sempre l'ANAC “Si reputa che una motivazione adeguata dà
dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico
selezionato dei requisiti richiesti nella delibera a contrarre, della
rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante, di
eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente e della
convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. A tal fine,
si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri
motivazionali, possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di
spesa forniti da due o più operatori economici.
La procedura da seguire è ben descritta al punto 4 delle già citate Linee Guida.
Dall'esame delle determinazioni pubblicata da molti Comuni vedo che nessuno si è preso la briga di recepire le nuove norme né di "motivare" adeguatamente gli affidamenti diretti.
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