Dal primo novembre i Comuni non capoluogo di provincia avrebbero dovuto procedere all'acquisizione
di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32
TUEL, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa,
gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.o da altro soggetto aggregatore di
riferimento (art. 9 D.L. 66/2014; art. 33 c. 3bis D.Lgs. 163/2006; art. 23ter D.L.
90/2014). L’obbligo di acquisto centralizzato non si applica per i gli acquisti di
lavori, beni e servizi di valore inferiore a 40.000 euro dei comuni sopra i 10.000
abitanti, per i quali comunque va preventivamente verificata la disponibilità su
un mercato elettronico (art. 1 c. 450 L. 296/2006). (Deliberazione A.N.AC. n. 11 del 23 settembre
2015).
Quanto Comuni hanno provveduto a deliberare le unioni o a sottoscrivere gli accordi consortili?
In rete sono disponibili tutti gli schemi di provvedimenti necessari, manca solo la voglia.
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