sabato 30 luglio 2022

L'AZIENDA USL LATINA NON ASSICURA L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

L'Azienda USL Latina in una nota di risposta all'atto di diffida extragiudiziale con cui veniva chiesta la riapertura notturna degli ex PPI, inviato da alcuni cittadini e del quale il primo firmatario è lo scrivente, sostiene che i Punti di Primo Intervento "già visti quali avamposti sul territorio dei Dipartimenti ospedalieri di emergenza" sarebbero stati aboliti in base al d.m. 70 del 2015.
Evidentemente i firmatari della nota (che non è stata sottoscritta dalla direttrice generale) ignorano che in base al  successivo d.p.c.m. 12 gennaio 2017, con cui sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza, l'Emergenza Sanitaria Territoriale è una delle aree di attività dell'Assistenza Distrettuale (artt. 3 e 7 del d.p.c.m.).
Per assicurare il rispetto della norma citata la dirigenza dell'azienda USL Latina avrebbe dovuto organizzare  l'Emergenza Sanitaria Territoriale intesa come parte del Sistema di Emergenza - Urgenza pre ospedaliero, ma non lo ha fatto. 
L’art. 1 del d.lgs 502 del 1992 al comma 2 stabilisce che il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n.833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse.
La nozione di livelli essenziali è stata introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
La nozione di livelli essenziali è stata introdotta nella Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, di riforma del Titolo V, con riferimento alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale.
A questo punto si deve ritenere che l'Azienda USL Latina rifiuti di assicurare ai cittadini della provincia di Latina il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale che non può essere sostituito dalla Guardia medica e che si voglia impedire alle persone che si trovano anche come turisti sul nostro territorio di ottenere le prestazioni previste.
A ciò si deve aggiungere che evidentemente l'azienda USL Latina ignora o finge di ignorare il Decreto del Commissario ad acta per i disavanzi della regione Lazio 14 novembre 2019 n. 469 con il quale la regione a seguito di un ricorso al TAR da parte di alcuni Comuni e Comitati) prese atto che le aziende interessate (tra le quali quella di Latina) avevano già adottato gli atti di propria competenza prevedendo la trasformazione dei PPI, ma garantendo che il servizio, diversamente qualificato, fosse assicurato in continuità con le funzioni precedentemente svolte, a far data dal 1 gennaio 2020.
La locuzione "in continuità con le funzioni precedentemente svolte" ovviamente non può che richiamare il precedente DCA 90 del 2010 con cui vennero definiti proprio i compiti dei PPI.
Appare evidente che la dirigenza dell' Azienda USL Latina nel desiderio di mostrare quanto è brava non ha considerato l'esistenza di detto DCA e del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 finendo per non assicurare H24 a livello distrettuale il servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale che, in quanto inserito tra i LEA, è un servizio ineludibile che deve essere organizzato e assicurato secondo criteri di prossimità.
Il persistere della chiusura nelle ore notturne degli ex Punti di Primo Intervento e la mancata presenza nelle stesse ore di una ambulanza medicalizzata presso ognuno dei Comuni interessati non può che essere fonte di grave preoccupazione per i cittadini come per gli amministratori comunali sui quali ricade la responsabilità della salute dei cittadini nonché dei turisti.
Si attende quanto prima una modifica della posizione dell'Azienda riservando ogni ulteriore intervento al fine di convincere la dirigenza aziendale ad assicurare ai cittadini il LEA in questione la cui carenza può causare anche la perdita di vite umane.
  

giovedì 28 luglio 2022

LA PRESENTAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL MIO LIBRO SULLE CASE DELLA SALUTE

Il giorno 27 luglio, presso la Corte comunale di Sabaudia l'Associazione Sabaudia Culturando ha presentato la nuova edizione del mio "Manuale per le Case della salute" aggiornata al PNRR e al DM 77 del 2022.
Erano presenti il Sindaco Alberto Mosca, l'assessore ai servizi sociali Pia Schintu e l'assessore alla sanità Anna Maria Maracchioni. Era presente anche l'ex presidente della Commissione sanità del Consiglio regionale del Lazio Luigi Canali.
Le case della salute sono nate da un'idea presentata dal Ministro Livia Turco nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione del 2007per la realizzazione di strutture polivalenti denominate “Casa della Salute”, quali presìdi strategici dei Distretti, per dare una risposta unitaria anche alle aspettative di assistenza sociale della popolazione lentamente si è passati alla realizzazione in alcune regioni di alcune centinaia di case della salute.
Ora il PNRR prevede la realizzazione complessivamente di 1350 Case della salute della Comunità che rappresentano una evoluzione delle preesistenti CdS divenendo un simbolo identitario dell’assistenza territoriale oltre che un punto di integrazione tra l’assistenza sanitaria e quella sociosanitaria delle Comunità.
Questi nuovi presìdi di prossimità consentiranno di attuare la medicina della comunità e di contribuire alla crescita sociale delle comunità locali. 
Tra i servizi obbligatori è prevista la valorizzazione della co-produzione con il volontariato locale il che oltre a sottolineare l’importanza del Terzo settore apre la porta ad un effettivo coinvolgimento della popolazione.
Con decreto n. 77 del 23 maggio 2022 è stato approvato il Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale a seguito del quale è stata aggiornata l'opera.
Naturalmente in analogia a quanto avviene da anni nelle Case della salute di altre regioni dovrà essere previsto un modulo per il Punto di Primo Intervento al fine di assicurare ai cittadini l'Emergenza Sanitaria Territoriale prevista dal Livello Essenziale dell'Assistenza Distrettuale (art. 7 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017). 
Questo testo, oltre a voler fornire un ausilio ai decisori e a chi sarà chiamato a programmare, organizzare e gestire le prossime Case della salute della Comunità, vuole essere anche uno strumento in mano ai cittadini più attenti che vorranno offrirsi come volontari per contribuire all’assistenza in questi nuovi presìdi e a quelli che vorranno contribuire alle scelte per la programmazione dei servizi necessari alla Comunità nonché al controllo e alla valutazione dei risultati raggiunti.
Molto importante infatti è la partecipazione della Comunità alla costruzione e alla gestione delle nuove CdC che dovranno prevedere la presenza di un board all'interno del quale oltre ai dirigenti della CdC dovranno essere chiamati anche i rappresentanti delle associazioni locali. 
Dopo l'introduzione della dott.ssa Licia Pastore, ne ho discusso a lungo con la giornalista Graziella di Mambro. 
E' seguito un dibattito con il pubblico nel corso del quale sono stati fatti molti riferimenti alla realizzazione della Casa della salute nella città di Sabaudia per la quale scrissi la prima lettera al Sindaco Maracchioni nel lontano 19 gennaio 2009.
Dopo alterne vicende il presidente della regione Lazio con decreto n. 18 del 2020, con cui è stato aggiornato il Piano di rientro della regione Lazio, aveva stabilito che l'apertura della casa della salute di Sabaudia  sarebbe dovuta avvenire entro il 31 dicembre dello stesso anno; ma così non è stato ed a seguito di ciò ho inviato una segnalazione alla Corte dei conti.
Il volume edito in selfpublishing è reperibile a questo link ilmiolibro.kataweb.it

domenica 3 luglio 2022

IN PIENA ESTATE L'AZIENDA USL LATINA MENTRE SPERIMENTA A CISTERNA SEGUITA A MANTENERE CHIUSI NELLE ORE NOTTURNE TUTTI GLI ALTRI SEI PAT DELLA PROVINCIA

Apprendo dalla stampa, anche perché non ho rinvenuto alcun atto deliberativo, di una sperimentazioni decisa per assicurare il funzionamento del Punto di Assistenza Territoriale di Cisterna di Latina con personale reclutato per la continuità assistenziale.
Al riguardo appare opportuno ricordare in primo luogo che  il comma 3 dell'art. 10 della legge 833 stabilisce che "Sulla base dei criteri stabiliti con legge regionale i Comuni singoli o associati articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei servizi di primo livello e di pronto intervento" e che una cosa è il Livello assistenziale di emergenza sanitaria disciplinato dal d.p.r. 27 marzo 1992 e un'altra la continuità assistenziale prevista dall'art. 3-quinquies del d.lgs 502 del 1992; si tratta di istituti ben diversi.
La Conferenza Stato Regioni il 7 febbraio 2013 raggiunse un accordo sulla base della proposta del Ministro della salute (all'epoca era il prof. Balduzzi) sulle "Linee di indirizzo per la riorganizzazione del sistema di emergenza urgenza in rapporto alla continuità assistenziale" nel quale venivano pur mantenendo separati i due servizi erano previste le modalità di integrazione tra gli stessi al fine di fornire una risposta completa ed efficiente al cittadino per una presa in carico globale della persona che necessita di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
Il servizio di continuità assistenziale previsto dall'art. 3-quinquies del d.lgs 502 del 1992 dall'art. 5 del predetto d. p. c. m. 12 gennaio deve garantire nelle ore serali e notturne e il pomeriggio dei giorni prefestivi prestazioni assistenziali non differibili.
Il d.m. 70 del 2 aprile 2015 ha ribadito al Punto 9.1.5 l'organizzazione del sistema di emergenza urgenza confermando la necessità di mantenere rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella dell'assistenza primaria.
Il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 ( Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) all'art. 3, comma 1, lettera b) prevede tra le aree di attività dell'assistenza distrettuale l'emergenza sanitaria territoriale definendone chiaramente i compiti al successivo art. 7.
Inoltre il comma 3 dell'art. 7 del già citato d. p. c. m. stabilisce che l'attività di emergenza sanitaria territoriale è svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell'ambito dell'Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
La distinzione tra i due servizi era prevista già nei precedenti Accordi Nazionali Collettivi che disciplinano il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale che stabilivano una specifica formazione per gli MMG destinati a prestare la propria opera presso i Punti di Primo Intervento (art.96); tale fattispecie è stata confermata anche dal nuovo ACN siglato il 20 gennaio 2022 all'art. 62.
Tutto ciò premesso non è possibile utilizzare il personale già assegnato alla "Continuità assistenziale" per assicurare il servizio presso i Punti di Assistenza Territoriale (ex PPI) in quanto non è in possesso dell'attestato del corso previsto dall'art. 66 del medesimo ACN.
Per quanto riguarda in particolare l'azienda USL Latina, a seguito dell'adozione  del DCA U00303 del 2019 da parte del presidente della regione  alcuni Comuni e dai Comitati dei cittadini sorti allo scopo di difendere i loro PPI dalla regione, presentarono un ricorso a seguito del quale fu adottato un nuovo DCA n. U00469  datato 14 novembre 2019 con il quale venne annullato il DCA U00303/2019 oggetto del ricorso e venne preso atto al Punto 7.1.3 che le aziende sanitarie interessate avevano già adottato gli atti di loro competenza prevedendo il servizio "diversamente qualificato, ma in continuità con le funzioni precedentemente svolte, a far data dal 1° gennaio 2020".
Il direttore generale dell'azienda USL Latina con deliberazione n. 1264 del 31 dicembre 2019 ha dato attuazione al citato DCA U00469 stabilendo anche alcune procedure operative per l'integrazione tra PAT e rete dell'emergenza.
La scelta di  modificare sia pur a livello sperimentale l'organizzazione di uno dei PAT senza l'adozione di alcun atto deliberativo e in spregio delle disposizioni citate è lesiva del diritto costituzionale al Livello Essenziale di Assistenza dell'emergenza sanitaria territoriale in quanto il personale della ex Guardia medica non è formato per detto servizio e in più  dovendo continuare ad assicurare le visite a domicilio in caso di chiamata lascerebbe il PAT privo della presenza medica senza che nessuno si sia degnato di fare una formazione agli infermieri e neppure di definire almeno dei protocolli di comportamento per detto personale che - in assenza del medico - dovrà dialogare telefonicamente con la Centrale Operativa per affrontare i casi che si presentassero al PAT.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che non è stata organizzata la presenza di una ambulanza medicalizzata presso il PAT di Cisterna da parte dell'ARES 118 per cui  nel caso di pazienti affetti da patologie tempo dipendenti si rischia di non arrivare in tempo in ospedale. 
Secondo il Ministero della salute le regioni sono libere di organizzare l'emergenza sanitaria territoriale in relazione all'orografia, alla presenza di aree interne, alle isole minori, ecc.; la provincia di Latina presenta tutte queste fattispecie con in aggiunta la notevole estensione territoriale per cui la presenza di postazioni fisse per l'emergenza sanitaria territoriale è fortemente raccomandata.
Ma secondo i comunicati dell'azienda i PAT svolgono solo assistenza primaria, pertanto non si capisce chi assicurerà a livello di prossimità l'emergenza sanitaria territoriale prevista dal citato d.p.c.m. 12 gennaio 2017.
La riforma dell'assistenza primaria varata con il d.m. 77 del 2022 deve essere basata su una organizzazione di tutti gli attori preposti e da una forte integrazione tra ospedale e territorio, tutte cose che ancora non ci sono; non è possibile far partire una sperimentazione sulla pelle dei cittadini mentre ancora non ci sono le Centrali Operative territoriali,  le Case della salute della Comunità, gli infermieri di famiglia, le Unità di Continuità Assistenziale, ecc.
Dal punto di  vista legale siamo ancora fermi al fatto che l'ex direttore generale Casati aveva chiuso la notte i PAT per utilizzare il personale per fronteggiare l'emergenza epidemica per cui  avendo il Governo posto fine allo stato d emergenza  dal 1° aprile 2022 detta motivazione è venuta meno e non è possibile inventarsi altre scuse per tener chiusi ancora i PAT nelle ore notturne.