Leggo sulla stampa che molti Sindaci appena eletti sono presi da una gran fretta di assumere dirigenti dall'esterno utilizzando l'art. 110 del TUEL.
Al riguardo vorrei ricordare che la Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Abruzzo con la deliberazione n. 138/2016 ha esaminato una richiesta di un Sindaco che chiedeva in particolare se sia corretto lasciare i tetti di spesa previsti per il lavoro flessibile di cui all'art 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "insensibili" alle spese relative agli "incarichi a contratto" ex art. 110, comma 1, alla luce del fatto che il personale dirigenziale è una species nell'ambito del genus dei dipendenti del pubblico impiego; una species titolare di norme proprie e di un CCNL ben distinto (Area 11), che genera spese di personale differenziate e diversamente calcolate rispetto a quelle del personale del "comparto", quindi contabilmente "a sé stanti" e non equiparabili né amalgamabili con queste ultime, soprattutto ai fini del lavoro flessibile”.
Al riguardo la citata Sezione ha ribadito in primo luogo che le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010.
Ciò, in particolare, è stato affermato sulla scorta di un’interpretazione logico-sistematica del quadro normativo vigente imperniata sulla giurisprudenza costituzionale resa in materia (sentenza 6 luglio 2012. n. 173), giurisprudenza che, in riferimento all’art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, ha ribadito il valore generale della disposizione, precisando che essa “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” (cfr. altresì, Corte Conti, Sez. Contr Lombardia, n. 159/2016 del 26 maggio 2016).
Più nel dettaglio la Sezione delle autonomie ha chiarito nella pronuncia de qua che “La circostanza … che una disciplina possa definirsi come speciale, in quanto regolante un particolare settore della pubblica amministrazione, non significa, quasi fosse una automatica conseguenza, che detta normativa sia anche derogatoria dei principi di carattere generale ad essa riferibili. Specialità e deroga sono, infatti, due concetti giuridicamente distinti”.
Per tutto quanto sopra esposto, atteso il carattere nomofilattico della decisione della Sezione Autonomie n. 14/SEZAUT/2016/QMIG depositata in data 3 maggio 2016, deve essere ribadito il principio di diritto in esso affermato.
Spetta al Comune richiedente, sulla base dei principi così espressi, valutare la fattispecie concreta al fine di addivenire ad un corretto esercizio del proprio potere di autodeterminazione in riferimento all'imputazione della spesa per il personale, nel rispetto del quadro legislativo vigente.
La delibera integrale la trovate qui:
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/Del.n.134_2016_PAR_ComunediAvezzano(AQ).doc?dati=bm9tZUZpbGU9RGVsLiBuLiAxMzRfMjAxNl9QQVJfQ29tdW5lIGRpIEF2ZXp6YW5vIChBUSkuZG9jJm51bWVyb0ludD0yMjU5JmRhdGFBY3F1aXNpemlvbmU9MjgvMDYvMjAxNiZncnVwcG89U1JDJmNvZE9yZ2Fubz1BUSZ0aXBvPW9taXNzaXM=
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