domenica 3 dicembre 2017

LA CONSULTA RITIENE CHE LE REGIONI NON POSSANO LEGIFERARE IN MERITO ALLA IRRILEVANZA PAESAGGISTICA DI CASE MOBILI O ROULOTTE

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 246 del 29 novembre scorso ha voluto mettere il punto sul problema delle roulotte e delle case mobili che sorgono oramai in tutti i campeggi ma non solo.
Questa sentenza conferma la linea già fissata da tempo dalla corte dei mantenere gli standard per la difesa  ambientale saldamente nelle mani dello Stato. 
Così la Corte ha dichiarato  l’illegittimità costituzionale dell’ art. 1, comma 129 della L.R. Campania, n. 4/2011 (Legge finanziaria regionale 2011) nella parte in cui, aveva modificato l’ art. 2 comma 1 della LR Campania, n. 13/93 (Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta) prevede che non costituiscono attività rilevanti ai fini paesaggistici le installazioni quali tende ed altri mezzi autonomi di pernottamento, come roulotte, maxi caravan e case mobili anche se “collocate permanentemente entro il perimetro delle strutture ricettive regolarmente autorizzate”.
La Consulta afferma che il potere di intervento delle Regioni in materia di “governo del territorio” non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall' articolo 146 del D.lgs 42/2004  (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente, competenza esclusiva che, si legge nella sentenza, “risponde a ineludibili esigenze di tutela e sarebbe vanificata dall'intervento di una normativa regionale che sancisse in via indiscriminata, come avviene nel caso di specie, l’irrilevanza paesaggistica di determinate opere, così sostituendosi all'apprezzamento che compete alla legislazione statale”.
Spetta dunque alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente.

SECONDO LA CGIA DI MESTRE LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI CI COSTANO 40 MLD L’ANNO

La CGIA di Mestre ha pubblicato un nuovo studio da cui risulta che su tutto il patrimonio immobiliare presente in Italia (case, uffici, negozi, capannoni, etc.) grava un carico fiscale che nel 2016 è stato di 40,2 miliardi di euro. Rispetto al 2015, comunque, il gettito è sceso di 3,7 miliardi: questa riduzione è stata possibile, in particolar modo, grazie all’eliminazione della Tasi sulla prima casa.
L'Ufficio studi della CGIA è giunto a questo importo sommando i 9,1 miliardi di euro di gettito riconducibili alla redditività degli immobili (IRPEF, Ires, imposta di registro/bollo e cedolare secca), i 9,9 miliardi di euro riferiti al trasferimento degli immobili (Iva, imposta di registro/bollo, imposta ipotecaria/catastale, imposta sulle successioni e sulle donazioni) e i 21,2 miliardi di euro riconducibili al possesso dell’immobile (Imu, imposta di scopo e Tasi).
Sul fronte del prelievo legato al possesso dell’immobile, infatti, per il 2017 e anche per il 2018 il Governo ha deciso di bloccare qualsiasi eventuale aumento delle tasse locali (come l’Imu o la Tasi).
Secondo il coordinatore dell’Ufficio studi della CGIA Paolo Zabeo“Fino a qualche anno fa l’acquisto di una abitazione o di un immobile strumentale costituiva un investimento. Ora, in particolar modo chi possiede una seconda casa o un capannone, sta vivendo un incubo. Tra Imu, Tasi e Tari, ad esempio, questi edifici sono sottoposti ad un carico fiscale ormai insopportabile”…
Se con l’abolizione della Tasi sulla prima casa i proprietari hanno risparmiato 3,5 miliardi di euro, sugli immobili strumentali, invece, il passaggio dall’Ici all’Imu ha visto raddoppiare il prelievo fiscale. Tra il 2011, ultimo anno in cui è stata applicata l’Ici, e il 2016 il gettito è passato da 4,9 a 9,7 miliardi di euro. Va comunque sottolineato che rispetto al 2015, l’anno scorso il prelievo è diminuito di 530 milioni di euro a seguito dell’eliminazione dell’Imu sugli imbullonati.
Inoltre, sempre secondo la CGIA i contribuenti italiani devono sopportare anche un costo aggiuntivo legato alla burocrazia che attanaglia queste operazioni. Secondo una nostra analisi su dati della Banca Mondiale, per pagare le tasse in Italia sono necessarie 238 ore all’anno. Nell’area dell’euro solo il Portogallo e la Slovenia registrano una situazione peggiore della nostra.

sabato 2 dicembre 2017

LA REVISIONE DEL CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI SITI IN MICROZONE COMUNALI - UNA NUOVA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Con una sentenza del 1° dicembre, n. 249 la Corte Costituzionale ha respinto un ricorso in merito ad una questione di legittimità costituzionale, per violazione delle norme  recanti  «La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato  e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima».
La Corte, ha considerato in diritto che la Commissione tributaria regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», il quale prevede il riclassamento di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 (Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell’articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662) e il corrispondente valore medio catastale, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.
Secondo il rimettente, dal quadro generale della legislazione vigente emergerebbe che il classamento è un’operazione legata necessariamente ad una singola unità immobiliare. Pertanto sarebbe incompatibile con il sistema la previsione di una revisione parziale del classamento di intere microzone.
In particolare, l’impugnato comma 335 sarebbe in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, atteso che il singolo contribuente si troverebbe esposto a rivalutazione del proprio bene solo in base alla circostanza che il suo immobile è situato in una microzona oggetto di richiesta di revisione parziale del classamento da parte del Comune interessato.
La norma violerebbe, poi, l’art. 53 Cost., in quanto un riaccatastamento di una serie di edifici «collegato ai soli valori di mercato di zona e senza modificazioni nella realtà» si porrebbe in conflitto con il principio di capacità contributiva dei singoli, posto che il classamento, pur non essendo un vero e proprio atto di imposizione fiscale, incide sulla rendita del bene ed ha quindi effetti sull’imposizione diretta e su quella locale.
Essa contrasterebbe, infine, con l’art. 97 Cost., dato che «non assicur[erebbe] né il buon andamento né l’imparzialità dell’amministrazione, colpendo indiscriminatamente tutte le unità immobiliari (di una determinata microzona) senza alcuna verifica concreta del singolo bene […] esponendo l’amministrazione medesima ad una altrettanto “massiva” opposizione da parte dei contribuenti interessati».
In via preliminare, va esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato, in considerazione del fatto che la questione di costituzionalità non sarebbe suscettibile di una soluzione costituzionalmente imposta e quindi involgerebbe scelte discrezionali spettanti esclusivamente al legislatore.
L’eccezione è inammissibile in quanto formulata in maniera generica e gravemente carente nella motivazione.
Nel merito, le censure sono infondate.
In via generale, si procede al riclassamento di un immobile quando, pur disponendo, quest’ultimo, già di una categoria, di una classe e di una rendita, si prospetta che tale classamento sia divenuto inadeguato.
Le cause che possono rendere necessaria l’operazione sono riconducibili alle ipotesi individuate dai commi 335 e 336 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004.
Si tratta di due procedure con presupposti diversi. La prima concerne situazioni legate a mutamenti di carattere generale o collettivo interessanti una determinata area; la seconda riguarda le situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti passati per intervenute variazioni edilizie della singola unità immobiliare e presuppone quindi che si sia di fronte ad innovazioni specifiche relative ad un determinato immobile.
Ai sensi del comma 335 − oggetto del giudizio − il procedimento prende avvio su iniziativa del Comune, il quale formula richiesta di revisione del classamento al competente Ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio (ora assorbita dall’Agenzia delle entrate ai sensi del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). Quest’ultima, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, con provvedimento del direttore attiva il «processo revisionale», che si snoda secondo le modalità tecniche e operative previste nel successivo comma 339 e stabilite nelle linee guida di cui alla Determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005. A conclusione del procedimento, gli intestatari delle unità immobiliari interessate ricevono un avviso di accertamento con la rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale.
Venendo all’esame delle censure, il contrasto con l’art. 3 Cost. è impostato nella limitata prospettiva secondo cui il singolo contribuente si troverebbe esposto a rivalutazione del proprio bene solo in base alla circostanza che il suo immobile sia situato in una microzona oggetto di richiesta di revisione parziale del classamento da parte del Comune interessato, con la conseguente sperequazione rispetto al contribuente che, pur trovandosi nella stessa situazione, non subisca analoga iniziativa comunale.
La censura, come è evidente, non è riferibile alla previsione della norma, ma è ricollegabile, invece, a circostanze contingenti − e cioè la maggiore o minore sollecitudine del Comune di riferimento nell’avanzare l’istanza – che attengono alla concreta applicazione della disciplina (ordinanza n. 270 del 2012).
Si tratta, dunque, di un inconveniente di fatto, che, secondo pacifica giurisprudenza, è irrilevante nel giudizio costituzionale (ex multis, sentenze n. 35 del 2017, n. 219 e n. 192 del 2016; ordinanza n. 122 del 2016).
Il Collegio tributario prospetta poi la violazione dell’art. 53 Cost., in quanto un riaccatastamento conseguente alla sola variazione dei valori di mercato di una determinata aerea contrasterebbe con il principio di capacità contributiva.
Va in proposito ricordato che questa Corte ha ritenuto che la rendita catastale «non costituisce […] un presupposto d’imposta» (sentenza n. 162 del 2008): non è pertanto prospettabile, in riferimento ad essa, una questione collegata al parametro di cui all’art. 53 Cost. (sentenze n. 263 del 1994 e n. 162 del 2008). Si è però anche affermato che, benché le tariffe di estimo e le rendite catastali non siano atti di imposizione tributaria, i criteri per la loro determinazione, ove non ispirati a princìpi di ragionevolezza, potrebbero porre le premesse per l’incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondino (sentenza n. 263 del 1994).
Si è poi ritenuto che «la capacità contributiva, desumibile dal presupposto economico al quale l’imposta è collegata, può essere ricavata, in linea di principio, da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di costituzionalità, sotto il profilo della palese arbitrarietà e manifesta irragionevolezza» (sentenza n. 162 del 2008).
Esaminata la questione sotto questa specifica prospettiva, la scelta fatta dal legislatore con il censurato comma 335 non presenta profili di irragionevolezza.
La decisione di operare una revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, tanto che il fattore posizionale già costituisce una delle voci prese in considerazione dal sistema catastale in generale.
Può quindi ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale. Il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo.
È bene ricordare, peraltro, che la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.
Infondata, infine, è la censura (peraltro formulata in maniera generica e apodittica) relativa all’art. 97 Cost., secondo la quale la rivalutazione «massiva» operata dalla norma censurata, colpendo indiscriminatamente tutte le unità immobiliari di una determinata microzona senza alcuna verifica concreta del singolo bene, «espo[rrebbe] l’amministrazione medesima ad una altrettanto “massiva” opposizione da parte dei contribuenti interessati».
Non è dato comprendere, infatti, come il rischio che l’Amministrazione sia esposta ad azioni giudiziarie possa rilevare nel senso dell’incostituzionalità di una disciplina. Ogni riforma normativa, per la sua portata innovativa, è potenzialmente idonea a suscitare reazioni da parte dei destinatari, ma ciò evidentemente rientra nella fisiologia dell’ordinamento.

UN FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il comma 634 del disegno di legge di Bilancio dello stato per il 2018 approvato dal senato prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la progettazione degli enti locali, destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2030. L’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre  2016, n. 232, relativamente alla quota affluita, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con il Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, è ridotta di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

FINANZIAMENTI PER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE DEI COMUNI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

La proposta di legge di bilancio 2018 approvata dal Senato ( prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per lo sport individua per ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in
conformità alla vigente normativa, completo del codice unico di progetto (CUP) e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
b) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del CUP e del cronoprogramma aggiornato della spesa e delle opere, che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta di spazi finanziari;
c) interventi, su impianti sportivi esistenti, di messa a norma e in sicurezza compreso l’adeguamento antisismico, di abbattimento delle barriere architettoniche, di efficientamento energetico e di ripristino della funzionalità per i quali gli enti dispongono
del progetto definitivo completo del CUP;
d) altri interventi relativi a impianti sportivi per i quali gli enti dispongono del progetto definitivo completo del CUP»;

LA LEGGE DI BILANCIO PREVEDE CONTRIBUTI ANCHE ALLE PROVINCE E AI COMUNI

Il comma 464 della proposta di legge di Bilancio 2018 dello Stato prevede che alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, per l’esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo complessivo di 352 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province un ulteriore contributo di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
Si tratta di somme veramente esigue ed  insufficienti ad assicurare proprio i servizi fondamentali delle province come le scuole e la manutenzione delle strade. 
In base al successivo comma 468 al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019 e 400 milioni di euro per l’anno 2020. 
I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
469. 
I comuni dovranno comunicare le richieste di contributo al Ministero dell’interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l’anno 2018.

venerdì 1 dicembre 2017

UNA NORMA CHE AFFRONTA IL PROBLEMA DELL'INQUINAMENTO AMBIENTALE CREATO DAI POLIGONI DI TIRO

Il comma 181 del disegno di legge per il bilancio dello Stato 2018 prevede che al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (è il Codice dell'ambiente), siano apportare le seguenti modifiche:
a) all’articolo 184, dopo il comma 5-bis sono inseriti i seguenti:
«5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze armate è tenuto, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:
a) l’arma o il sistema d’arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5- bis.1 è conservato per almeno dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. Lo stesso  è esibito agli organi di vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato.
Tali attività devono concludersi entro centottanta giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2010»;

UN PARERE DELLA CORTE DEI CONTI CHE FARA' DISCUTERE MOLTO

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima proposta dalla Sezione di controllo per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con deliberazione n. FVG/54/2017/QMIG in data 3 agosto 2017, enuncia il seguente principio di diritto: “Gli enti locali possono stipulare, con oneri a loro carico, contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi a favore di singoli volontari coinvolti in attività di utilità sociale, a condizione che, con apposita disciplina regolamentare, siano salvaguardate la libertà di scelta 15 e di collaborazione dei volontari, l’assoluta gratuità della loro attività, l’assenza di qualunque vincolo di subordinazione e la loro incolumità personale”.
Detto parere ribalta la posizione giustamente cauta fin qui tenuta dalle sezioni (che escludevano la fattispecie del volontariato dei singoli riservando la formalizzazione dei rapporti solo con associazioni) rìschiando di  creare i presupposti per situazioni che potrebbero assumere i connotati del lavoro nero.

PIANO DI RIENTRO DEL DISAVANZO SANITARIO DELLA REGIONE LAZIO

Ieri 1° dicembre il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato l’assegnazione al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, quale Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, del compito di proseguire le azioni già intraprese per procedere, ad esito della completa realizzazione del Programma operativo 2016-2018, al rientro nella gestione ordinaria entro il 31 dicembre 2018.
Però ora la regione dovrà mantenere gli impegni assunti con il Governo ed in base ai quali il Consiglio dei ministri ha deciso il ritorno alla gestione ordinaria per il 2019.
Tra gli impegni c'è l'abbattimento delle liste di attesa, la realizzazione di una casa della salute in ogni distretto, l'attuazione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) , l'assistenza ai cronici, ecc....

Variazioni percentuali delle missioni tra il 2008 e il 2018

Dal dossier del Senato ho estratto questa tabella dalla quale si evince l'andamento della spesa per le missioni dello Stato.
Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Ogni Missione si realizza concretamente attraverso più programmi. Le Missioni possono essere ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali) e sono definibili come "risorse di settore" ovvero l'insieme di risorse disponibili per una specifica funzione. Nel disegno di legge di bilancio 2018-2020 è presente una sola missione trasversale che insiste su tutti i Ministeri, "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" che raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare in questa categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" che forniscono supporto al perseguimento degli obiettivi delle relative Amministrazioni. La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato e si articola nei Programmi “Oneri per il servizio del debito statale” e “Rimborsi del debito statale”, la missione "Fondi da ripartire" è composta dal programma "Fondi da assegnare" e da quello "Fondi di riserva e speciali". Le altre 31 missioni traducono le priorità dello Stato e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica (difesa; giustizia; istruzione; previdenza; lavoro; competitività e sviluppo; infrastrutture; ecc.).
Come si vede l'aumento maggiore è quello della missione "Competitività e sviluppo delle imprese", ma il valore in assoluto maggiore di tutti è quello del debito pubblico che è arrivato a 299.687 milioni di euro....

DA MARTEDI' LA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA INIZIA L'ESAME DEL BILANCIO DELLO STATO PER L'ANNO 2018

La commissione Bilancio della camera in sede referente il 5 dicembre alle ore 13.30 inizierà l'esame del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (S. 2960 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (S. 2960/I Governo, approvato dal Senato) (esame - Rel. Boccia).
IL TESTO IN DISCUSSIONE E' IL 

IL RAPPORTO ANNUALE DEL CENSIS: MOLTO CRITICO SULLA SITUAZIONE DEL PAESE

Il CENSIS ha presentato oggi 1° dicembre presso la bellissima sala del CNEL a Villa Lubin in Roma il rapporto annuale 2017. Gli ultimi anni, segnati da livelli di crescita misurata in pochi o nessun punto decimale del Pil, hanno cambiato il Paese. In risposta alla recessione, la società italiana si è mossa quasi esclusivamente lungo linee meridiane, attraverso processi a bassa interferenza reciproca, con l'effetto di disarticolare le giunture che uniscono le varie componenti sociali. Abbiamo assistito a processi di progressiva disintermediazione, che hanno finito per sottrarre forza ai soggetti e agli strumenti della mediazione; all'affermazione di consumi mediatici e di palinsesti informativi tutti giocati sulla presenza e sulla rappresentazione individuali, con un linguaggio spesso involgarito; all'assestamento verso una sobrietà diffusa nei consumi, aprendo spazi all'economia low cost e alla condivisione di mezzi e patrimoni. La contrazione dei consumi e degli investimenti ha portato le imprese a concentrarsi sulla ripresa di capacità competitiva. Così, tanti settori nell'anno hanno accelerato in fatturato e produttività: dall'agroalimentare all'automazione, dai macchinari alla nautica e all'automobile, dall'ingegneria al design e al lusso.
Si sono però indebolite le funzioni selettive esercitate dalla politica industriale e di investimento, con uno spostamento verso interventi a pioggia con i bonus o i crediti di imposta, e con programmi orientati alla rimodulazione lineare della spesa più che al sostegno del tessuto imprenditoriale. Si sono quasi azzerate le funzioni di innervamento da parte delle amministrazioni pubbliche dei principali processi di miglioramento tecnologico, con un ritardo nella digitalizzazione della macchina burocratica divenuto patologico, con una inefficiente dispersione dei tanti progetti di informatizzazione, con una preoccupante incapacità di fermare investimenti finiti in un vicolo cieco e con un quadro via via più incerto su come tradurre in passi concreti il riallineamento all'agenda europea. Le riforme dell'apparato istituzionale per la scuola, il fisco, la sanità, la difesa interna e internazionale, le politiche attive per il lavoro, gli incentivi alle imprese, il rammendo delle grandi periferie urbane, fino alle riforme di livello costituzionale, sono rimaste prigioniere nel confronto di breve termine. Con l'inevitabile conseguenza che, non avendo sedi dove portare interessi, identità, istanze economiche e sociali, gli stessi soggetti della rappresentanza proseguono il loro arretramento lasciando agire il frastuono comunicativo di presenza dei leader.
Siamo un Paese invecchiato che fatica ad affacciarsi sullo stesso mare di un continente di giovani; impotente di fronte a cambiamenti climatici e a eventi catastrofici che chiedono grandi risorse e grande impegno collettivo; ferito dai crolli di scuole, ponti, abitazioni a causa di una scarsa cultura della manutenzione; incerto sulla concreta possibilità di offrire pari opportunità al lavoro e all'imprenditoria femminile, immigrata, nelle aree a minore sviluppo; ambiguo nel dilagare di nuove tecnologie che spazzano via lavoro e redditi; incapace di vedere nel Mezzogiorno una riserva di ricchezza preziosa per tutti.
Senza un ordine sistemico, la società ha compiuto uno sviluppo senza espansione economica. La società appare sconnessa, disintermediata, a scarsa capacità di interazione, a granuli via via più fini. La ripresa registrata in questi ultimi mesi sembra indicare, più che l'avvio di un nuovo ciclo di sviluppo, il completamento del precedente.
In questi anni l'innovazione tecnologica è stata il fattore propulsivo dominante, il maglio demolitore, il setacciatore di opportunità. La polarizzazione del lavoro determinata dalla domanda squilibrata verso professioni intellettuali ad alta competenza o verso servizi alla persona a bassa specializzazione professionale è una componente strutturale del progresso industriale dettato dall'innovazione. La fiducia verso il futuro cresce tra chi ha saputo stare dentro le linee di modernizzazione, meno tra chi subisce la fragilità del tessuto connettivo e di protezione sociale.
Il futuro si è incollato al presente. Ma proprio lo spazio che separa il presente dal futuro è il luogo della crescita. Il prezzo che abbiamo pagato a questo decennio di progresso sottotraccia è proprio il consumo, senza sostituzione, di quella passione per il futuro che esorta, sospinge, sprona ad affrettarsi, senza volgersi indietro. Ora il nostro futuro si prepara sul binomio tecnologia-territorio: sulla preparazione alla tecnologia con solidi sistemi di formazione e sulla valorizzazione del territorio con adeguate funzioni di rappresentanza politica ed economica.
Quando l'esploratore inizia il suo cammino ha dietro di sé un'intensa preparazione tecnica: degli uomini, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature, delle alleanze necessarie a finanziarie l'impresa. Soprattutto, ha dentro di sé l'immaginazione del suo viaggio, di quel nuovo mondo che è quasi una promessa di futuro. Immaginare e preparare sono per il viaggiatore le azioni costitutive. Nella stessa misura, i gruppi sociali e i singoli individui hanno bisogno di immaginare il futuro, di riconoscersi in cammino verso un miglioramento delle proprie condizioni economiche e sociali.
La politica invece ha mostrato il fiato corto, nell'incessante inseguimento di un quotidiano «mi piace», nella personale verticalizzazione della presenza mediatica. I decisori pubblici sono rimasti intrappolati nel brevissimo periodo. Il disimpegno dal varo delle riforme sistemiche, dalla realizzazione delle grandi e minute infrastrutture, dalla politica industriale, dall'agenda digitale, dalla riduzione intelligente della spesa pubblica, dalla ricerca scientifica, dalla tutela della reputazione internazionale del Paese, dal dovere di una risposta alla domanda di inclusione sociale, ha prodotto una società che ha macinato sviluppo, ma che nel suo complesso è impreparata al futuro.
Se chi ha responsabilità di governo e di rappresentanza si limita a un gioco mediatico a bassa intensità di futuro, resteremo nella trappola del procedere a tentoni, senza metodo e obiettivi, senza ascoltare e prevedere il lento, silenzioso, progredire del corpo sociale.