venerdì 1 aprile 2022

LA SEZIONE REGIONALE PER IL CONTROLLO PER IL LAZIO DELLA CORTE DEI CONTI HA ACCERTATO GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'AZIENDA USL LATINA

La Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo per il Lazio, con deliberazione n.31/2022/PRSP  nel giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 della l. n. 243/2012, dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012 nonché ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Codice di giustizia contabile, avente ad oggetto il ciclo di bilancio dell’Azienda sanitaria locale di Latina, attraverso l’analisi delle annualità 2017-2019,ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l n. 174/2012, conv. dalla l. n. 213/2012 ha emanato una pronuncia di accertamento con la quale sono state rilevate gravi irregolarità contabili, idonee a pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari. 
Nel dettaglio è emerso quanto segue:
1. la mancanza di idonea contabilità inerente al fenomeno delle ‘note di credito da  ricevere’, in grado di soddisfare i principi di veridicità e chiarezza (art. 2423 c.c.) e prudenza (2423-bis, n. 1, c.c.), tale per cui risulta priva di giustificazione la compressione di costi per 17.608.275 euro, con l’emersione di uno squilibrio di pari importo;
2. l’illegittima contabilizzazione, in forza dell’applicazione delle disposizioni regionali, delle variazioni di valore e delle stime dei debiti e dei crediti, direttamente a patrimonio netto senza transitare per il conto economico, in  violazione degli artt. 2423-bis, nn. 3 e 4, c.c., dell’art. 2425 c.c. e dell’art. 30 del d.lgs. n. 118/2011;
3. l’irregolarità del saldo del conto economico, calcolato sulla base di disposizioni regionali che impongono la rilevazione preventiva dei dati provvisori di bilancio e la consequenziale rimodulazione dei ricavi a titolo di riparto del Fondo sanitario regionale. Tale calcolo avviene in violazione delle disposizioni che tutelano l’autonomia aziendale (artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502/1992 e art. 30 del d.lgs. n. 118/2011), la trasparenza di bilancio e la capacità rappresentativa del saldo del conto economico (art. 2423, comma 2, c.c. e postulato n. 5, all. 1, del d.lgs. n. 118/2011);
4. l’illegittima circolazione dei fondi per cassa, in violazione dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013 e degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 118/2011, con particolare riguardo al  mancato incasso delle risorse su conti intestati all’Asl;
Pertanto la Corte ha disposto a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo:
a) la notificazione di copia della presente deliberazione alla direttrice generale dell’Azienda e al presidente della Regione Lazio;
b) la comunicazione della copia della deliberazione all’organo di revisione.
La Corte ha quindi rammentato gli obblighi di legge: 
a) di adottare misure correttive, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012, da comunicare alla Sezione entro 60 giorni dalla notificazione della pronuncia; 
b) in ogni caso, di lasciare impregiudicata l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza; 
c) di pubblicare la deliberazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Così deciso nella Camera di consiglio telematica del 9 e 15 febbraio 2022.
Al riguardo si evidenziano le responsabilità della passata gestione.

1 commento:

  1. Purtroppo dott Brugola la corte dei conti ha ragione.Troppe irregolarità anche prima della data descritta.Purtroppo nel pubblico tutto è permesso.

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