sabato 25 giugno 2016

DOPO UN LUNGO ITER LEGISLATIVO E' STATA PUBBLICATA SULLA G.U. LA LEGGE PER L'ASSISTENZA A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE

Finalmente pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 146/2016 la legge n. 112/2016: "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare". 
Nella seduta del 6 febbraio scorso l'Assemblea della Camera ha concluso l'esame in prima lettura del testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 698 ed abb.), recanti "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o che potrebbero essere in futuro prive di tale sostegno" . 
Approvato, con modifiche, dal Senato il 26 maggio scorso, il provvedimento è stato definitivamente approvato dalla Camera in seconda lettura il 14 giugno. 
Il provvedimento disciplina misure di assistenza cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust nonché di vincoli di destinazione di beni immobili e mobili registrati, e di fondi speciali in favore dei citati soggetti.
Il provvedimento deve essere inquadrato nel contesto normativo riferibile ai diritti delle persone con disabilità, in attuazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Inoltre, nel rispetto delle competenze in tema di assistenza assegnate dalla Riforma del Titolo V ai diversi livelli di governo, il provvedimento si limita a delineare il quadro di obiettivi da raggiungere in maniera uniforme sul territorio nazionale che sarà poi diversamente declinato nelle varie realtà regionali. 
La  Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, all'articolo 19, sancisce "il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone" invitando gli Stati parti ad adottare misure efficaci ed adeguate per facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto nonché la loro piena integrazione e partecipazione nella società. Per quanto riguarda la protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione, la Convenzione Onu, all'articolo 12, prevede che gli Stati Parti adottino misure adeguate per consentire l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno necessario ad esercitare la propria capacità giuridica. Nello spirito della Convenzione, tali misure devono:
-rispettare i diritti, la volontà e le preferenze della persona disabile;
-essere scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita;
-essere applicate per il più breve tempo possibile;
-essere soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente ed imparziale o da parte di un organo giudiziario.
LA GAZZETTA CO IL TESTO DELLA LEGGE LA TROVATE QUI:

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