La Corte dei conti in data 10 novembre 2015 con delibera n. 30/2015 ha espresso un parere molto interessante sulle società in House sostenendo in particolare quanto segue:
“La concessione di garanzie da parte degli enti territoriali incide sulla capacità
di indebitamento degli stessi enti e soggiace ai limiti imposti dall’art. 119, comma 6,
Cost., secondo cui il ricorso all’indebitamento si giustifica esclusivamente per il
finanziamento di spese di investimento. Trattandosi di operazione correlata alla
realizzazione di investimenti, si applica il principio 4.152 del SEC 2010, i cui contenuti
sono trasfusi nell’art. 3, commi 17 e 18, l. n. 350/2003. Per gli enti locali tali regole
sono declinate dall’art. 207, d.lgs. n. 267/2000.
I soggetti destinatari del rilascio di garanzie devono essere individuati con
riguardo alla finalità degli investimenti finanziati, che devono rientrare
necessariamente fra le tipologie di cui all’art. 3, comma 18, l. n. 350/2003, secondo la
nozione di investimento per l’ente territoriale che fornisce la garanzia,
indipendentemente dal possesso, da parte degli organismi a partecipazione pubblica,
dei requisiti dell’in house providing oppure dalla loro inclusione nell’elenco ISTAT.
Posto che le garanzie prestate concorrono al limite di indebitamento di cui
all’art. 62, comma 6, d.lgs. n. 118/2011, la proficuità deve considerarsi caratteristica
essenziale dell’investimento, per cui il rilascio di garanzie può essere effettuato in
presenza di determinate condizioni, essenzialmente riconducibili all’acquisizione di un
nuovo corrispondente valore al patrimonio dell’ente che lo effettua. Il divieto di rilascio
di garanzie a favore di società partecipate non quotate con perdite reiterate per tre
esercizi consecutivi (art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010) costituisce una forma di
applicazione concreta dei predetti principi, validi per la generalità degli enti
territoriali.
L’esclusione dal calcolo dei limiti di indebitamento delle rate sulle garanzie
prestate dagli enti territoriali è consentita, nel rispetto della normativa prevista
dall’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, soltanto nelle ipotesi di accantonamento
dell’intero importo del debito garantito affinché, nel rispetto del principio della
prudenza, sia realizzata un’idonea copertura degli oneri conseguenti all’eventuale
escussione del debito per il quale è concessa la garanzia”.
Qui trovate i testo integrale:http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2015/delibera_30_2015_sezaut_qmig.pdf
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