La Corte dei conti, Sezione regionale per il controllo per il Lazio, con deliberazione n.31/2022/PRSP nel giudizio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 della l. n. 243/2012, dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l. n. 174/2012 nonché ai sensi dell’art. 11 comma 6 del Codice di giustizia contabile, avente ad oggetto il ciclo di bilancio dell’Azienda sanitaria locale di Latina, attraverso l’analisi delle annualità 2017-2019,ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 7, del d.l n. 174/2012, conv. dalla l. n. 213/2012 ha emanato una pronuncia di accertamento con la quale sono state rilevate gravi irregolarità contabili, idonee a pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari.
Nel dettaglio è emerso quanto segue:
1. la mancanza di idonea contabilità inerente al fenomeno delle ‘note di credito da ricevere’, in grado di soddisfare i principi di veridicità e chiarezza (art. 2423 c.c.) e prudenza (2423-bis, n. 1, c.c.), tale per cui risulta priva di giustificazione la compressione di costi per 17.608.275 euro, con l’emersione di uno squilibrio di pari importo;
2. l’illegittima contabilizzazione, in forza dell’applicazione delle disposizioni regionali, delle variazioni di valore e delle stime dei debiti e dei crediti, direttamente a patrimonio netto senza transitare per il conto economico, in violazione degli artt. 2423-bis, nn. 3 e 4, c.c., dell’art. 2425 c.c. e dell’art. 30 del d.lgs. n. 118/2011;
3. l’irregolarità del saldo del conto economico, calcolato sulla base di disposizioni regionali che impongono la rilevazione preventiva dei dati provvisori di bilancio e la consequenziale rimodulazione dei ricavi a titolo di riparto del Fondo sanitario regionale. Tale calcolo avviene in violazione delle disposizioni che tutelano l’autonomia aziendale (artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 502/1992 e art. 30 del d.lgs. n. 118/2011), la trasparenza di bilancio e la capacità rappresentativa del saldo del conto economico (art. 2423, comma 2, c.c. e postulato n. 5, all. 1, del d.lgs. n. 118/2011);
4. l’illegittima circolazione dei fondi per cassa, in violazione dell’art. 3, comma 7, del d.l. n. 35/2013 e degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 118/2011, con particolare riguardo al mancato incasso delle risorse su conti intestati all’Asl;
Pertanto la Corte ha disposto a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo:
a) la notificazione di copia della presente deliberazione alla direttrice generale dell’Azienda e al presidente della Regione Lazio;
b) la comunicazione della copia della deliberazione all’organo di revisione.
La Corte ha quindi rammentato gli obblighi di legge:
a) di adottare misure correttive, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. n. 174/2012, da comunicare alla Sezione entro 60 giorni dalla notificazione della pronuncia;
b) in ogni caso, di lasciare impregiudicata l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza;
c) di pubblicare la deliberazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Così deciso nella Camera di consiglio telematica del 9 e 15 febbraio 2022.
Al riguardo si evidenziano le responsabilità della passata gestione.