mercoledì 18 novembre 2015

APPROVATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI LE NORME CONTRO IL CAPORALATO

Il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, della giustizia Andrea Orlando e del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, ha approvato il 13 novembre un disegno di legge contenete norme in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura. L’iniziativa legislativa ha l’obiettivo di rafforzare l’azione di contrasto alla diffusione del fenomeno criminale dello sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di necessità, il c.d. caporalato e il lavoro nero nel settore agricolo con un intervento organico e coordinato delle Istituzioni.
Il caporalato è u fenomeno che risale a prima dell'Unità d'Italia ma fino ad oggi non era stato fatto nulla. Nello specifico, il disegno di legge introduce strumenti operativi contro il caporalato tanto dal lato amministrativo quanto dal lato penale.
Codice penale
Si rende obbligatorio e non più facoltativo l’arresto in caso di flagranza del reato. Si introduce una circostanza attenuante speciale per l’autore del reato che si adoperi efficacemente per assicurare prove dei reati, individuazioni di altri responsabili, sequestro di somme. 
Confisca
Si rende obbligatoria – per una maggiore incisività repressiva - la confisca del prodotto o del profitto del reato, oltre che delle cose utilizzate per la sua realizzazione, in modo che la decisione sulla destinazione di questi beni non sia più affidata alla valutazione discrezionale del giudice, caso per caso (come è attualmente secondo l’articolo 240 del codice penale). In questa prospettiva, pertanto, nel caso di condanna il giudice ordinerà sempre la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato (a titolo esemplificativo, i mezzi utilizzati per accompagnare i lavoratori sul luogo di lavoro, gli immobili destinati ad accoglierli per la notte) come pure delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto.
Si eseguirà inoltre l’applicazione della confisca per equivalente su altri beni di cui il condannato abbia la disponibilità, per il caso in cui non sia possibile attuare quella in forma diretta. Può accadere che, al momento della condanna e prima, al momento del sequestro finalizzato alla futura confisca, non si sia nelle condizioni di rintracciare lo specifico profitto o prodotto del reato, oppure le specifiche cose che sono servite alla sua commissione. Magari perché l’imputato le ha saputo bene occultare, o perché nel frattempo sono andate disperse, consumate e riutilizzate. La confisca, in tutti questi casi, non può essere paralizzata dalla mancanza di oggetto, dal momento che il nucleo di pericolosità che occorre contrastare risiede proprio nell’illecita ricchezza che la commissione del reato ha determinato in favore del patrimonio del suo autore. Si deve allora agire su beni, del valore equivalente, che siano ovviamente nella disponibilità del reo, in modo da inibire qualunque forma elusiva della futura confisca e di assicurare in ogni caso la neutralizzazione della pericolosità che si estrinseca con la commissione del reato.
Intermediazione illecita
Si aggiunge anche il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all’articolo art. 603 bis c.p. all’elenco dei reati per i quali può operare la confisca cosiddetta estesa o allargata. Questa misura patrimoniale è stata introdotta per colpire le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità organizzata e la sua applicazione non è subordinata all'accertamento di un "nesso" tra i reati enunciati nella norma di riferimento e i beni oggetto del provvedimento di confisca. Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del "nesso di pertinenzialità" tra beni e reati contestati bensì è sufficiente provare la sproporzione del bene rispetto al reddito od all'attività economica svolta dal soggetto e la mancanza di giustificazione circa la sua legittima provenienza.
Responsabilità in solido 
Si ritiene importante aggiungere il reato di caporalato (di cui all’articolo 603 bis c.p.) tra quelli per i quali si determina la responsabilità amministrativa da reato da parte degli enti. Lo sfruttamento dei lavoratori produce infatti quasi sempre vantaggio per le aziende, che spesso sono costituite in forma societaria o associativa: accanto alla responsabilità individuale dei singoli soggetti autori del reato, è quindi fondamentale prevedere specifiche sanzioni (pecuniarie, interdittive e di confisca) anche a carico dell’ente medesimo, quando risulta accertato che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.
Indennizzo alle vittime
Si inserisce il reato di c.d. caporalato nell’elenco di quelli per cui si debba riconoscersi il diritto della vittima all’indennizzo a carico dello Stato attingendo al fondo anti-tratta istituito con legge nel 2003 e incrementato nel 2014.
Rafforzata la rete del lavoro agricolo di qualità
Viene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, creata con la Legge Competitività e attiva dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l’ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli. Allo stesso tempo si stabilisce l’estensione dell’ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di regia della Rete stessa, che è presieduta dall’Inps e composta da rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.
Piano di interventi per l’accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamente coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per l’accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di raccolta dei prodotti agricoli. L’obiettivo è tutelare la sicurezza e la dignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della manodopera anche straniera. Il piano sarà stabilito con il coinvolgimento delle Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali nonché delle organizzazioni di terzo settore.

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