Una interessante sentenza della IV Sezione Penale della Corte di Cassazione n. 20050/2016 ha condannato un Sindaco per omicidio colposo perché titolare di specifica posizione di garanzia e tenuto ad un vero e proprio obbligo di controllo del lavoro dei dirigenti.
L'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali che definisce il primo cittadino come organo responsabile dell'amministrazione del Comune. Sebbene la disposizione faccia esplicito riferimento alla delimitazione dei poteri del sindaco con quanto previsto dall'articolo 107 (Funzioni e responsabilità dei dirigenti) e quindi ad una distinzione tra poteri di indirizzo e poteri di concreta gestione, ciò non esclude che il primo cittadino debba svolgere un ruolo di controllo sull'operato dei suoi dirigenti potendo ricorrere anche al potere sostitutivo. Tale disposizione codifica un potere di controllo e sostitutivo del Sindaco che ratifica in suo capo la presenza di un obbligo di vigilanza sugli organi di concreta gestione. Peraltro tale potere-dovere trova riconoscimento nella giurisprudenza della Suprema Corte, laddove è stato affermato, sebbene in tema di reati ambientali, che "La distinzione operata dall’art. 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali fra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, demandati agli organi di governo, e i compiti di gestione attribuiti ai dirigenti, non esclude, in materia di rifiuti, il dovere di attivazione del sindaco allorché gli siano note situazioni, non derivanti da contingenti ed occasionali emergenze tecnico-operative, che pongano in pericolo la salute delle persone o l'integrità dell'ambiente (Sez. 3, n. 37544 del 27/06/2013, Rv. 256638).
Secondo la Corte esiste una posizione di garanzia in capo al Sindaco, in quanto nonostante questi pur essendo consapevole della pericolosità di un immobile di proprietà del Comune aveva omesso di attivarsi, esercitando i suoi poteri di vigilanza e sostitutivi, per la eliminazione dei pericoli.
Anche i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti, ferma restando in capo al Sindaco poteri di sorveglianza e controllo (Sez. 4, n. 22341 del 21/04/2011, Rv. 250720).
In tema di reati colposi, quando l'agente non viola un comando, omettendo cioè di attivarsi quando il suo intervento era necessario, bensì trasgredisce ad un divieto, agendo quindi in maniera difforme dal comportamento impostogli dalla regola cautelare, la condotta assume natura commissiva e non omissiva (cfr. Sez. 4, n. 26020 del 29/04/2009, Cipiccia, Rv. 243931).
La sentenza integrale la trovate qui:
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