venerdì 19 marzo 2021

L'INCIDENZA DELL'EPIDEMIA COVID-19 NEL LAZIO



L'andamento dell'epidemia nel Lazio spesso non è molto chiaro; ci ha pensato il Dipartimento di epidemiologia del SSR della Regione Lazio a fornire una indicazione dell'incidenza dei casi per ciascun Comune.
Per avere maggiori dati:  DEP LAZIO 

 

giovedì 18 marzo 2021

ARRIVANO I SOLDI PER I CAREGIVER FAMILIARI MA MOLTE REGIONI E MOLTISSIMI COMUNI ANCORA NON HANNO APPROVATO PROGETTI PER RICONOSCERE UN CONTRIBUTO MENSILE


Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020: si è provveduto al riparto delle risorse assegnate alla Regione Lazio del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, legge 27 dicembre 2017, n.205.
Pertanto, con determinazione n. G02414 in data  5 marzo 2021 la dirigente responsabile della Direzione regionale Inclusione sociale ha provveduto all' accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 6.230.297,18 sul capitolo di entrata 228134 esercizio finanziario 2021.
Ora si attende il riparto di detta somma.
Nel frattempo prosegue nel Consiglio regionale della Regione Lazio l'iter per l'esame di ben tre proposte di legge che mirano al riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari:
n. 230 in data 6 agosto 2020 del consigliere Ciani ed altri;
n. 233 in data 6 agosto 2020 del consigliere Mattia ed altri 
n. 151 in data 13 ottobre 2020 del consigliere Simeone ed altri
Secondo quanto stabilito dal comma 255 dell’art. 1 della legge di bilancio dello Stato per l’esercizio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Solamente alcune Regioni(ad esempio l'Emilia e Romagna con la L.R. n.2 del 2014)  e Comuni hanno già approvato dei progetti per riconoscere un contributo mensile a favore di caregiver familiari che si prendono cura di una persona con disabilità gravissima (come definita dal DM 26 settembre 2016). I benefici vengono erogati in accordo con il Piano di Assistenza Individuale.

mercoledì 10 marzo 2021

UNA SENTENZA DEL TAR TOSCANA ANNULLA LA PROROGA DA PARTE DEL COMUNE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AVENTI FINALITA' TURISTICO RICREATIVE


Com'è noto le concessioni demaniali marittime sono divenute un terreno di scontri legali ad alto livello.
Il caso più recente è quello del Comune di Piombino che con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2020, n. 408, avente per oggetto "Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative. Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684.Determinazione in esecuzione delle disposizioni legislative per l'estensione della scadenza al 31/12/2033", ha ritenuto di adottare un atto meramente esecutivo della proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, di cui all’articolo unico, commi 682 e ss., l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Un privato cittadino ha segnalato la determinazione all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato la quale ha fatto presente al Comune che avrebbe dovuto disapplicare la legge richiamata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Europea (C-458/14 e C-67/15).
Poiché il Comune ha confermato la propria posizione contro detto provvedimento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha presentato ricorso al TAR della Toscana.
Il Collegio giudicante (TAR Firenze, Sez. II) ha argomentato quanto segue:
Come è noto, prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla direttiva 123/2016, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività, suscettibile di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si era espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all' art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e, nello stesso senso, in epoca più recente Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394).
Detti principi sono stati riaffermati dalla Corte di Giustizia UE, nella nota sentenza Sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ad avviso della quale “L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
Da tale sentenza, si desume che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare.
La Corte di Giustizia, più specificamente, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), ha affermato, in primo luogo, che le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano in linea di principio nel campo di applicazione della suindicata direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegittimità di un regime di proroga ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall’art. 12 della direttiva.
In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, per le concessioni alle quali la direttiva non può trovare applicazione, l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a una normativa nazionale, come quella italiana oggetto dei rinvii pregiudiziali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo.
Pertanto, in seguito alla soppressione, in ragione delle disposizioni legislative sopra richiamate, dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.
A fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto concessorio, come sopra già evidenziato, il titolare del titolo concessorio in questione può vantare un mero interesse di fatto a che l’amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di alcun obbligo di proroga ex lege o da parte dell’amministrazione.
Ne deriva che l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounitario, come già stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, con riferimento, sia alle proroghe disposte dall'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dall'art. 34-duodecies, d.l. 179/2012, e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1, comma 547, l. 24 dicembre 2012, n. 228, sia alla proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, disposta dall’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Di talché, come chiaramente statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza appena citata, la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara “non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”.
Nel caso di specie, deve dunque trovare applicazione la Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), il cui art. 12 prevede chiaramente che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» (par. 1) e che, in tali casi, «l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami» (par. 2).
Tale Direttiva è espressiva di norme immediatamente precettive – in particolare, sotto il profilo della precisa e puntuale “norma di divieto” che si rivolge, senza che occorra alcuna disciplina attuativa di sorta da parte degli Stati membri, a qualunque ipotesi (tanto più se generalizzata e incondizionata come nel caso di specie) di proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di procedura di selezione tra i potenziali candidati. E rispetto a tale “norma di divieto”, indiscutibilmente dotata di efficacia diretta, il diritto interno è necessariamente tenuto a conformarsi.
Invero, come chiarito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7874 del 2019 cit., a fronte di una disposizione interna contrastante con l’ordinamento comunitario “la non applicazione della disposizione interna contrastante con l'ordinamento comunitario costituisce un potere-dovere, per il giudice, che opera anche d'ufficio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018 n. 1219 e, prima ancora, Corte Casss., 18 novembre 1995 n. 11934), al fine di assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie, aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri. Infatti la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia crea l'obbligo del giudice nazionale di uniformarsi ad essa e l'eventuale violazione di tale obbligo vizierebbe la sentenza secondo la disciplina dell'ordinamento interno e, al contempo, darebbe luogo a una procedura di infrazione nei confronti dello stato di cui quel giudice è organo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2019 n. 2890).
Tale dovere sussiste indipendentemente dal fattore temporale e quindi dalla mera circostanza che la norma interna confliggente sia precedente o successiva a quella comunitaria (cfr. Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77).
Allo stesso modo, le statuizioni della Corte di Giustizia, le quali chiariscono il significato e la portata di una norma del diritto dell'Unione, possono e devono essere applicate anche a casi diversi rispetto a quelli oggetto del rinvio, aventi le stesse caratteristiche di quello che ha dato origine alla decisione della Corte (cfr. Corte Cost., ord. 23 giugno 1999 n. 255 e 23 aprile 1985 n. 113; Cass., Sez. I, 28 marzo 1997 n. 2787).
Occorre poi rammentare, in particolare con riferimento al caso qui in esame, che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario (cfr., pressoché in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072, ma a partire da Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 232, e in sede europea da Corte di Giustizia della Comunità europea, 22 giugno 1989, C- 103/88 Fratelli Costanzo, nonché Corte di Giustizia dell'Unione europea 24 maggio 2012, C-97/11 Amia).
Qualora, pertanto, emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto eurounitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma eurounitaria di riferimento), salvo valutare la possibilità di trarre dall'ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018 n. 1342)”.
Tali principi, tutti pienamente condivisi dal Collegio, costituiscono ormai stabili acquisizioni della giurisprudenza amministrativa e sono stati di recente unanimemente ribaditi, in cause aventi analogo oggetto, da: T.A.R. Pescara, n. 40/2021; T.A.R. Salerno, n. 265/2021, T.A.R. Catania, n. 505/2021; T.A.R. Veneto n. 218/2020.
Peraltro, anche la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, in relazione ad una norma di legge regionale che prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, affermando fra l’altro, che tale meccanismo di rinnovo sottrarrebbe le concessioni “alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza… per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari. Un effetto, come poc’anzi rammentato, già più volte ritenuto costituzionalmente illegittimo da questa Corte”.
I controinteressati deducono inoltre che la Direttiva non sarebbe applicabile a concessioni sorte prima della scadenza del termine per la sua trasposizione. Tale argomentazione è però infondata. Infatti, innanzitutto, la determinazione qui impugnata n. 408/2020, nel dare attuazione alla disciplina di cui ai commi 682 e 683 della l. n. 145/2018, non distingue tra concessioni sorte prima o dopo il suddetto termine ma è riferita a tutte le concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore della l. n. 145/2018. In ogni caso, l’applicabilità della Direttiva europea non può dipendere dall’epoca del rilascio concessioni, dovendo trovare applicazione il principio tempus regit actum, e dovendo il provvedimento amministrativo di proroga essere esaminato alla luce della disciplina anche eurounitaria vigente (cfr. T.A.R. Pescara, n. 40/2021).
Dunque, una volta accertato che le concessioni in esame rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, è possibile affermare che - come sancito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 - il rilascio delle stesse è necessariamente subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Deve pertanto ritenersi che la proroga disposta dall’Amministrazione resistente e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa, siano state disposte in aperta violazione del divieto di applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 2018.
Per tali ragioni il TAR ha ritenuto che la determina impugnata sia illegittima e l'ha annullata con sentenza n. 363 pubblicata l'8 marzo 2021.

sabato 6 marzo 2021

MA LA REGIONE AVRA' VALUTATO L'OPERATO PRESSO LA ASL LATINA DEL DOTT. CASATI PRIMA DI PROPORLO PER UN NUOVO INCARICO?


Alla scadenza del contratto il direttore generale dell'Azienda USL Latina dott. Casati ha lasciato l'incarico ed ora è a casa ad attendere un nuovo incarico. Ma la valutazione sul suo operato di questi anni è stata fatta? Le disposizioni vigenti prevedono infatti che trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, in base al quarto comma del predetto art. 2 del d.lgs 171 del 2016, la regione deve procedere alla valutazione del suo operato tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell’appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;
d) di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Il commissario della regione Lazio con DCA U00155 del 18 aprile 2019 aveva assegnato ai direttori generali delle aziende sanitarie gli obiettivi per l’anno 2019, poi confermati anche per l’anno 2020 con il DCA U00469 del 13 novembre 2019:
1.1) Pareggio del bilancio: questo obiettivo è stato raggiunto, ma a che prezzo! La regione aveva finanziato i vari tipi di assistenza secondo le percentuali fissate nel Patto della salute e per la prevenzione era stato previsto il 5% mentre nel consuntivo del 2019 (quello del 2020 ancora non è stato approvato) troviamo una spesa solamente di € 31.087.280 pari al 3% della spesa totale anziché il 5% per cui si è risparmiato proprio nel settore più delicato ed esponendo i cittadini a rischio. Ma anche le spese di manutenzione sono state molto contenute lasciando che molte strutture rimanessero prive di interventi con conseguente grave degrado. 
1.2) tempi di pagamento: secondo quanto pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente nel 2020 la tempestività dei pagamenti sarebbe stata finalmente portata dai 297 giorni del 2012 ad un solo giorno nel 2020.  
2) Tempi di attesa: sono consultabili sullo speciale sito della regione TDA i tempi di attesa della ASL Latina che vedono costantemente in rosso (cioè superiori al limite consentito) numerosi accertamenti diagnostici (TAC, Ecografie, ecc.);
3) La spesa farmaceutica convenzionata è stata finalmente ricondotta entro i limiti di legge, ma quella ospedaliera li supera grandemente;
4.1) La prevenzione: l'adesione agli screening oncologici è inferiore a quella attesa come si può rilevare dalla Relazione sulla Performance 2019 (ultima pubblicata, pag. 11) in quanto lo screening della mammella è al 44%, lo screening della cervice uterina al 41% e lo screening del colon retto al 33%.
4.2) La vaccinazione MPR  (morbillo, parotite e rosolia) è arrivata al 96,2% (ma nel 2018 era al 93,9%)
5.1) Accessi e permanenza al pronto soccorso:  le foto con le file delle ambulanze al Pronto Soccorso di Latina occupano spesso le prime pagine dei quotidiani locali e ci sono spesso persone anche anziane che attendono giorni per un ricovero  (questo già prima dell'epidemia); sul sito PS Accessi in tempo reale messo a disposizione della regione è possibile rilevare purtroppo i tempi di attesa presso i quattro ospedali della provincia di Latina  
5.2) Completezza delle Schede di Dimissione Ospedaliera: non si hanno elementi di valutazione essendo atti interni;
5.3) Gestione dei ricoveri per frattura del femore:  dal Programma Nazionale Esiti 2020 si apprende che il DM 2 aprile 2015 n. 70 indica per questa tipologia di casistica una soglia minima di 75 interventi annui per struttura complessa. Nell’ultimo anno di valutazione, delle 690 strutture che hanno praticato chirurgia su pazienti con frattura del femore, 426 (61,7%) hanno raggiunto la soglia indicata, coprendo circa il 96% del volume complessivo registrato nel 2019. Permangono tuttavia 171 strutture (24,8%) con volumi di attività ben al di sotto della soglia indicata dal DM 70/2015. Nella relazione sulla performance non si rinvengono dati relativi all'azienda USL Latina, mentre quelli presenti sul sito dell'AGENAS risalgono al 2015. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i parti cesarei.
5.4) Autosufficienza del sangue e suoi derivati : fino allo scoppio dell'epidemia la risposta era positiva anche grazie alla preesistente rete dei donatori della provincia;
5.5) Degenza ospedaliera: la rete ospedaliera provinciale non rispetta lo standard  del 3x1000 previsto dal DM 70 del 2015 in quanto in base ai dati della regione sarebbero solo 1.466 pari al 2,26x1000, ma di fatto in base ai dati della ASL i posti letto degli ospedali pubblici anziché essere 882 sono solo 786 più 48 a gestione universitaria presso l'ICOT;  è in questa situazione che l'azienda ha affrontato l'epidemia.      
6.1) Monitoraggio dello stato di attuazione del processo edilizio: la questione del nuovo ospedale di Formia è emblematica:  il 21 maggio 2020 è stato presentato lo studio di fattibilità, ma da quella data non risulta che sia stato fatto nulla benché il tempo di consegna annunciato sia stato quello del dicembre 2023. La casa della salute di Sabaudia che avrebbe dovuto essere aperta entro il 31 dicembre 2020 è ancora in attesa che si inizino i  lavori. 
7.1) Aumento della copertura dell'assistenza domiciliare per la popolazione anziana non autosufficiente: nella relazione sulla performance 2019 non viene evidenziato nulla su questo punto. L'assistenza distrettuale della ASL è inadeguata e in particolare ,'assistenza domiciliare è carente. Le Case della Salute che potrebbero essere il punto di riferimento sono ancora quasi tutte sulla carta dato che allo stato sono attive solo quella di Sezze e quella di Aprilia, mentre quella di Priverno, inaugurata a maggio 2019 è ancora chiusa e quella di Sabaudia che in base al Piano di Rientro approvato con DCA U00081 del 2020 come già accennato non ha rispettato il temine per cui la regione risulta inadempiente rispetto ad uno degli obiettivi fissati nel Piano di rientro..
8.1) Ottimizzazione delle attività di identificazione dei potenziali donatori di organo: non si rinviene alcuna notizia su questo punto nella Relazione sulla Performance, benché si tratti di un obiettivo assegnato alla direzione generale. 
8.2) Incremento della donazione di tessuti: nella relazione sulla Performance 2020 non c'è traccia neanche su questo argomento.
A tutto ciò si deve aggiungere la nota vertenza relativa alla cosiddetta "trasformazione" dei Punti di Primo Intervento in Punti di Assistenza Territoriale che ha costretto molti sindaci e comitati di cittadini a manifestare più volte e poi a presentare ricorso al TAR del Lazio.  
Senza dubbio il dott. Casati avrà fatto un'altra relazione più esauriente rispetto a quella sulla performance in merito a tutti gli obiettivi assegnatigli, ma non risulta che sia stata pubblicata. 
Peccato, anche la trasparenza avrebbe potuto essere migliore.
Complessivamente non sembra i risultati attesi siano stati raggiunti per cui, come cittadino non posso esprimere una valutazione positiva.



   

PERDURA LA PRESENZA DEI PESTICIDI NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Su questo blog mi sono occupato a più riprese negli ultimi dieci anni del problema dell'uso dei fitofarmaci (dai più definiti pesticidi) nell'agricoltura intensiva.
Il problema è particolarmente grave quando questo avviene in un'area protetta come quella del parco del Circeo e in quelle viciniori.
I dati del Rapporto 2020 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativi agli anni 2017-2018  ci dicono che dal 2011 la frequenza nei campioni di rilevazione è aumentata anche grazie allo sforzo di ricerca del numero di sostanze e di campioni.
Le indagini che hanno riguardato 4.775 punti di campionamento e 16.962 campioni; nelle acque
superficiali sono stati trovati pesticidi nel 77,3% dei 1.980 punti di monitoraggio, in quelle sotterranee nel 32,2% dei 2.795 punti. Le concentrazioni misurate sono in genere frazioni di μg/L (parti per miliardo), ma gli effetti nocivi delle sostanze si possono manifestare anche a concentrazioni molto basse. Sono state cercate complessivamente 426 sostanze e ne sono state
trovate 299. Gli insetticidi sono la classe di sostanze più rinvenute, a differenza del passato, quando erano gli erbicidi.
Sono alcuni dei dati emersi dal Rapporto nazionale pesticidi nelle acque dell’Ispra, disponibile oggi sul sito dell’Istituto (www.isprambiente.gov.it). Il Rapporto è il risultato di un complesso lavoro che vede la collaborazione di tutte le componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, predisposto dall’Ispra sulla base delle informazioni trasmesse da Regioni e Province autonome, che attraverso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente effettuano le indagini sul territorio e le analisi di laboratorio. 
Dal comunicato stampa dell'ISPRA si apprende che le informazioni su cui è costruito provengono da indagini svolte a livello regionale, che scontano importanti disomogeneità e non consentono agevolmente un confronto diretto tra diverse aree territoriali. Differenze significative, infatti, ci sono nella densità della rete di monitoraggio, nelle prestazioni dei laboratori che operano spesso con diverse capacità di analisi; il numero delle sostanze cercate, infine, varia sensibilmente da regione a regione. Occorre quindi tener conto di questi fattori e distinguere tra l’elevata qualità di indagine - che porta e numerosi rilevamenti, anche se talvolta a livelli di concentrazione molto bassi - rispetto ad una inferiore che non rileva la presenza dell’inquinante a concentrazioni anche significative con migliore capacità di analisi.
In questo contesto, alcuni livelli di contaminazione, come in passato, risultano più diffusi nella pianura padano-veneta. Questo dipende, oltre che dalle intense attività in agricoltura e dalla particolare situazione idrologica dell’area, anche dal fatto che le indagini sono generalmente più efficaci nelle regioni del nord. Va detto che in questa edizione del Rapporto sono presenti i dati di tutte le Regioni, e anche in zone dove prima non evidenziata, emerge ora una significativa presenza  di pesticidi nelle acque.
Altri dati emersi: nelle acque superficiali, 415 punti di monitoraggio (21% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti ambientali. Le sostanze che più spesso hanno determinato il superamento sono gli erbicidi glifosate e il suo metabolita AMPA, il metolaclor e i fungicidi dimetomorf e azossistrobina; nelle acque sotterranee, 146 punti (il 5,2% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti. Le sostanze più rinvenute sopra il limite sono: gli erbicidi glifosate e AMPA, il bentazone e i metaboliti atrazina desetil desisopropil e i fungicidi triadimenol, oxadixil e metalaxil.
Le vendite di prodotti fitosanitari nel 2018 sono state pari 114.396 tonnellate; dal 2009 al 2018 si è verificata una sensibile diminuzione delle quantità messe in commercio, indice di un minore impiego delle sostanze chimiche in agricoltura, dell’adozione di tecniche di difesa fitosanitaria a minore impatto e dell’aumento dell’agricoltura biologica. Nello stesso periodo c’è stato, apparentemente in controtendenza, un aumento della diffusione territoriale della contaminazione che interessa quasi tutte le regioni, soprattutto dovuto alla maggiore copertura ed efficacia dei monitoraggi. Nelle acque superficiali la percentuale di punti con presenza di pesticidi è aumentata di circa il 25%, in quelle sotterranee di circa il 15%. 
I dati evidenziano come in passato la presenza di miscele nelle acque; con un numero medio di 4 sostanze e un massimo di 56 sostanze in un singolo campione. 
Si deve quindi tenere conto che l’uomo, come altri organismi, sono spesso esposti a miscele di sostanze chimiche di cui non si conosce la composizione e, quindi, non si può valutarne il rischio.
Il problema riguarda in particolare gli agricoltori e in particolare gli operai che lavorano nelle serre che spesso non utilizzano  i dispositivi individuali di protezione.

sabato 20 febbraio 2021

CHE FINE HANNO FATTO I CONTROLLI SUI TEMPI DI ATTESA PER LE LE VISITE SPECIALISTICHE E GLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI ?


Rilevazione dei tempi di attesa a cura della regione Lazio dell'Azienda USL Latina

I cittadini della regione Lazio in questi anni a causa dei Piani di rientro oltre a vedersi aumentare l’addizionale IRPEF nella misura massima prevista, si sono visti tagliare servizi e prestazioni sanitarie, il che ha reso difficile il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29 novembre 2001e ora al DPCM 12 gennaio 2017.
A questo proposito desidero ricordare che nel Lazio i tempi di attesa per visite ed accertamenti diagnostici solo in alcuni casi rispettano gli standard stabiliti[i] e che la maggioranza delle famiglie è costretta a pagare di tasca propria interventi, visite specialistiche e accertamenti diagnostici con una spesa out of pocket che supera oramai annualmente i seicento euro a persona tanto che molte persone, non avendo disponibilità economica sono costrette a rinunciare a curarsi[ii].
È noto anche che il Lazio supera di poco la sufficienza nel punteggio della griglia LEA[iii].
L'Azienda USL Latina ha costituito la Commissione paritetica aziendale ma a tutt'oggi non si hanno notizie sull'attività svolta da questa Commissione e sui risultati ottenuti.
Certamente i problemi dei ritardi sussistono dato molte persone per taluni accertamenti si sentono dare appuntamenti dal CUP ad oltre un anno.
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[i]Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021

[ii]Rapporto Osservasalute 2019 dell’osservatorio sulla salute nelle regioni italiane dell’Università Cattolica, p.396

[iii]Ministero della salute, griglia LEA

mercoledì 17 febbraio 2021

SABAUDIA: GUARDIA MEDICA - L'ISPEZIONE DEI NAS


Nell’ambito delle attività di controllo svolte nel periodo di emergenza sanitaria, i Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministro della Salute, hanno svolto specifiche verifiche sulla regolare conduzione di servizi sanitari di continuità assistenziale – comunemente conosciute come Guardie Mediche – caratterizzati dall’erogazione di prestazioni mediche e sanitarie in orari notturni/festivi.
Proprio al fine di valutare l’entità e la qualità sanitaria offerte dalle ASL ai cittadini nonché verificare i livelli di sicurezza a favore degli operatori sanitari, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha realizzato un’ampia campagna di controllo mediante lo svolgimento di ispezioni, eseguite proprio nei giorni festivi e nell’arco notturno, presso 390 presidi pubblici di Continuità Assistenziale dislocati su tutto il territorio nazionale, dai grandi centri urbani fino alle piccole realtà e comunità locali.
Gli esiti complessivi hanno evidenziato criticità strutturali ed organizzative su 99 sedi ispezionate, determinando la denuncia di 19 persone all’Autorità giudiziaria e la segnalazione di 85 alle Autorità amministrative e sanitarie regionali. Destinatari dei provvedimenti sono stati i responsabili dei citati Servizi e dirigenti delle relative Aziende Sanitarie Locali nonchè personale medico / infermieristico ed operatori dislocati all’interno dei vari Servizi di Guardia Medica.
Le irregolarità sono riconducibili in 3 casi su 4 a unità sanitarie ubicate in strutture ed immobili con carenze igienico sanitarie, tecnologiche, organizzative e strutturali, dovute ad ambienti interessati da muffe ed umidità, mancanza di vie di fuga, locali privi di accesso per persone disabili e servizi igienici non funzionanti o non distinti per operatori e utenti. In altri casi sono emerse criticità direttamente correlabili a garantire la sicurezza degli operatori sanitari da potenziali episodi di aggressione da parte di utenti in stato di agitazione o malintenzionati, come l’assenza di sistemi di allarme, di videosorveglianza o del servizio di vigilanza, il collegamento alla centrale delle forze di polizia e di idonee di misure passive (porte blindate, inferriate alle finestre).
Contestualmente sono state rilevate ulteriori 22 irregolarità in materia di attuazione delle misure di contenimento epidemico da COVID-19, dovute all’assenza di protocolli preventivi e di dispositivi di protezione individuale, nonchè in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Due sono stati i medici in servizio presso l’Unità di Continuità Assistenziale di Sabaudia (LT) segnalati per provvedimenti disciplinari poiché risultati assenti presso i locali dell’ASL all’atto del controllo dei Carabinieri, nonostante non risultassero impegnati in attività di visita a domicilio di pazienti.
Le verifiche effettuate dai NAS hanno consentito di rilevare la detenzione di farmaci e dispositivi scaduti di validità, in altre occasioni invece la loro mancanza, in particolare per i medicinali salvavita come l’adrenalina. In tale specifico aspetto sono stati sequestrati complessivamente 260 confezioni di farmaci scaduti di validità e conservati in condizioni che ne escludevano la possibile somministrazione ai pazienti.

domenica 14 febbraio 2021

L'ORDINANZA CON CUI IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO HA DICHIRATO ZONA ROSSA IL COMUNE DI ROCCAGORGA


Sul BUR del 14 febbraio, n.14 è stata pubblicata l'Ordinanza  n. Z00002  adottata ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il Comune di Roccagorga (LT).
A decorrere dalle ore 6:00 del 15 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi, ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, sono disposte le seguenti, ulteriori misure: 
a) È individuata quale zona rossa (caratterizzata da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) il Comune di Roccagorga e si applicano le misure più restrittive di cui all’art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, come di seguito descritte;
b) È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di Roccagorga, nonché all’interno del Comune, salvo che gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
c) È consentito il rientro al domicilio, alla residenza o all’abitazione di coloro che fossero alla data della presente ordinanza fuori dal Comune; il transito solo qualora necessario a raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;
d) Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
e) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff) del DCPM 14 gennaio 2021. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
f) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o  contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
g) tutte le attività previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g) del DCPM 14 gennaio 2021, anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese;
h) sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
i) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
j) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
k) è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
l) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 al DPCM 14 gennaio 2021;
m) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile;
n) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza; 
o) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica;

venerdì 12 febbraio 2021

L'EPIDEMIA INSEGNA CHE E' NECESSARIO RIORGANIZZARE I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE

Gli ultimi dati dell'epidemia elaborati da Epicentro-ISS denotano una linea di tendenza verso una lenta riduzione, almeno per ora dell'incidenza dei casi.
Quanto avvenuto fino ad ora deve spingere maggiormente chi deve prendere decisioni a fare tesoro di quanto avvenuto per poter evitare il ripetersi delle tragedie della seconda fase che avrebbero potuto e dovuto essere evitate se solo si fosse compreso dove si era sbagliato.
La stessa organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali dovrebbe essere rivista.
Secondo un editoriale di Epicentro  dell'Istituto Superiore di Sanità è necessario potenziare i Dipartimenti di prevenzione per affrontare le emergenze in modo strutturato e organico, dando la priorità a:
dotazione tecnologica per disporre di un sistema gestionale informatizzato e integrato e poter condividere le informazioni e attivare una rapida comunicazione tra figure professionali e contesti diversi supporti multimediali e utilizzo di telemedicina sistemi gestionali aggiornati per velocizzare e razionalizzare il lavoro disponibilità di personale adeguatamente formato specifica formazione del personale volta alla collaborazione in team.
Occorre sollecitare la consapevolezza e la partecipazione della comunità, nei diversi contesti di vita e di lavoro, senza la quale l’opera di tanti professionisti impegnati nella prevenzione e promozione della salute, rischia di fallire.

domenica 7 febbraio 2021

CHIESTA NUOVAMENTE LA RIAPERTURA NOTTURNA DEL PPI DI SABAUDIA


La direzione generale dell’azienda USL Latina con una ordinanza in data 2 ottobre 2020 ha disposto la chiusura notturna di tutti i Punti di Primo Intervento della provincia di Latina per l’asserito motivo che occorreva recuperare risorse professionali per incrementare le postazioni di Drive-in per effettuare tamponi alla ricerca dei pazienti positivi al COVID-19.
Una richiesta del Comitato per la difesa del PPI di Sabaudia per ottenere la riapertura del PPI è stata respinta dall'ex direttore generale Casati con lettera in data 8 ottobre.
In data 8 febbraio il Comitato ha inviato una nuova richiesta all'azienda USL Latina che, per conoscenza è stata spedita anche all'Assessore regionale Alessio D'Amato, al Direttore regionale dott. Annicchiarico, alla Commissione sanità del Consiglio regionale del Lazio, alla Prefettura di Latina e al Sindaco di Sabaudia.
Le motivazioni della richiesta sono le seguenti: 
La città di Sabaudia dista km 25 dal pronto soccorso dell’ospedale di Terracina e Km. 25 dall’Ospedale di Latina (sede di DEA di II livello)[1] e il tempo necessario per raggiungere da Sabaudia entrambi i Pronto soccorso è superiore ai 20 minuti previsti[2].
L’ospedale cittadino è stato chiuso molti anni fa, ma sin dal 1971 la città è stata sede di un servizio di Pronto soccorso.
Con d.P.R. 27 marzo 1992 è stato approvato l’Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.
Il Consiglio regionale del Lazio, con deliberazione 11 maggio 1994, n. 1004 ha approvato il Sistema di emergenza sanitaria Lazio Soccorso 118 in base al quale la città di Sabaudia è stata confermata come sede di un Punto di Primo Soccorso e di Guardia medica.
Con l’Atto di intesa tra Stato e regioni in data 11 aprile 1996 sono state approvate le Linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del citato d.P.R. 27 marzo 1992 e i Punti di Primo Intervento[3] sono stati inseriti nel sistema territoriale di soccorso divenendo il primo livello di operatività.
Il Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n. U0090 del 2010 all’allegato n.1 denominato “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” ha stabilito che «I Punti di Primo Intervento garantiscono la stabilizzazione del paziente in fase critica attivando, tramite la Centrale Operativa118, il trasporto presso l’ospedale più idoneo secondo protocolli definiti e un primo intervento medico in caso di: patologie diagnosticate ed ingravescenti, malesseri non ben definiti, piccoli atti medico–chirurgici, diagnostica strumentale semplice. L’orario di effettivo funzionamento copre di norma le 24 ore. …I punti di primo intervento rappresentano una articolazione sul territorio dei DEA, cui afferiscono e si collegano».
Con DPCM 12 gennaio 2017 l’emergenza sanitaria territoriale è stata inserita tra i Livelli Essenziali di Assistenza (artt. 3 e 7), stabilendo tra l’altro che l’attività di emergenza sanitaria territoriale sia svolta in modo integrato con le attività di emergenza intraospedaliera assicurate nei PS/DEA e con le attività effettuate nell’ambito dell’Assistenza sanitaria di base e Continuità assistenziale.
Il Commissario della regione Lazio con DCA 20 giugno 2017, n. U00257 “in coerenza” con il DM 70 del 2015 del 2017 ha previsto la trasformazione dei predetti PPI in postazioni “118” medicalizzate.
A seguito di una raccolta di firme di questo Comitato e di numerose manifestazioni organizzate unitamente agli altri Comitati sorti spontaneamente in difesa degli altri sei punti di primo intervento della provincia, l’attuazione di detta decisione, già prevista per il 31 dicembre 2018, fu rinviata al fine di verificare l’attività di ciascun PPI e in particolare il numero degli accessi nelle ore notturne.
Nonostante le assicurazioni fornite, in data 13 agosto 2019 è stato pubblicato sul BUR il DCA 25 luglio 2019 n. U00303 con il quale veniva disposta la trasformazione di tutti i Punti di Primo Intervento in Punti di erogazione di assistenza primaria entro il 31 dicembre 2019, tagliando il primo livello di operatività del Sistema di emergenza urgenza, ignorando completamente il DPCM 12 gennaio 2017 e senza tener conto del numero degli accessi che, ne caso del PPI di Sabaudia negli ultimi tre anni erano stati sempre superiori ai 6000 previsti dal DM 70 del 2015 ed in base al quale la responsabilità del PPI avrebbe dovuto rimanere al DEA di Latina.
A seguito del ricorso presentato da alcuni dei Comuni interessati e dai Comitati dei cittadini in data 14 novembre 2019 (pochi giorni prima dell’udienza del TAR), è stato pubblicato il DCA U00469 recante «Adozione in via definitiva del piano di rientro "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021" ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della legge 191/2009, secondo periodo» in cui si afferma che tutte le aziende «hanno già adottato gli atti di propria competenza che prevedono il servizio, diversamente qualificato, ma in continuità con le funzioni precedentemente svolte, a far data dal 1 gennaio 2020».
La locuzione “in continuità con le funzioni precedentemente svolte” porta a ritenere che pur mutando nome il servizio avrebbe proseguito a svolgere le funzioni definite dalla stessa regione con il citato DCA U0090 del 2010.
Conseguentemente l’azienda USL Latina ha adottato la deliberazione 31 dicembre 2019 n. 1264 avente per oggetto “Attivazione Punti di Assistenza territoriale” incardinando peraltro il PAT nel Dipartimento di Assistenza Primaria anziché nel Dipartimento di Emergenza e Accettazione il che non garantisce la continuità delle cure ed espone a rischi i pazienti critici.
La situazione si è aggravata a seguito della chiusura notturna dei PAT disposta dall' Azienda con l’Ordinanza[4] del 2 ottobre 2020 con la quale il PAT è stato chiuso dalle 20:00 alle 8:00 con la motivazione della necessità di recuperare risorse professionali per l’epidemia; questo nonostante il Governo per fronteggiare l’emergenza COVID-19 abbia autorizzato tutte le assunzioni necessarie.
In questo modo per 12 ore i pazienti di Sabaudia trovano chiusa l’unica struttura che fino a pochi mesi fa gli assicurava cure immediate, mentre se chiamano il 118, non essendo presente a Sabaudia un’ambulanza medicalizzata (MSA), rischiano di essere trasportati in ospedale da un’ambulanza con a bordo solo dei soccorritori, senza essere visti da nessun medico prima di arrivare al pronto soccorso, con notevole rischio.
A questo si aggiunge la mancata integrazione del servizio di Continuità assistenziale (che dovrebbe funzionare dalle 20:00 alle 8:00) con quello dell’emergenza sanitaria territoriale.
La questione assume ulteriore gravità in quanto il servizio di emergenza sanitaria, di cui comunque è parte il PAT, ove necessario deve interagire con la Protezione Civile.
Al riguardo, atteso che il Parlamento con l’art. 1, comma 462 della legge 30 dicembre 2020, n.178, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, ha autorizzato la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato tramite agenzie di somministrazione, a partire dal 1° gennaio 2021 per una durata di nove mesi, di 3.000 medici e 12.000 infermieri, si ritiene che le esigenze poste a base della citata ordinanza possano ritenersi superate. 
La giurisprudenza ha ritenuto[5] che dal servizio di emergenza e dalla sua tempestività e certezza dipenda con altissima probabilità la protezione del diritto primario dell’uomo, quello alla vita, per cui l’organizzazione del servizio di pronto soccorso deve rispondere ad un nucleo irriducibile del diritto.
Sarebbe ora che il Consiglio regionale, dato che è terminata la gestione commissariale, riprendesse in mano il piano del Sistema di emergenza sanitaria Lazio soccorso 118, approvato con una sua deliberazione dell'11 maggio 1994 per ridefinire l'individuazione delle postazioni fisse e mobili dato che da quell'epoca sono stati chiusi solo nella provincia di Latina ben cinque ospedali e con essi i relativi pronto soccorso.
_________________
[1]Dati certificati ACI
[2]Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, recante atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza
[3]Nuova denominazione dei Punti di Primo Soccorso
[4]Al riguardo risulta che il potere di “ordinanza” in campo sanitario sia affidato solamente al Ministro della salute, ai Presidenti delle regioni e ai Sindaci dall’art.32 della legge 833 del 1978
[5]TAR Umbria, Perugia, Sentenza n. 98/2018



lunedì 1 febbraio 2021

NEGATIVA LA VALUTAZIONE DEL CREA SANITA' DI TOR VERGATA SUL SISTEMA SALUTE DEL LAZIO

Il Centro per la ricerca economica applicata in sanità (CREA) dell'Università degli studi di Roma Tor Vergata il 27 gennaio scorso ha presentato il 27° Rapporto Salute nel quel sono state approfondite tutte le tematiche relative all'andamento del SSN nel corso dell'anno passato. 
Molto interessante è l'esame fatto nella parte conclusiva del Rapporto relativo allo stato della sanità nelle varie regioni.
Purtroppo come si può vedere dal grafico accanto i settori negativi (in bordeaux) sono maggiori di quelli positivi (in verde).
I dati negativi riguardano principalmente la percentuale di  persone dimesse dall'ospedale ma non al loro domicilio, la quota di famiglie impoverite, la percentuale di persone over 75 che ha fatto ricorso all'assistenza domiciliare, la percentuale di ospiti di RSA e case di riposo per 100.000 abitanti, lo scostamento dal tetto della spesa farmaceutica totale pro capite, la quota di famiglie con disagio economico per spese sanitarie, i giorni perduti per mortalità evitabile e le coperture vaccinali contro l'influenza degli anziani.
Come si vede non c'è molto da stare allegri.

 

L'AZIENDA USL LATINA AFFIDA L'IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL'UFFICIO STMPA DELL'AGENZIA DIRE

Con una delle ultime delibere il direttore generale dell'Azienda USL Latina ha affidato all'Agenzia Stampa Dire per un periodo di mesi tre l'elaborazione dei comunicati stampa istituzionali scientifico-informativi con particolare riguardo a
- emergenza COVID-19;
- servizi sanitari e attività dei presidi ospedalieri e dei distretti sanitari dell'azienda;
- conferenze stampa;
- comunicati stampa;
- newsletter;
- monitorare la Rassegna stampa giornaliera della ASL
Il costo per i tre mesi sarà di € 6.000,00 (oltre IVA al 22%).
Il contratto è rinnovabile.
Ancora una volta la direzione generale dell'azienda esternalizza un servizio fino ad ora svolto con grande professionalità da personale interno.
Mi auguro che prima della scadenza siano avviate le procedure per il reclutamento di un Addetto stampa nel rispetto delle norme in vigore ed in possesso dei requisiti di legge.