Oggi la Commissione Bilancio del Senato prosegue l'esame della legge di stabilità per l'anno 2016. Relatrici sono le senatrici Chiavaroli e Zannoni.
Nel dossier presente sul sito del Senato sono fornite alcune notizie:
Il disegno di legge del bilancio annuale di previsione dello Stato è disciplinato dall’articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).
Si tratta di un bilancio:
“annuale”: perché il periodo di tempo cui si riferisce è di dodici mesi e coincide con l’anno solare (inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre);
“di previsione”: perché viene predisposto e approvato prima dell’inizio della gestione e, pertanto, indica le entrate e le spese che si presume verranno effettuate.
Ai sensi dell’articolo 21 le previsioni di entrata e di spesa contenute nel bilancio sono formate sulla base della legislazione vigente, tenuto conto dei parametri economici utilizzati nel Documento di economia e finanza (DEF); le previsioni sono esposte in termini di competenza e di cassa.
Si ricorda, al riguardo, che la legge di contabilità prevede una delega al Governo per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (articolo 42).
La tradizionale concezione della legge di bilancio come legge meramente formale, che fotografa i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare (compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuote sul bilancio attraverso la nota di variazioni) è stata, in parte, superata dalla legge di contabilità, che ha introdotto la c.d. flessibilità del bilancio, in base alla quale, con la legge di bilancio, è possibile effettuare rimodulazioni delle dotazioni finanziarie, relative anche ai fattori legislativi, purché compensative all’interno di un programma o tra programmi di una medesima missione di spesa (art. 23 della legge n. 196/2009) ovvero tra missioni diverse (secondo quanto disposto da più recenti disposizioni che hanno innovato in materia di flessibilità di bilancio, come più dettagliatamente si illustra al paragrafo 1.2 che segue).
L’articolo 7 della legge di contabilità fissa la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio entro il termine del 15 ottobre di ogni anno, contestualmente alla presentazione del disegno di legge di stabilità: i due documenti compongono, insieme, la manovra triennale di finanza pubblica.
Nel caso in cui il bilancio non sia approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la concessione al Governo dell’esercizio provvisorio. La normativa contabile conferma che l’esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso soltanto per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (articolo 32).
Durante l'esercizio provvisorio, la gestione del bilancio, riferita sia alle autorizzazioni di impegno sia a quelle di pagamento, è consentita per tanti dodicesimi della spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.
In relazione al contenuto della legge di bilancio, va ricordato che la nuova formulazione dell’articolo 81 della Costituzione prevista dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1,recante l’introduzione del principio del pareggio di bilancio – entrata in vigore il 1° gennaio 2014 - non ripropone il terzo comma del previgente articolo 81 Cost., il quale disponeva che con il bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese, superando in tal modo la natura formale della legge di bilancio, che potrà quindi comportare anche modifiche all’ordinamento.
In connessione con tale modifica, il sesto comma dell’articolo 81, come sostituito dalla citata legge costituzionale n. 1, e l’articolo 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale medesima hanno demandato ad una legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera l’individuazione del contenuto della legge di bilancio. La legge 24 dicembre 2012, n. 243 di attuazione del principio del pareggio di bilancio reca al Capo VI (articoli 14 e 15) le norme relative al bilancio dello Stato, definendo il principio dell’equilibrio del bilancio ed il contenuto proprio della nuova legge di bilancio, in linea con quanto previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 81 della Costituzione.
Secondo la nuova definizione il disegno di legge di bilancio è inteso come il documento che reca le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nei documenti di programmazione economica e finanziaria e le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. La nuova legge di bilancio costituisce altresì la base per la gestione finanziaria dello Stato.
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