mercoledì 4 novembre 2015

Centrali di committenza Comuni non capoluogo. Dal primo novembre avrebbero dovuto essere realtà.

Dal primo novembre i Comuni non capoluogo di provincia avrebbero dovuto  procedere all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 TUEL, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di riferimento (art. 9 D.L. 66/2014; art. 33 c. 3bis D.Lgs. 163/2006; art. 23ter D.L. 90/2014). L’obbligo di acquisto centralizzato non si applica per i gli acquisti di lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro dei comuni sopra i 10.000 abitanti, per i quali comunque va preventivamente verificata la disponibilità su un mercato elettronico (art. 1 c. 450 L. 296/2006).  (Deliberazione A.N.AC. n. 11 del 23 settembre 2015). 
Quanto Comuni hanno provveduto a deliberare le unioni o a sottoscrivere gli accordi consortili?
In rete sono disponibili tutti gli schemi di provvedimenti necessari, manca solo la voglia.

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