venerdì 17 settembre 2021

L'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO CON CUI E' STATO RESPINTA L'ISTANZA PER LA SOSPENSIVA DEL GRENN PASS

La prima ordinanza sul problema del Green Pass arriva dal Consiglio di Stato, sez. III ha respinto l'istanza cautelare contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Garante per la Protezione dei Dati personali - Privacy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, confermando le ragioni, di seguito trascritte, per le quali il Presidente della Sezione, con il decreto n. 3568 del 30 giugno2021, ha respinto l’appello proposto dagli odierni appellanti avverso il decreto reiettivo dell’istanza di misure cautelari monocratiche adottato dal giudice di primo grado: “Ritenuto che l’istanza cautelare, per quanto ammissibile, non è tuttavia fondata;
Considerato infatti:
1) che le contestate prescrizioni del D.P.C.M. impugnato trovano copertura di fonte primaria nel D.L. n. 52/2021 il cui precetto normativo va applicato per come incorporato dalla legge di conversione n. 87/2021;
2) che le prescrizioni stabilite dal Garante per la riservatezza dei dati personali mantengono la loro efficacia nei confronti delle misure applicative di copertura dell’autorità sanitaria nazionale cui spetta il coordinamento delle iniziative occorrenti;
3) che il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli;
4) che la generica affermazione degli appellanti (pag. 7 appello) secondo cui “allo stato delle conoscenze scientifiche” non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un “lasciapassare falso di immunità”, si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti Covid a fronte di diffuse campagne vaccinali”
Il Tribunale valuterà, in sede di merito, l’ammissibilità degli atti di intervento in giudizio delle parti indicate in epigrafe.
 

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