martedì 10 novembre 2015

LE SOCIETA' IN HOUSE E L'ARMONIZZAZIONE DELLA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

La Corte dei conti in data 10 novembre 2015 con delibera n. 30/2015 ha espresso un parere molto interessante sulle società in House sostenendo in particolare quanto segue:
“La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall’art. 119, comma 6, Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento si giustifica esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento. Trattandosi di operazione correlata alla realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti sono trasfusi nell’art. 3, commi 17 e 18, l. n. 350/2003. Per gli enti locali tali regole sono declinate dall’art. 207, d.lgs. n. 267/2000. I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare necessariamente fra le tipologie di cui all’art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la nozione di investimento per l’ente territoriale che fornisce la garanzia, indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica, dei requisiti dell’in house providing oppure dalla loro inclusione nell’elenco ISTAT. Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui all’art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica essenziale dell’investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all’acquisizione di un nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua. Il divieto di rilascio di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010) costituisce una forma di applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti territoriali. L’esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista dall’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento dell’intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della prudenza, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale escussione del debito per il quale è concessa la garanzia”. 
Qui trovate i testo integrale:
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_30_2015_sezaut_qmig.pdf

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