Come di consueto, anche per quest'anno la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2016, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ha previsto a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
La somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva accreditata nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono stati illustrati con circolare n. 119 dell’ 8 ottobre 2007 e ripetuti nelle circolari e messaggi degli anni successivi.
L’elemento variabile è rappresentato dai limiti dei reddito che essendo funzionali all’importo del trattamento minimo di ciascun anno, sono diversi per ciascun anno.
Il testo del comunicato si trova qui:http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3290&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+2831+del+27-06-2016.htm
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