mercoledì 4 settembre 2013

La legge prevede che tutti gli eletti ed i membri della Giunta pubblichino sul sito del Comune i dati relativi al reddito ed al loro patrimonio

Com’è noto, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs.33/2013 le pubbliche amministrazioni sono tenute entro tre mesi dalle elezioni a pubblicare in particolare i seguenti documenti ed informazioni relativi ai consiglieri comunali ed ai membri della Giunta:
a)               l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b)              il curriculum
c)               i compensi di qualunque natura connessi con l’assunzione della carica;
d)              i dati relativi all’assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
e)               gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f)               le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal D.lgs. 33/2013, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
Già dopo le elezioni avevo chiesto che fossero rese pubbliche le spese elettorali, ricevendo un cenno di assicurazione dal Presidente del Consiglio.

Approssimandosi la scadenza dei tre mesi previsti per detti adempimenti, mi sono permesso di rammentare al Comune la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati e delle informazioni sopraindicate ed a definire le procedure di diffida in caso d’inadempienza e l’applicazione delle eventuali sanzioni.

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