lunedì 27 settembre 2021

I TEMPI DI ATTESA PER VISITE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI NEL LAZIO E A LATINA E COME FAR RISPETTARE LA LEGGE.

Purtroppo nonostante le Linee guida nazionali sulle quali è stata raggiunta l’intesa con le regioni il 21 febbraio 2019 recepite dalla Regione Lazio, i tempi di attesa dell’Azienda sanitaria locale di Latina di molti accertamenti diagnostici superano quelli fissati nel nuovo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa recepito dalla ASL con deliberazione n.1016/2020: U = Urgente da eseguire entro 72 ore; B = Breve da eseguire entro 10 giorni; D = Differibile da eseguire entro 30gg per le visite ed entro 60gg. per gli accertamenti diagnostici; P = Programmata da eseguire entro 120 giorni.
La Regione Lazio con deliberazione n. 911/2020 ha assegnato alla ASL Latina € 2.857.580,45 per il recupero delle prestazioni e la delibera della ASL n. 437/2021, come si vede dai dati del Monitoraggio dei Tempi di Attesa (TDA) relativi alle prestazioni ambulatoriali di primo accesso presenti sul sito della Regione Lazio.
Ulteriori somme sono state stanziate con l’art. 26 del D.L. 73 convertito con legge 103 del 2021 per il recupero delle prestazioni permangono criticità per quelle da erogare entro 30-60 giorni e per quelle programmabili, ma non risultano altri atti della ASL.
Ciononostante permangono, specialmente per taluni accertamenti diagnostici gravi ritardi, tanto che solo il 55,5% delle richieste vengono prenotate entro i termini previsti dal citato PNGLA come si può vedere dai dati delle aziende sanitarie locali del Lazio tratti dal sito apposito della regione ed elaborati dello scrivente: Regione Lazio TDA.
Al riguardo, si pubblica anche la situazione odierna dei tempi di attesa:


L’Azienda ai propri sportelli del CUP non ha affisso cartelli con l’informazione che ai sensi del 13° comma dell’art. 3 del D.lgs 124/1998 qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza il costo della stessa fatto salvo il versamento del ticket se dovuto.
Non sono noti i dati delle prestazioni che i cittadini sono costretti ad acquistare di tasca propria a causa dei tempi delle liste di attesa, ma la percezione è che sia elevata. 



sabato 25 settembre 2021

IL RENDICONTO 2020 DEL COMUNE DI SABAUDIA


La Giunta comunale di Sabaudia con deliberazione n. 84 del 23 aprile 2021 ha approvato la relazione sulla gestione e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020 che vede € 51.359.507,09 di entrate a vario titolo ed € 52.613.393,66 per la spesa complessiva delle missioni.
Anche se nel 2010 c'erano le funzioni e ora sono state introdotte le missioni che hanno nomi diversi, ho provato a fare un confronto della spesa unificando, ma solo a questo scopo la spesa per la missione assetto del territorio ed edilizia a quella dell'ambiente; ecco il risultato
 


Ma le differenze maggiori si evidenziano facendo il calcolo della spesa pro capite per ciascuna missione  che viene fatta dividendo la spesa di ciascuna missione per la popolazione media dell'anno 2020 (dati ISTAT popolazione al 1° gennaio + popolazione al 31 dicembre diviso due).


Nel 2015 la spesa pro capite della Missione 1 era stata di € 431,94; per la polizia locale € 35,17; per la pubblica istruzione erano stati spesi per ogni cittadino € 81,29; per la cultura € 31,23; per i servizi sociali € 118,77 e per l'ambiente e la RSU € 351,56. 





 

 

venerdì 17 settembre 2021

L'ORDINANZA DEL CONSIGLIO DI STATO CON CUI E' STATO RESPINTA L'ISTANZA PER LA SOSPENSIVA DEL GRENN PASS

La prima ordinanza sul problema del Green Pass arriva dal Consiglio di Stato, sez. III ha respinto l'istanza cautelare contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Garante per la Protezione dei Dati personali - Privacy, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, confermando le ragioni, di seguito trascritte, per le quali il Presidente della Sezione, con il decreto n. 3568 del 30 giugno2021, ha respinto l’appello proposto dagli odierni appellanti avverso il decreto reiettivo dell’istanza di misure cautelari monocratiche adottato dal giudice di primo grado: “Ritenuto che l’istanza cautelare, per quanto ammissibile, non è tuttavia fondata;
Considerato infatti:
1) che le contestate prescrizioni del D.P.C.M. impugnato trovano copertura di fonte primaria nel D.L. n. 52/2021 il cui precetto normativo va applicato per come incorporato dalla legge di conversione n. 87/2021;
2) che le prescrizioni stabilite dal Garante per la riservatezza dei dati personali mantengono la loro efficacia nei confronti delle misure applicative di copertura dell’autorità sanitaria nazionale cui spetta il coordinamento delle iniziative occorrenti;
3) che il “green pass” rientra in un ambito di misure, concordate e definite a livello europeo e dunque non eludibili, anche per ciò che attiene la loro decorrenza temporale, e che mirano a preservare la salute pubblica in ambito sovrannazionale per consentire la fruizione delle opportunità di spostamenti e viaggi in sicurezza riducendo i controlli;
4) che la generica affermazione degli appellanti (pag. 7 appello) secondo cui “allo stato delle conoscenze scientifiche” non vi sarebbe piena immunizzazione e quindi si creerebbe un “lasciapassare falso di immunità”, si pone in contrasto con ampi e approfonditi studi e ricerche su cui si sono basate le decisioni europee e nazionali volte a mitigare le restrizioni anti Covid a fronte di diffuse campagne vaccinali”
Il Tribunale valuterà, in sede di merito, l’ammissibilità degli atti di intervento in giudizio delle parti indicate in epigrafe.
 

martedì 7 settembre 2021

PER UNA REVISIONE DEL SISTEMA DI EMERGENZA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI LATINA

Il Sistema di emergenza territoriale della provincia di Latina, dopo la chiusura degli ospedali di Cori, Sezze, Priverno, Gaeta e Minturno, con la trasformazione dei Pronto Soccorso, dapprima in Punti di Primo Intervento e poi, dal 1° gennaio 2020 in Punti di Assistenza Territoriale, ha subito una modifica profonda per quanto la pianificazione logistica dei servizi.
A questo si è aggiunta dal 5 ottobre 2020 la chiusura nelle ore notturne (20:00-8:00) di tutti i PAT.
Queste scelte hanno creati gravi difficoltà per l'accesso alle cure per i pazienti dei Comuni ove hanno sede i PAT e di quelli dell'hinterland.
A nulla sono valsi i ricorsi e le segnalazioni.
L'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS) nel n. 27/2011 della sua rivista Monitor aveva fornito ampie indicazioni alle regioni in Piano di rientro (come il Lazio) per l'organizzazione della rete dell'emergenza-urgenza da cui è possibile calcolare il numero di ambulanze medicalizzate (MSA) per la provincia di Latina (che dovrebbero essere in numero di 9) mentre attualmente ci sono solo 5 automediche che non sono la stessa cosa e delle altre ambulanze (MSB).
La materia, per la sua importanza è stata anche oggetto di studio da parte della Società Economisti dei trasporti (SIET) che sulla propria Rivisita di economia e politica dei Trasporti (n. 2/2014) ha pubblicato un interessantissimo articolo: "Modelli per la pianificazione logistica nei servizi sanitari di emergenza-urgenza" con il quale, mediante formule matematiche è possibile definire il processo di assegnazione dei flussi di trasporto dai Comuni alle strutture di ricovero e individuare i Comuni dove situare le  postazioni territoriali di ambulanze tenendo conto anche  delle particolari condizioni orografiche dei luoghi e dei relativi tempi di percorrenza, al fine di ridurre al minimo l'intervallo di tempo durante il quale il paziente rimane privo del supporto assistenziale.
Purtroppo le scelte dell'azienda sanitaria non sono state basate fino ad ora da ragioni tecniche.
Sarebbe necessario rivedere per tutti i Comuni della provincia le distanze e i tempi di percorrenza fino al pronto Soccorso più vicino.
Ci si augura che al più preso venga rivisto tutto il sistema dell'emergenza territoriale onde evitare pericoli per la popolazione e l'intasamento delle uniche quattro strutture di Pronto Soccorso rimaste.


sabato 4 settembre 2021

UNA PETIZIONE PER SOLLECITARE LA RIAPERTURA DEL CINEMA AUGUSTUS DI SABAUDIA

Per oltre cinquanta anni il Cinema Augustus di Sabaudia, grazie alla programmazione di Ugo Nestonni, gestore esperto in grado di portare a Sabaudia anche delle prime, è stato l’unico luogo di offerta culturale e di aggregazione per la nostra città.
Dopo la vendita da parte del dott. Bernabai sono iniziati i problemi, aggravati anche dalle nuove tecnologie digitali e dalla pirateria, ma tutti i tentativi per sostenere la gestione da parte del Comune e di sponsor privati sono risultati vani
Nel mese di giugno 2011 il Comitato “Rispettiamo Sabaudia” raccolse molte centinaia di firme per evitare che il cinema di Sabaudia venisse riconvertito in qualunque altro tipo di esercizio commerciale.
Dopo una serie di eventi per salvarlo il cinema è stato poi chiuso definitivamente il 10 marzo 2013 e tutti i tentativi per riaprirlo sono risultati vani.
Per quanto riguarda il diritto di proprietà alcuni fanno riferimento agli articoli del Codice Civile approvato con il Regio Decreto 16 marzo 1942, che reca la firma del Guardasigilli Grandi.
La nostra Costituzione è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947 e promulgata il 27 dicembre 1947; per quanto riguarda la proprietà questa è stata posta tra i diritti economici e non più tra quelli fondamentali del singolo come previsto dallo Statuto Albertino all’art. 29, stabilendo inoltre che essa dovesse avere una funzione sociale.
Anche se apparentemente il tempo che separa i due provvedimenti è breve, come si vede i princìpi e i valori cui sono ispirati sono molto distanti tra loro.
In particolare l’art. 42 stabilisce che «La proprietà è pubblica o privata» e che la legge ne «determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti», per cui partendo da una tale impostazione è logico ritenere che, laddove beni, anche in proprietà privata, siano abbandonati e perciò non assicurino quella funzione sociale per cui il diritto di proprietà è riconosciuto e garantito dalla legge, sia doveroso ritenere non più sussistente il diritto medesimo di proprietà e dunque acquisire il bene stesso alla collettività e, quindi, al patrimonio del nostro Comune come “bene comune” al fine di determinare per lo stesso, secondo modalità partecipate una destinazione economica conforme alle necessità sociali;
La funzione sociale della proprietà è la formula con la quale le costituzioni del secolo passato, a partire dalla Carta di Weimar del 1919, hanno ricercato un nuovo equilibrio fra interessi del singolo e bisogni della collettività, fra ragioni dei proprietari ed esigenze dei non proprietari
Nella relazione al progetto della Costituzione di Meuccio Ruini, Presidente della Commissione è prevista la coesistenza di attività pubbliche e private che debbono ciascuna proporsi di provvedere ai bisogni individuali e collettivi. La coscienza moderna richiede che la proprietà adempia la sua funzione sociale e che sia accessibile a tutti mediante il lavoro e il risparmio.
Come già accennato nella fattispecie a Sabaudia da oltre otto anni ha chiuso i battenti l’unico cinema-teatro della città privando i cittadini e i turisti di un importante risorsa culturale.
In occasione della risposta ad una interrogazione rivolta al Sindaco nel 2013 l’assessore alla cultura dell’epoca Giovanni Secci ebbe a dichiarare che era volontà del Comune di far “rivivere” l’esercizio posto al centro della città e di recuperare quindi, come nel caso del palazzo Mazzoni, un edificio storico che un tempo era oltre che cinema anche teatro, mentre l’assessore all’urbanistica D’Argenio affermò che non sarebbe stato possibile nessun cambio di destinazione di locali posti nel centro storico.
Attualmente la struttura è in stato di abbandono e non risulta che svolga la sua funzione sociale che interessa tutta la comunità oltre che ad avere rifessi importanti anche dal punto di vista economico in quanto all’epoca molte persone venivano da altri Comuni per assistere agli spettacoli.
In base al citato art. 42 una proprietà privata è giuridicamente tutelata, ma tale tutela permane solo se quella proprietà ha finalità sociali, quindi, se uno “spazio privato” si trova in stato di degrado e abbandono, pur avendo un legittimo proprietario, la sua proprietà potrebbe tornare all’amministrazione locale.
La Corte Costituzionale a sua volta ha ritenuto (Sentenza 529/1995) che la funzione sociale inserita nel prefato art. 42 esprima un dovere di partecipazione alla soddisfazione di interessi generali. Pertanto l’assenza di detta partecipazione fa venir meno la situazione di vantaggio attribuita al proprietario.
Il Comune di Napoli ha da tempo approvato due deliberazioni che prevedono che il Sindaco dopo aver accertato lo stato di perpetuato abbandono può invitare il proprietario con un atto notificato a ricostituire una funzione sociale sul bene entro un termine congruo, dopodiché, nel caso in cui ciò non avvenga, si procede ad una diffida invitando la proprietà a presentare le proprie deduzioni entro 60 giorni. In caso di ulteriore riscontro negativo l’amministrazione comunale procederà all’acquisizione del bene senza dover erogare alcun risarcimento.
Detta procedura è stata utilizzata più volte dal comune di Napoli con successo e copiata oramai da molti altri Comuni tra cui quello di Milano.
Se entro il termine assegnato dal Sindaco la proprietà del cinema lo riaprirà assicurandone la funzione sociale la città potrà godere di una struttura dove poter assistere a spettacoli dal vivo, ma anche alla proiezione di film, a cineforum, ecc.
In caso contrario la procedura andrà avanti.
Non si tratta di esproprio, che riguarda un bene del quale il titolare è nel pieno possesso della proprietà, ma di un bene del quale il proprietario si è disinteressato venendo meno all’obbligo di perseguire un fine sociale per l’utilizzo dello stesso previsto dall’art. 42 della Costituzione
Una volta acquisito questo bene di importanza culturale potrà essere concesso dal Comune ad associazioni o gruppi di cittadini che si occupano di musica, di danza, di teatro, di cinema, ecc.

giovedì 2 settembre 2021

RESPINTI DAL TAR LAZIO I RICORSI CONTRO L'OBBLIGO DEL GREEN PASS A SCUOLA PER DOCENTI

Con due decreti in data 1° settembre il TAR del Lazio, Roma  ha respinto i ricorsi dell'ANIEF affermando in particolare che “Il diritto del personale scolastico a non essere vaccinato non ha valenza assoluta né può essere inteso come intangibile, avuto presente che deve essere razionalmente correlato e contemperato con gli altri fondamentali, essenziali e poziori interessi pubblici quali quello attinente alla salute pubblica a circoscrivere l’estendersi della pandemia e a quello di assicurare il regolare svolgimento dell’essenziale servizio pubblico della scuola in presenza”. Inoltre, "Relativamente alla prospettata illegittimità degli impugnati provvedimenti nella parte in cui stabiliscono che i dipendenti privi del green pass qualora non si procurino il documento perdono anche il trattamento retributivo anche per le prestazioni espletate prima della sospensione, il danno prospettato è meramente patrimoniale e ristorabile integramente e, pertanto, certamente non può configurare quella situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione per tale aspetto dei gravati provvedimenti".

mercoledì 1 settembre 2021

L'AZIENDA USL LATINA SI COSTITUISCE PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE RELATIVO A CONCORSOPOLI


Con deliberazione n 883 in data 1° settembre 2021 la direttrice generale dell'azienda USL Latina, quale parte offesa, ha conferito all'avv. Amedeo Benedetti del Foro di Roma l'incarico di rappresentanza e difesa nel procedimento penale n. 213/2021 pendente dinanzi al Tribunale di Latina che vede imputati, tra gli altri, alcuni dipendenti della stessa azienda.
Si tratta di un passo importante per confermare la legalità dei comportamenti dell'azienda e come deterrente verso il ripetersi di fatti analoghi.
Ritengo che sia opportuno anche riesaminare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza al fine di rafforzare i comportamenti per la prevenzione di fatti del genere.