Con il decreto legge dell'11 settembre 2020, n. 117 (pubblicato sulla G.U 227 del 12 settembre 2020) il Governo ha stabilito che in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, per le finalità indicate. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
Al riguardo si rammenta che in ogni caso in base al D.M. 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" i Requisiti per l'iscrizione delle imprese di pulizia al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane sono i seguenti:
1. Requisiti di capacità economico-finanziaria per l'esercizio delle attività di pulizia che si intendono posseduti al riscontrarsi delle seguenti condizioni:
a) iscrizione all'INPS e all'INAIL, ricorrendone i presupposti di legge, di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d'opera;
b) assenza di protesti cambiari negli ultimi 5 anni a carico del titolare, per le imprese individuali, dei soci, per le società di persone, degli amministratori per le società di capitali e per le società cooperative, salvo riabilitazione ai sensi dell'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ovvero dimostrazione di avere completamente soddisfatto i creditori;
c) esistenza di rapporti con il sistema bancario da comprovare con apposite dichiarazioni bancarie riferite agli affidamenti effettivamente accordati.
2. Requisiti di capacità tecnica ed organizzativa che si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti tecnico-professionali previsti dal punto 3.. Nel caso dell'impresa artigiana trova applicazione l'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. Il preposto alla gestione tecnica non può essere un consulente o un professionista esterno.
3. Requisiti tecnico-professionali:
a) assolvimento dell'obbligo scolastico, in ragione dell'ordinamento temporalmente vigente, e svolgimento di un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività, di almeno due anni per le attività di pulizia e di disinfezione e di almeno tre anni per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, svolta all'interno di imprese del settore, o comunque all'interno di uffici tecnici di imprese od enti, preposti allo svolgimento di tali attività, in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa;
b) attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività;
d) diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività.
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