domenica 19 giugno 2016

IL TAR DEL VENETO RESPINGE IL RICORSO DI UN ESERCENTE AL QUALE IL COMUNE HA SOSPESO PER UN DETERMINATO PERIODO DI TEMPO L'ATTIVITA' DI RIPRODUZIONE MUSICALE

Il TAR del Veneto con sentenza n. 644/2016 ha respinto il ricorso di un esercente al quale il Comune aveva sospeso l'attività di riproduzione musicale a seguito di reiterati verbali relativi al superamento dei livelli consentiti di inquinamento acustico.L’esercente di determinate attività commerciale (bar, trattorie, birrerie, sale giochi, discoteche, ecc) ha l'obbligo di vigilare mediante proprio personale sui frequentatori del pubblico esercizio all'interno dello stesso e nelle sue immediate pertinenze, richiedendo se del caso l’intervento delle Forze dell’Ordine; tale obbligo è finalizzato a contenere gli effetti negativi provocati da attività che comportano il rumore antropico degli avventori sulla tranquillità pubblica e privata.
La misura della sospensione della diffusione della musica prevista è stata ritenuta adeguata e proporzionata agli interessi coinvolti dalla fattispecie.
La sentenza la trovate qui:

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