giovedì 19 novembre 2015

LA MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI AD USO PUBBLICO

Il Consiglio di stato , Sez.IV con sentenza n. 4398 del 21 settembre 2015 ha affrontato l'annoso problema delle strade vicinali ad uso pubblico e della loro manutenzione. Al riguardo il Consiglio (cfr., per tutti, Cons. St., V, 23 maggio 2005 n. 2584; id., 19 aprile 2013 n. 2218) ha chiarito come la destinazione delle strade vicinali ad un uso pubblico, indicata dal Codice della strada (Dlg 285/1992), implichi necessariamente il loro coinvolgimento in un transito generalizzato e, dunque ed a fronte della proprietà privata del sedime stradale e dei relativi accessori e pertinenze, il Comune può vantare sulla strada vicinale, ai sensi dell'art. 825 c.c., un diritto reale di transito, con correlativo dovere di concorrere alle spese di manutenzione della stessa. Del pari, già alla luce del tuttora vigente (in forza dell’art. 1, c. 1 del Dlg 1° dicembre 2009 n. 179) art. 51, I c. della l. 20 marzo 1865 n. 2248 All. F), «… la riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse…». Sicché per esse l'onere di loro manutenzione (e più in generale, dei lavori che le interessino) non è posto a carico del Comune, salvo quanto dipenda dalla costituzione di un consorzio o nei limiti d’una compartecipazione da parte di esso. A ciò fa eco la giurisprudenza civile (cfr., p. es., Cass., III, 25 febbraio 2009 n. 4480), in base alla quale, fermo il principio vigente nell’ordinamento sull’obbligo del soggetto cui la strada appartiene in materia di manutenzione, non sussiste in capo al Comune la responsabilità per i danni derivanti dalla mancata manutenzione d’una strada vicinale privata. Invero, ai soli fini della definizione di «strada» ex art. 2, c. 1 del decreto n. 285 cit. rileva la destinazione all’uso pubblico d’una data superficie e non anche la sua proprietà (la quale può esser pubblica o privata: cfr., p. es., Cass., II, 25 giugno 2008 n. 17350), ma, al di là dei compiti di vigilanza e polizia spettanti al Comune su dette strade per ragioni di sicurezza collettiva ai sensi dell’intero art. 14 del medesimo decreto n. 285 (p.es., di polizia stradale, d’apposizione cartelli, di eseguire opere di ripristino a spese degli interessati, ecc.), non implicano anche l'obbligo di provvedere a quella manutenzione, facente carico anzitutto ai proprietari interessati e, se del caso e nei limiti ex art. 3 del Dlgt. 1° settembre 1918 n. 1446, anche al Comune, 

1 commento:

  1. Ma in una strada privata ad uso pubblico in centro abitato dove insiste un consorzio stradale obbligatorio a chi spetta riscuotere il canone di occupazione suolo pubblico al Comune o al Consorzio e in base a quali leggi o regolamenti ?

    Cordiali Saluti Eugenio

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