Il TAR del Lazio, Latina con una Sentenza pubblicata il 22 dicembre scorso, n. 487 ha accolto il ricorso della Heart Life Croce Amica s.r.l. contro l'Azienda USL Latina e nei confronti della Croce Cianca s.r.l. per l'annullamento della deliberazione n. 743/2020 con cui è stata aggiudicata la gara per il trasporto di infermi intraospedaliero della ASL per un triennio.
Al riguardo il Collegio giudicante ha argomentato in particolare come segue:
"Riguardo ai motivi concernenti l’esaustività dell’offerta economica di CB (da 4 a6 in factum), colgono nel segno le censure (sub 4 e 6/a) che deducono la mancata giustificazione dell’anomalia, e quindi l’illegittima accettazione dell’offerta, per i costi del personale medico e della formazione aggiuntiva.
Per il personale medico CB ha offerto un costo orario di 26,00 euro, per un totale di 78.840 ore nell’arco triennale del servizio e complessivi € 2.049.840,00, mentre nei giustificativi dell’anomalia ha ridotto il costo a 20,50/h euro, per un totale di€ 1.649.983,50.
La giurisprudenza è attestata nel riconoscere l’irrilevanza del mutamento di singole voci di costo, in sede di giustificazione, qualora l’offerta economica complessiva resti immutata e la modifica della singola voce sia fatta per correggere errori di calcolo o sia resa necessaria da sopravvenienze normative o fattuali (Cons.St., V, 14.4.2020 n. 2383; T.A.R. Lazio, Latina, 24.11.2020 n. 429;T.A.R. Lombardia, Milano, I, 4.5.2018 n. 1220); in fattispecie, peraltro, nessuna delle predette circostanze giustifica la decurtazione del costo del personale medico. CB la spiega asserendo (all. 29 all’atto introduttivo del giudizio) che il costo originario proposto, € 26,00/h, è quello richiesto dal CCNL AIOP per la sanità privata e la cui indicazione è “un refuso” giacché i suoi medici sono liberi professionisti e non lavoratori dipendente. Pertanto ad essi, spiega CB, si è ritenuto di applicare un costo inferiore in regime di libera contrattazione. Proprio questa spiegazione pone in evidenza la volontà di modifica al ribasso a posteriori del costo del personale medico, quindi non un errore, sostituendo il costo previsto dal contratto collettivo AIOP e indicato nell’offerta con un costo inferiore frutto di contrattazione con i liberi professionisti. Senza peraltro specificare quando è avvenuta la contrattazione, se prima o dopo la presentazione dell’offerta. La spiegazione fornita da CB non appare in tutta evidenza logica idonea a giustificare il mutamento.
Inoltre, considerato che l’offerta migliorativa della formazione professionale proposta da CB (livello advanced al posto del livello based richiesto dalla stazione appaltante, cfr. relazione tecnica all’offerta CB) ha comportato per la ditta un giudizio superiore (“ottimo”, contro il giudizio di “discreto” per la formazione based offerta da HL), sarebbe stato necessario indicarne i costi.
La decurtazione, in libera contrattazione, del costo del personale medico primariamente offerto e la mancata indicazione del costo dell’offerta migliorativa per la formazione appaiono, in piena evidenza accorgimenti volti a giustificare l’offerta economica più bassa proposta da CB. Giustificazioni tuttavia operate con una inammissibile decurtazione a posteriori del costo del lavoro per i medici e con la carenza della voce di costo per la formazione advanced. Quindi non accettabili e non in grado di rendere congrua l’offerta economica complessiva. La cui accettazione da parte della stazione appaltante è illegittima e vizia l’aggiudicazione della gara a CB.
Su queste basi il ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli altri motivi riferiti all’offerta economica dell’aggiudicataria".
Un altro problema si aggiunge ai tanti dell'azienda USL Latina.
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