lunedì 20 giugno 2016

L' ELEZIONE DI SECONDO GRADO DEL SENATO NELLA RIFORMA COSTITUZIONALE E L'ESPERIENZA FINORA FATTA NELLE PROVINCE

Ai sensi degli artt. 54 e segg. dell'art 1 della L. 56/2014 com'è noto non esiste più l'elezione diretta da parte dei cittadini del Consiglio provinciale (che comunque ora ha competenze molto ridotte) ma i consiglieri vengono eletti dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. A sua volta i consiglieri eleggono in Presidente della provincia. 
In tutti questo periodo i cittadini hanno potuto verificare la perdita di qualunque rapporto con quelli che dovrebbero essere i loro rappresentanti anche a motivo della assenza di qualsiasi comunicazione relativa alle attività svolte (sempre che ci siano).
Di questo andrebbe tenuto conto quando si dovrà andare a parlare in concreto della riforma costituzionale in cui addirittura il Senato sarà composto da consiglieri regionali e alcuni sindaci, sempre più impegnati e a rischio di scollamento con la realtà.
Il fatto che sia stato lasciato irrisolto il sistema di elezione di questi consiglieri regionali è fonte di ulteriori problemi in quanto lo stesso è stato rinviato ad un'altra legge che dovrà dare attuazione e interpretazione a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge in questione.
L'art. 11, all'ultimo comma prevede la possibilità che con legge possano essere previste forme di partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, con referendum popolari ed altre forme di consultazione anche delle formazioni sociali.
Data l'esperienza di questi ultimi anni in materia di referendum non sembra che i cittadini possano ritenere sufficiente questi strumenti.

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