mercoledì 24 gennaio 2018

DAL PROSSIMO MESE DI MAGGIO GRAZIE A MINISTERO DELL'AMBIENTE, ISTAT ED ISPRA AVREMO DEI NUOVI INDICI SUL COSTO DEI RIFIUTI

L'Ufficio stampa dell'ISTAT comunica che allo scopo di migliorare l'informazione statistica per il monitoraggio dell'andamento nel tempo del settore della gestione dei rifiuti, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha proposto all’Istituto nazionale di statistica un'iniziativa congiunta per la costruzione di nuovi indicatori con frequenza annuale utili all’adeguamento dei contratti di servizio per la gestione dei rifiuti. Si tratta di una nuova informazione, attualmente non è infatti disponibile alcun indice diretto sul costo di smaltimento dei rifiuti nell’ambito della produzione statistica ufficiale realizzata dall’Istat e dagli altri enti del Sistema statistico nazionale (Sistan).
Le attività progettuali in corso consentiranno di avviare la pubblicazione corrente degli indici entro la fine del mese di maggio 2018. Questi verranno aggiornati entro la fine di aprile di ciascun anno e diffusi sul sito dell'Istat.
Un gruppo di lavoro interistituzionale costituito su proposta del Ministro dell'Ambiente e coordinato dall'Istat è incaricato di definire la metodologia e gli standard di qualità degli indicatori tenendo conto, oltre che delle fonti e degli strumenti metodologici disponibili presso l'lstat, anche degli studi e delle analisi del settore della gestione dei rifiuti forniti dal Ministero dell'Ambiente e dall'ISPRA.
Si tratta di una cosa molto interessante per poter valutare la congruità del costo del servizio dei Comuni.

LA SPESA DEGLI ITALIANI PER ATTIVITA' ILLEGALI

Secondo la CGIA di Mestre una cifra spaventosa di 19 miliardi di euro all’anno sarebbe la spesa degli italiani in attività illegali. 
In particolar modo per l’uso di sostanze stupefacenti (14,3 miliardi), per i servizi di prostituzione (4 miliardi) e per il contrabbando di sigarette (600 milioni di euro). 
Un’economia, quella ascrivibile alle attività illegali, che non conosce crisi: l’ultimo dato disponibile (2015) ci segnala che il valore aggiunto di queste attività fuorilegge (17,1 miliardi di euro) è aumentato negli ultimi 4 anni di oltre 4 punti percentuali. “Lungi dall’esprimere alcun giudizio etico – afferma il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo – è comunque deplorevole che gli italiani spendano per beni e servizi illegali più di un punto di Pil all’anno. 
L’ingente giro d’affari che questa economia produce, costringe tutta la comunità a farsi carico di un costo sociale altrettanto elevato. 
Senza contare che il degrado urbano, l’insicurezza, il disagio sociale e i problemi di ordine pubblico provocati da queste attività hanno effetti molto negativi sulla qualità della vita dei cittadini e degli operatori economici che vivono e operano nelle zone interessate dalla presenza di queste manifestazioni criminali”. 
Va altresì ricordato che dal settembre del 2014 il valore aggiunto “prodotto” dalle attività illecite è stato addirittura inserito nel calcolo del Pil in molti paesi europei, tra cui l’Italia.

BASTA CON CANDIDATI CHE NON SONO RESIDENTI NEI COLLEGI

Hogarth : La campagna elettorale
Come per tutte le elezioni politiche seguitiamo ad assistere allo sconcio di persone che non sono residenti in un territorio e che vengono paracadutate dall'alto in collegi che non sono i loro suscitando le giuste proteste di chi lì vive e lavora da anni facendo conoscere le proprie capacità nonché degli elettori che sono stanchi di questa giostra. 
Questi migranti della politica farebbero bene a decidersi una buona volta a curare il loro collegio  invece di offendere  gli elettori di città che non conoscono.
Sarebbe ora che il Parlamento, abbandonando queste scelte clientelari decidesse una buona volta di fare una legge elettorale seria, rispettosa dei cittadini/elettori stabilendo che ognuno possa candidarsi in un solo collegio: quello dove vive e risiede.
Gli elettori devono dimostrare con i fatti il loro dissenso da questi comportamenti votando solo i candidati locali. 

martedì 23 gennaio 2018

LA REGIONE LAZIO SOSTIENE IL VOLONTARIATO CHE SI OCCUPA DELLA MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO

Dalla Regione arriva un bando da 850mila euro a sostegno dei cittadini e delle associazioni che si occupano della manutenzione delle aree riservate al verde pubblico urbano. Il 50% delle risorse è riservato a Roma Capitale. Il 12 dicembre, con una delibera di Giunta, si è data piena attuazione alla norma, contenuta nel Collegato 2017, approvando i criteri e le modalità per il riparto dei contributi e lo schema di convenzione tipo per l’affidamento in gestione delle aree verdi.
Ecco tutte le notizie necessarie: 
Chi ne può beneficiare?
I comitati di quartiere riconosciuti dal comune e le associazioni senza fini di lucro costituite da cittadini.
Come fare la richiesta:
Primo step. Il comitato deve redigere un progetto, andare al Comune di riferimento e sottoscrivere una bozza di convenzione col Comune stesso (vedi schema tipo allegato alla Delibera regionale).
Secondo step. E’ il Comune, sulla base della bozza di convenzione, o l’Ente di gestione dell’area protetta a presentare la domanda alla Regione Lazio, Direzione regionale competente in materia di Enti locali, tramite posta elettronica certificata risorseumane@regione.lazio.legalmail.it.
Cosa deve prevedere il progetto:
Il progetto deve contenere la plainimetria dell’area interessata, gli interventi e le attività di manutenzione da realizzare, il piano economico-finanziario. Deve essere previsto anche un cronoprogramma dettagliato da verificare con cadenza mensile.
A quanto ammonta il contributo:
Fino a 20mila euro per ciascun intervento. Il contributo concesso per ciascuna domanda non può superare il 90% del valore economico del progetto recante, non si può comunque superare l’importo di 15mila euro per la copertura delle spese di parte corrente e 5mila euro per la copertura delle spese in conto capitale.
Inclusa la polizza assicurativa
Sono ammissibili a contributo anche le spese relative alla copertura della polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
Tempi e modalità di erogazione
La Direzione regionale competenti Enti locali accoglie o rigetta la domanda entro 60 giorni dalla presentazione.
La Regione eroga il contributo agli Enti richiedenti - nella misura del 90% all’atto del provvedimento di concessione e il 10% dopo la rendicontazione finale – che lo riversano ai soggetti beneficiari entro 60 giorni dall’erogazione del contributo da parte della Regione.

DA QUANDO DECORRE IL TERMINE A RICORRERE SE IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA E' PRESENTE ALLA GARA


Il TAR della Campania, Napoli, Sezione VIII, ha argomentato sulla decorrenza del termine per impugnare gli atti di ammissione dalla gara nel caso in cui alla relativa seduta è presente il rappresentante della ditta.

Secondo il Collegio un primo orientamento giurisprudenziale rileva che il termine per ricorrere decorre in ogni caso dall'avvenuta conoscenza dell'atto di ammissione o esclusione, anche a prescindere dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo del committente ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Ciò purché siano percepibili i profili che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 18-04-2017, n. 582; T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 8 novembre 2016, n. 1262).
Viene richiamato in proposito il principio generale secondo il quale, pur in difetto della formale comunicazione dell'atto, il termine di impugnazione decorre dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'atto (T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 17 maggio 2017, n. 492) e in assenza di una specifica ed espressa previsione legislativa in senso derogatorio e di un rapporto di incompatibilità, si deve ritenere che il comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a. non abbia apportato una deroga al principio generale della decorrenza del termine di impugnazione dalla conoscenza completa dell’atto.
Sebbene, quindi, il comma 2-bis dell’art. 120 c.p.a, faccia riferimento, ai fini della decorrenza del termine d’impugnazione di trenta giorni, esclusivamente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione o esclusione sul profilo telematico della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, ciò non implica l’inapplicabilità del generale principio sancito dall’art. 41, comma 2, c.p.a. e riaffermato nel comma 5, ultima parte, dell’art. 120 c.p.a., per cui, in difetto della formale comunicazione dell’atto, o in difetto di pubblicazione dell’atto di ammissione sulla piattaforma telematica della stazione appaltante, il termine decorre dal momento dell’avvenuta conoscenza dell’atto stesso, purché siano percepibili i profili che ne rendano evidente la lesività per la sfera giuridica dell’interessato in rapporto al tipo di rimedio apprestato dall’ordinamento processuale.
La piena conoscenza dell’atto di ammissione della controinteressata può provenire da qualsiasi fonte, che determina la decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso, non solo in assenza della pubblicazione sul profilo telematico della stazione appaltante, ma anche nel caso in cui la pubblicazione avvenga successivamente (Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5870).
Il Collegio ha ritenuto che il rito speciale in materia di impugnazione degli atti di esclusione e ammissione costituisca un’eccezione al regime “ordinario” processuale degli appalti (che a sua volta è un’eccezione rispetto al rito ordinario e allo stesso rito accelerato ex art. 119 c.p.a.) e, in quanto tale debba essere applicato solo nel caso espressamente previsto (T.A.R. Puglia Bari I, 7 dicembre 2016 n. 1367), ovverosia quando sia stato emanato il provvedimento di cui all'art. 29, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 50/2016. In caso contrario l'impugnativa dell'ammissione dell'aggiudicatario deve essere formulata congiuntamente con quella del provvedimento di aggiudicazione (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 29 maggio 2017, n. 2843).
Il medesimo Collegio in tempi relativamente recenti, si è espresso al riguardo indicando di condividere in linea di principio la natura speciale della normativa che impone l’onere di immediata impugnativa, ma che nei casi in cui la parte non solo sia a conoscenza dell’esistenza del provvedimento di esclusione o ammissione ma sia esattamente a conoscenza dei profili di illegittimità da sollevare in giudizio, avendo avuto piena conoscenza degli atti della procedura, si presenta preferibile il primo indirizzo che dà rilevo all’avvenuta conoscenza.
Non vi sarebbe, infatti, ragione per procrastinare il termine di impugnativa prolungando la situazione di incertezza sulla sorte finale della gara d’appalto che la norma sull’onere di impugnativa immediata ha inteso ridurre (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 7 novembre 2017, n. 5221).
A fronte della tutela delle ragioni del concorrente all’esercizio dell’azione di impugnativa vi sono, infatti, anche le ragioni di interesse pubblico alla pronta definizione delle controversie in materia di gare di appalto, che non consentono indugi nella promozione dell’azione giurisdizionale.

Qui trovate la sentenza integrale.
TAR CAMPANIA NAPOLI SEZIONE VIII

lunedì 22 gennaio 2018

UNA IPOTESI DI RIFORMA DEL SSN VIENE DALLA FIASO

La Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere (FIASO), secondo quanto riportato da www.quotidanosanita.it in occasione dei quarant'anni del SSN avrebbe presentato una proposta per rivedere la normativa delle aziende specialmente in considerazione dell'evoluzione dimensionale che hanno avuto in questi ultimi anni.
I principali punti presi in esame sono i seguenti:
- Prevedere una dotazione di 5 miliardi per l'innovazione;
- Al posto del direttore generale unico prevedere un board ed un consiglio di amministrazione che sia espressione degli stakeholders interni ed esterni; meno tecnocrati al comando e un top management specifico a seconda della tipologia dell'azienda da amministrare;
- Investire di più sul middle management come i capi distretto e i direttori sanitari dei presidi ospedalieri oggi ridotti a meri esecutori e talora privi di preparazione adeguata.
Questi in sintesi gli obiettivi, così, sarà possibile assicurare anche un maggior peso delle autonomie locali che però devono farsi sentire per tutelare i cittadini, non limitandosi alla presenza.

PUBBLICATO IN G.U. IL CODICE DI PROTEZIONE CIVILE

Sulla G.U. n. 17 del 22 gennaio è stato pubblicato il D.lgs 224/2017 recante il Codice di protezione civile.
Il Codice definisce Servizio nazionale della protezione civile come il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Online l'Avviso per la selezione di 60 PA per la partecipazione al Progetto “RiformAttiva”

Il Dipartimento della funzione pubblica, nell’ambito dell’Asse I, azione 1.3.5 del PON “Governance e Capacità istituzionale” 2014/2020, ha avviato il progetto RiformAttiva per sostenere gli enti locali nell’implementazione della riforma della pubblica amministrazione, affidandone la realizzazione a FormezPA.
L’avviso è rivolto alle pubbliche amministrazioni regionali e locali (province; comuni con popolazione tra i 20.000 e i 200.000 abitanti; unioni di comuni).
Il presente avviso intende raccogliere l’interesse a partecipare al progetto di 60 amministrazioni, che definiranno e realizzeranno un intervento organizzativo, della durata complessiva di 9 mesi, volto all’implementazione della riforma nell’ambito dei temi dellasemplificazione, accesso civico e gestione delle risorse umane (assessment delle competenze e definizione dei fabbisogni di personale e valutazione delle performance individuali).
Le 60 amministrazioni selezionate avranno l’opportunità di:
  • usufruire gratuitamente del supporto di società e centri di consulenza, per implementare, raffinare ed adattare, in base al contesto organizzativo di ognuna, soluzioni organizzative efficaci e strumenti utili a razionalizzare procedure messi a punto nella prima fase del progetto;
  • confrontarsi e fare parte di una rete di amministrazioni impegnate in processi di riforma ed innovazione amministrativa, attraverso la partecipazione a workshop, seminari, attività di formazione in presenza e a distanza.
Ogni amministrazione partecipa al progetto per un unico tema di intervento.
La documentazione dovrà essere inviata, a pena di esclusione, esclusivamente via posta elettronica all’indirizzo e-mail: riformattiva@governo.it entro il 10 febbraio 2018.
Per informazioni scrivere all’indirizzo riformattiva@governo.it.

domenica 21 gennaio 2018

MOLTI COMUNI PARLANO DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI MA POI DIMENTICANO DI APPROVARE GLI STRUMENTI NECESSARI

Molti Comuni impediscono di fatto ai cittadini di partecipare al governo della città.
Il numero delle omissioni è in qualche caso rilevante.
In primo luogo molti Comuni hanno omesso di approvare il regolamento per il referendum, così non è possibile presentare una richiesta dato che sarebbe bloccata immediatamente dagli uffici.
Mancano regole aggiornate sulle consultazioni dato che nessun Comune ha ancora adeguato il proprio statuto a quanto previsto dalla direttiva Madia del 2017.
Mancano le procedure per la presentazione e l'iter delle proposte di deliberazioni avanzate dai cittadini.
Manca quasi ovunque la normativa per la costituzione di un comitato di garanti per assicurare il corretto svolgimento delle procedure del referendum e delle consultazioni.
Sono assenti nei regolamenti consiliari le modalità di esame delle petizioni dei cittadini.


 

LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA LA RESPONSABILITA' DEL SINDACO NELLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E DI DISPORNE LA CHIUSURA QUANDO RISULTINO PRIVI DEL CERTIFICATO ANTISISMICO

La Corte di Cassazione, Sesta sezione Penale, con sentenza n. 190/2018 ha confermato «con assoluta chiarezza che compete agli enti locali verificare le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e disporne la chiusura, quando risultino privi del certificato antisismico».
In tema di sequestro preventivo, il periculum rilevante al fine della adozione della misura cautelare deve presentare i requisiti della concretezza e della attualità e deve essere valutato con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione, sicché esso deve essere inteso, non già come mera astratta eventualità, ma come concreta possibilità — desunta dalla natura del bene e da tutte le circostanze del fatto — che la libera disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto alla agevolazione della commissione di altri reati della stessa specie. Inoltre, è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso (Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881). 
In materia di sequestro preventivo di cui all'art. 321 cod. proc. pen., ove venga in considerazione il pericolo di aggravamento del reato con riguardo al perdurante utilizzo di un immobile pubblico la cui realizzazione sia soggetta al rispetto di normativa antisismica, la nozione di concreta possibilità del pericolo, che va scrutinata in ragione della natura del bene e di tutte le circostanze che connotino il fatto, è insita nella violazione della normativa dì settore (arg. ex Sez. 4, n. 6382 del 18/01/2007, Gagliano, Rv. 236104). Nel carattere non prevedibile dei terremoti la regola tecnica di edificazione è ispirata alla finalità di contenimento del rischio di verificazione dell'evento. Il rischio, apprezzato in chiave generale su tutto il territorio nazionale, classificato per zone con indicazione, per ciascuna, della percentuale di esposizione all'evento sismico, si traduce nella mappatura dell'intero patrimonio immobiliare con attribuzione alle singole costruzioni di un indicatore del 'rischio di collasso', calcolato in ragione dell'esposizione al rischio sismico di zona. La inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona,anche ove quest'ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell'applicabilità del sequestro preventivo.

sabato 20 gennaio 2018

PROSEGUE LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Prosegue la dismissione del patrimonio pubblico. 
L'Agenzia del demanio ha creato una piattaforma informatica sviluppata per raccogliere e mettere a sistema dati e informazioni tecnico-urbanistiche sugli immobili di proprietà degli Enti pubblici da inserire in progetti di valorizzazione. 
L’iniziativa secondo gli autori ha l’obiettivo di verificare le potenzialità di recupero di beni non utilizzati o non più strategici per le finalità degli enti pubblici proprietari.
La piattaforma è un’evoluzione dell’esperienza di ‘Proposta Immobili’ – l’iniziativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia del Demanio che ha l’obiettivo di selezionare asset da inserire in operazioni di valorizzazione e dismissione e che nelle due edizioni del 2015 e del 2016 ha coinvolto 2.462 enti pubblici e 1.283 immobili sul territorio. 
La piattaforma si chiama EnTer e le pubbliche amministrazioni hanno a disposizione uno strumento avanzato e sempre aggiornabile che consente, attraverso una procedura guidata, di candidare gli immobili a percorsi di innovazione e riutilizzazione con il supporto dell’Agenzia del Demanio. Per accedere alla piattaforma è necessario, quindi, richiedere le credenziali inviando tramite posta certificata una domanda di accredito all’Agenzia del Demanio. Il modulo e ulteriori informazioni sull’iniziativa sono disponibili su www.agenziademanio.it all’interno della sezione dedicata.
La nuova piattaforma EnTer nasce dall’esigenza di creare una rete di informazioni uniformi relative agli immobili di proprietà pubblica, supportando così gli Enti nella valorizzazione del proprio portafoglio immobiliare.

LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SULLE BUSTE DI PLASTICA

C'è ovunque grande agitazione sulla questione del pagamento delle buste di plastica.
Il Ministero dell'ambiente ha ritenuto di diramare il 4 gennaio una circolare per chiarire la questione.
"Con la presente, si forniscono alcuni chiarimenti in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in merito all’interpretazione delle disposizioni introdotte dall’art. 9-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno), come convertito in legge dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in attuazione degli obblighi contenuti nella direttiva 2015/720/UE in materia di riduzione dell’utilizzo di borse di plastica.
Come è noto, a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva in questione, la disciplina in parola è stata adottata mediante l’approvazione di un emendamento governativo presentato in sede di conversione in legge del decreto-legge richiamato. Il testo dell’emendamento riproduceva alla lettera il contenuto normativo di uno schema di decreto legislativo adottato dal Governo nel novembre 2016 in attuazione della delega contenuta nell’art. 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Sullo schema di decreto legislativo le Commissioni parlamentari competenti si erano espresse favorevolmente senza condizioni, ma la delega era però venuta a scadere prima che fosse possibile l’approvazione definitiva del decreto.
La direttiva 2015/720/UE definisce (art. 1, comma 1) “borse di plastica in materiale leggero” le borse di plastica con uno spessore inferiore a 50 micron.
Per tale tipologia di borse gli obiettivi europei di riduzione del consumo sono vincolanti. Detti obiettivi possono essere raggiunti attraverso divieti alla commercializzazione o altre misure restrittive quali, ad esempio, imposte al consumo. Inoltre, tra le misure obbligatorie, gli Stati membri, se non intendono fissare obiettivi annuali di riduzione del consumo pro-capite, sono tenuti a far pagare le buste di plastica leggere commercializzabili, introducendo il c.d. “pricing” e cioè il divieto di fornitura delle medesime buste di plastica a titolo gratuito.
La direttiva consente infine la possibilità agli Stati membri di estendere il campo di applicazione delle suddette misure di riduzione dell’utilizzo per altre tipologie di borse di plastica, indipendentemente dal loro spessore, in particolare per quanto riguarda le borse di plastica in materiale ultraleggero, che sono quelle con uno spessore inferiore a 15 micron richieste a fini d’igiene o fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi. Tale possibilità è prevista dall’articolo 4, paragrafo 1-ter, della “direttiva imballaggi”, così come modificata dalla direttiva 2015/720/UE.
Come detto, il recepimento della direttiva nell’ordinamento interno è stato effettuato con il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, in stretta conformità con gli specifici principi e criteri di delega legislativa già stabiliti dal Parlamento nazionale nell’articolo 4, comma 2, della legge n. 170 del 2016.
In particolare, vanno menzionati i principi e criteri di delega relativi:
  • al mantenimento dei divieti di commercializzazione, tipologie delle borse di plastica commercializzabili e spessori già stabiliti dalla legislazione nazionale dal 2012 (in attuazione dei commi 1129, 1130 e 1131 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28);
  • alla progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica fornite a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
  • al divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica ammesse al commercio.

Sulla base di questi principi e criteri di delega e in attuazione delle definizioni e disposizioni della direttiva 2015/720/UE, il Legislatore nazionale ha previsto un doppio regime:
una disciplina che mantiene un divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggiore spessore e introduce formalmente il c.d. “pricing” già ampiamente praticato dagli operatori del settore su base volontaria dal 2012;
un insieme di norme che introduce gradualmente, a partire dal 1° gennaio 2018, restrizioni alla commercializzazione delle buste di plastica ultraleggere che si concretizzano attraverso il divieto delle buste ultraleggere non ecologiche e prevede, anche per detta tipologia di buste, il c.d. “pricing”.

BUSTE DI PLASTICA COMMERCIALIZZABILI
Tutto ciò premesso e alla luce della disposizione applicabile dal 1° gennaio 2018, si ritiene utile riassumere la disciplina dell’utilizzo delle borse di plastica fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti (art. 218, comma 1, lett. dd-ter, D.Lgs. n. 152/2006):
1. borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco:
con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
2. borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco:
con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari;
3. borse di plastica biodegradabili e compostabili certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità;
4. borse ultraleggere biodegradabili e compostabili di spessore inferiore a 15 micron, realizzate con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, ai fini di igiene fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura ed altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

OBBLIGO DI FAR PAGARE TUTTE LE BORSE DI PLASTICA AMMESSE AL COMMERCIO
Sull’argomento, si evidenzia che l’art. 226 bis, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse di plastica biodegradabili e compostabili, nonché le borse di plastica riutilizzabili “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite”.
Parimenti, l’art. 226-ter, comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le borse ultraleggere, “non possono essere distribuite a titolo gratuito e, a tal fine, il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite”.
L’obbligo di pagamento delle borse ultraleggere, che trova la sua ratio nell’esigenza di avviarne una progressiva riduzione della commercializzazione, decorre dal 1° gennaio 2018.

UTILIZZO DI BORSE PORTATE DALL’ESTERNO PER ASPORTO PRODOTTI SFUSI
Un ulteriore chiarimento è relativo, anche al fine del coordinamento con le regole di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti come previste dal comma 3 dell’art. 226-ter, D.Lgs. n. 152/2006, alla possibilità, da parte del consumatore che non intende pagare la borsa ultraleggera, di utilizzare, al posto della stessa, imballaggi portati dall’esterno del negozio.
Per quanto riguarda l’utilizzo di borse portate dall’esterno degli esercizi commerciali in sostituzione delle borse ultraleggere fornite esclusivamente a pagamento ai consumatori a partire dal 1° gennaio 2018, si fa presente, innanzitutto, che la nuova disciplina introdotta dall’art. 9-bis del decreto-legge n. 91/2017, come convertito in legge, si applica esclusivamente alle borse di plastica come definite dal nuovo art. 218, comma 1, lett. dd-ter), ai sensi del quale le borse di plastica sono “borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti”; si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell’art. 226-ter del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce testualmente che “nell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2 sono fatti comunque salvi gli obblighi di conformità alla normativa sull’utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti adottata in attuazione dei regolamenti(UE) n. 10/2011, (CE) n. 1935/2004 e (CE) n. 2023/2006, nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare”.
Conseguentemente, ancorché qualunque pratica volta a ridurre l’utilizzo di nuove borse di plastica risulti indubbiamente virtuosa sotto il profilo degli impatti ambientali, si ritiene che sul punto la competenza a valutarne la legittimità e la conformità alle normative igienico-alimentari richiamate nel citato comma 3 dell’art. 226-ter spetti al Ministero della Salute. Lo stesso Dicastero, allo stato, è orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che però rispondano ai criteri previsti dalla normativa sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti. Tali sacchetti dovranno risultare non utilizzati in precedenza e rispondenti a criteri igienici che gli esercizi commerciali potranno definire in apposita segnaletica e verificare, stante la responsabilità di garantire l’igiene e la sicurezza delle attrezzature presenti nell’esercizio e degli alimenti venduti alla clientela.