giovedì 12 giugno 2014

Com’è noto, in base alla legge 244/2007 al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:
a) obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate cosı` come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, circa l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
d) monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell’ente locale o dell’ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all’ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;
f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l’intera durata del contratto stesso”.
Nel Comune di Sabaudia sono interessati a questo problema tutti i servizi pubblici (idrico, fognario, gas, manutenzione stradale e degli edifici comunali, trasporti, mensa scolastica, nettezza urbana, ecc.)
Nonostante il tempo trascorso, il Comune di Sabaudia non ha ritenuto di attuare la norma richiamata per cui nei mesi scorsi ho provveduto a raccogliere oltre 300 firme per sollecitarne il rispetto e quindi la convocazione di una seduta del Consiglio comunale per approvare un regolamento per la sua attuazione pratica.
Le firme sono state da me consegnate (in qualità di promotore) all’Ufficio protocollo in data 30 aprile u.s.
A norma dello Statuto comunale (4° comma dell’art.45) il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto convocare il Consiglio entro venti giorni.
Poiché detto termine è scaduto senza che sia pervenuta alcuna comunicazione allo scrivente, né che sia stato pubblicato l’avviso all’Albo pretorio online, con lettera in data 2 giugno scorso ho inviato un sollecito per posta certificata.
Alla data odierna non ho ancora ricevuto alcun segno di risposta.
Trattandosi di questione che riguarda il rispetto di una legge dello Stato che mira ad assicurare la partecipazione dei cittadini e maggiore trasparenza sul funzionamento della cosa pubblica oltre che sulla gestione delle somme della comunità, ho provveduto ad interessare il Ministero dell’Economia e delle Finanze affinché voglia intervenire.

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