lunedì 23 novembre 2015

ANCORA UNA SENTENZA SULL'ASSOGGETTAMENTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ALLA RESPONSABILITA' CONTABILE E QUINDI ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Lazio con Sentenza n. 279/2015 ha esaminato ancora una volta il problema delle società partecipate ribadendo il principio secondo cui rientrano tra le società in house in quanto in possesso dei tre requisiti che la giurisprudenza di legittimità (cfr, SS.UU. 25 novembre 2013 n. 26283 e n. 7177 del 26 marzo 2014) ha individuato per qualificare la società di gestione di servizi pubblici in quanto: 
a) i soci sono esclusivamente soggetti pubblici, 
b) l’attività esercitata dalla società è rivolta essenzialmente e prevalentemente a favore dei soci 
c) il controllo sulla medesima è corrispondente a quello esercitato dall’ente pubblico sui propri uffici. A tal proposito le SS.UU. hanno affermato che “… le società in house hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati come sono a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Essendo essi preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico. L'analogia tra le due situazioni non giustificherebbe una conclusione diversa nei due casi, né quindi un diverso trattamento in punto di responsabilità e di relativa giurisdizione”. Queste società  possono quindi essere configurate come un’articolazione organizzativa dello stesso ente territoriale dal quale ha ricevuto l’affidamento di specifici servizi pubblici, per cui l’azione di responsabilità esercitata dalla Procura regionale nei confronti del suo amministratore che ha inferto un danno al suo patrimonio non differisce da quella esercitabile sui funzionari dell’ente territoriale che abbiano cagionato il danno all’ente pubblico.

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