mercoledì 29 giugno 2016

L'INPS RICORDA LE CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE DELLA QUATTORDICESIMA MENSILITA' AI PENSIONATI.

Il presidente dell'INPS Tito Boeri con un messaggio del 27 giugno che reca il n. 2831 ha ricordato le condizioni previste per la concessione della 14a mensilità agli anziani.
Come di consueto, anche per quest'anno la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2016, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti.
L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, ha previsto a partire dall'anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, collegata a determinate condizioni reddituali personali, a favore dei pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
La somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva accreditata nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.
I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono stati illustrati con circolare n. 119 dell’ 8 ottobre 2007 e ripetuti nelle circolari e messaggi degli anni successivi.
L’elemento variabile è rappresentato dai limiti dei reddito che essendo funzionali all’importo del trattamento minimo di ciascun anno, sono diversi per ciascun anno.
Il testo del comunicato si trova qui:

http://www.inps.it/portale/default.aspx?iMenu=1&NewsId=3290&sURL=%2fmessaggi%2fMessaggio+numero+2831+del+27-06-2016.htm

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