La Corte dei Cassazione Sezione III in data 4 novembre 2015 ha emesso la sentenza n. 44470 affermando che in materia di tutela delle acque dell'inquinamento, lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti di natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'art.54, commi 1 e 2, D.L.vo n.152/1999 (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui all'art.59, commi 1 e 5, dello stesso decreto (Cass. sez. 3 n.2884 del 21/09/2000; Cass.sez. 3 n.n.42545 del 6/11/2001; sez. 3 n.1547 del 7/11/2002). Tale giurisprudenza deve ritenersi ancora "valida", essendovi continuità normativa tra gli artt.54 e 59 del D.L.vo 152/1999 e gli artt. 133 e 137 del D.lgs n. 152/2006.
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