giovedì 4 ottobre 2018

ECCO IL TESTO DEL DEF E DELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO

Dopo tanti discorsi ecco finalmente la Nota di Aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze che è stata presentata alle Camere. La NADEF aggiorna le previsioni economiche e gli obiettivi di finanza pubblica in relazione alle maggiori e più stabili informazioni disponibili sugli andamenti macroeconomici e alle riforme annunciate dal governo.
Ai sensi della legge 243 del 2012, il governo ha trasmesso al Parlamento, dopo aver informato la Commissione europea sul nuovo percorso di finanza pubblica, anche la relazione con la quale chiede l’autorizzazione a discostarsi temporaneamente dall’obiettivo programmatico.
Ma ecco qui il test integrale della NADEF e della relazione di accompagnamento con tutte le spiegazioni:

IL DECRETO LEGGE 113/2018 IN MATERIA DI SICUREZZA E IMMIGRAZIONE EMANATO DAL PRESIDENTE MATTARELLA MA...

Sul sito web della Presidenza della Repubblica si legge il seguente comunicato:
"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato in data odierna il decreto legge in materia di Sicurezza e Immigrazione e ha contestualmente inviato una lettera al Presidente del Consiglio Prof. Giuseppe Conte.
Qui di seguito il testo:
«Signor Presidente, in data odierna ho emanato il decreto legge recante: “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”.
Al riguardo avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato”, pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia».
Riporto qui di seguito il testo dell'art. 10 della Costituzione richiamato dal Presidente Mattarella:
"L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici".
Qui in testo pubblicato sulla GU del 4 ottobre: DL 113/2018

LE DISEGUAGLIANZE DELLA SANITA' LATINA

Ieri ho partecipato ad una tavola rotonda organizzata a Sabaudia dal Sindacato SPI CGIL presso l'Hotel Oasi di Kufra sulla sanità in provincia di Latina.
Il mio intervento è stato dedicato alla questione della diseguaglianza in sanità.
Dopo aver citato quanto da tempo denunciato dall'OCSE in merito alle diseguaglianze che esistono tra nord e sud, peraltro confermate anche dai dati dell'ultimo rapporto sullo stato dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) pubblicato dal Ministero della salute in questi giorni, nonché l'ultimo rapporto del CREA di Tor Vergata che ha denunciato ancora una volta l'aumento della spesa posta a carico dei cittadini che ha raggiunto il 25% del totale di quella complessiva, ho affrontato la situazione della provincia di Latina. un territorio molto vasto (2250 Kmq) e complesso anche dal punto di vista orografico.
In primo luogo ho affrontato le varie tipologie di diseguaglianze: soggettive (condizioni sociali, situazione economica, età, distanze, istruzione, mobilità, cittadinanza straniera) e oggettive specifiche della ASL Latina infatti la progressiva chiusura degli ospedali non accompagnata contestualmente dall’attivazione di servizi di assistenza territoriale, unita alla crisi economica e all’aumento dell’età della popolazione ha creato delle profonde diseguaglianze tra i cittadini della provincia di Latina e quelli della Capitale.
Il problema più grave nasce dalla difformità dei finanziamenti delle province e in particolare della ASL Latina da quelle della Capitale a causa delle modalità del riparto del Fondo Sanitario regionale che viene pesato con criteri che non riguardano solo l'età, ma anche altri parametri. Peraltro prima di definire la quota da ripartire tra le aziende sanitarie locali, vengono tolti dal FSR i fondi per le Aziende Ospedaliere, i Policlinici universitari, gli IRCCS , l'IZS, ecc. (un totale di oltre due miliari di euro) così poi, quello che rimane viene ripartito tra le ASL. 
In questo modo la quota capitaria di un cittadino di Latina è pari ad € 1448,59, mentre quella della ASL Roma 1 è di € 1815,35...
Questa limitatezza di fondi si ripercuote in primo luogo sulla spesa del personale che deve obbligatoriamente essere contenuta ma dal rendiconto 2017 della ASl si rileva che, su una spesa complessiva di 951.091.00 euro per  acquisto di servizi  vengono spesi 558.355.000 mentre solamente 177.334.000 per il personale.
Troppo elevato il costo per le locazioni passive: oltre 4 milioni di euro di cui molti assorbiti dalla sede legale della ASL presso il centro direzionale di Latina Fiori, un inutile spreco di denaro.  
Un altro problema della diseguaglianza si rileva nel sistema di emergenza urgenza specialmente a seguito della chiusura degli ospedali di Cori, Sezze, Priverno e Gaeta con conseguente perdita di altrettanti servizi di Pronto soccorso oggi a rischio a causa del Decreto 70/2015 contenente i nuovi standard dell'assistenza ospedaliera, che prevedono il 3,7% di letti per ogni mille abitanti, cifra questa che comunque non viene rispettata perché a fronte di 2.130 p.l. (come da parametro) ce ne sono solo 1.762 più 129 posti di DH.
E' evidente che in provincia di latina si debba comunque fare una forte riconversione verso la prevenzione e l'assistenza territoriale che stenta a crescere per carenze appunto di risorse troppo spesso assorbite dall'assistenza ospedaliera.
Mancano le case della salute che avrebbero dovuto essere realizzate in ogni distretto e l'unica che c'è a Sezze è in gravi difficoltà.
Stentano a decollare i percorsi diagnostico terapeutici e con essi il chronic care model.
Infine un'altra forma di diseguaglianza è data dall'assistenza odontoiatrica che costringe i pazienti a pagarsi le cure di tasca propria.
I Sindaci potrebbero e dovrebbero fare di più e con essi i cittadini che troppo spesso si lamentano benché oggi esistano strumenti che li hanno messi in grado di poter partecipare alle scelte e alla valutazione della performance dell'Azienda e del distretto. 

martedì 2 ottobre 2018

I MEMBRI DELLA CONVENZIONE QUADRO DELL'OMS SUL CONTROLLO DEL TABACCO PROPONGONO DI VIETARE I DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SIGARETTE


Delegati provenienti da tutto il mondo sono riuniti a Ginevra per scambiare le loro esperienze e concordare la via da seguire per l'attuazione della Convenzione quadro dell'OMS sul controllo del tabacco (FCTC WHO). Sulla base di prove solide, la Convenzione stabilisce uno standard minimo per le sue 181 parti per aiutarle ad adottare politiche e una legislazione di controllo del tabacco forti per affrontare la pandemia diffusa, causando sette milioni di morti all'anno in tutto il mondo.
L'Ottava Sessione della Conferenza delle Parti (COP8) all'FCTC dell'OMS è iniziata con la presentazione dei risultati del Global Progress Report 2018 , una pubblicazione basata su rapporti ufficiali presentati dalle Parti al Segretariato della Convenzione. La conferenza delle parti si svolgerà fino a sabato 6 ottobre 2018.
La dott.ssa Vera Luiza da Costa e Silva ha dichiarato: "Siamo lieti di riferire, sulla base delle informazioni ricevute dalle parti nel ciclo di relazioni del 2018, che i progressi sono evidenti nell'attuazione della maggior parte degli articoli della Convenzione, in particolare le misure vincolanti relative al fumo -ambiente libero, imballaggio ed etichettatura e divieto di pubblicità, promozione e divieto di sponsorizzazione. "
Sebbene lo stato di attuazione sia costantemente migliorato dall'entrata in vigore della Convenzione nel 2005, i progressi verso l'attuazione dei vari articoli non sono uniformi, con tassi che vanno dal 13% all'88%.
Come nei precedenti cicli di comunicazione, articolo 8 (protezione dall'esposizione al fumo di tabacco), articolo 11 (imballaggio ed etichettatura dei prodotti del tabacco), articolo 12 (istruzione, comunicazione, formazione e sensibilizzazione del pubblico) e articolo 16 (vendite ae da minori) sono stati implementati con maggior successo. Nel frattempo, l'articolo 18 (Protezione dell'ambiente e la salute delle persone), l'articolo 19 (Responsabilità) e l'articolo 17 (Fornitura di sostegno di attività alternative economicamente valide) sembrano essere state attuate con meno successo.
Importanti progressi sono stati osservati nell'attuazione di misure relative alla riduzione della domanda di tabacco. Oltre il 90% delle parti ha dichiarato di aver introdotto politiche fiscali e / o tariffarie e la stessa percentuale ha dichiarato di aver vietato il fumo in tutti i luoghi pubblici. Un numero considerevole di parti ha anche condiviso la propria esperienza nell'estensione o nella pianificazione di estendere il divieto di fumare in ambienti esterni, nonché sull'inclusione di nuovi prodotti nella legislazione esistente senza fumo.
Le avvertenze sanitarie sui pacchetti di tabacco sono ora richieste in quasi il 90% delle parti, con un numero crescente di parti che attuano o prevedono di implementare imballaggi semplici o standardizzati. La diagnosi e i servizi di trattamento del tabacco sono inclusi nei programmi nazionali di controllo del tabacco in più dei due terzi delle parti, il che rappresenta un progresso significativo rispetto alla metà del 2016.
Mentre la maggior parte delle parti ha segnalato l'esistenza di un divieto generale nei loro paesi su tutte le pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione del tabacco, la pubblicità transfrontaliera rimane meno regolamentata e difficile da far rispettare. Oltre due terzi delle parti hanno anche riferito di aver promulgato o rafforzato la legislazione volta a contrastare il commercio illecito a livello nazionale.
Nel 2018, un numero crescente di parti ha riferito di aver messo in atto o sviluppato strategie nazionali multisettoriali e piani d'azione per il controllo del tabacco, con quasi due terzi che segnalano le misure adottate per impedire l'interferenza dell'industria del tabacco con le politiche di controllo del tabacco.
Anche se l'85% delle parti ha vietato la vendita di prodotti del tabacco ai minori e un numero crescente di parti ha aumentato l'età minima per acquistare prodotti del tabacco, c'è ancora spazio per miglioramenti, in particolare nel divieto di scaffalature self-service e distributori automatici.
I sistemi nazionali di sorveglianza del tabacco istituiti da oltre il 70% delle parti, i progressi della ricerca e l'osservazione dei modelli di consumo del tabacco hanno contribuito a migliorare il monitoraggio dei progressi verso l'attuazione della FCTC dell'OMS, che è un obiettivo nel Obiettivi di sviluppo e obiettivi globali per le malattie non trasmissibili.
Il dr. Costa e Silva ha dichiarato: "Le relazioni sull'attuazione dell'FCTC dell'OMS contribuiscono alla diffusione di esperienze e buone pratiche, ma è anche un'opportunità per le parti della FCTC dell'OMS di condividere informazioni sulle loro sfide, esigenze e ostacoli".
Le interferenze dell'industria del tabacco, combinate con l'emergere di nuovi e nuovi prodotti del tabacco, continuano a essere considerati il ​​più grave ostacolo all'attuazione della Convenzione. Nonostante i significativi progressi, la mancanza di risorse umane e finanziarie rimane la sfida citata più spesso dalle parti. Inoltre, l'assistenza tecnica è ancora molto necessaria nei settori della tassazione, dello sviluppo delle politiche, della ricerca e dei programmi nazionali di cessazione.

LA PROROGA DEI CONTRATTI PUBBLICI - UNA SENTENZA DEL TAR ACCENDE IL RIFLETTORE SU UN PROBLEMA DELICATO

Il TAR Lazio, Roma sez. II bis con la sentenza n. 9212 in data 10 settembre scorso ha affrontato il delicato problema della proroga dei contratti pubblici.
E’ noto che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (T.A.R. Sardegna Cagliari n. 00755/2014, confermata da Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017 con cui si è affermato che “La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali”).
Va peraltro ricordato che la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha, invece, come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario.
La proroga, nell’unico caso oggi ammesso ai sensi dell’art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. 
Ciò, peraltro, è stato chiarito, conformemente all’univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall’ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo; è stato, infatti, evidenziato (parere AG 38/2013) che la proroga “è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente” (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882).
Se è vero, dunque, che sono considerate legittime le clausole di proroga inserite ab origine nella lex specialis (Cons. Stato, sez. III, 5 luglio 2013, n. 3580; sez. V, 27 aprile 2012, n. 2459; sez. VI, 16 febbraio 2010, n. 850), giacché in tal modo non è configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita ad una forma di rinnovo del contratto in violazione dell'obbligo di gara (laddove se la stazione appaltante procedesse a prorogare il contratto oltre i limiti delle previsioni della lex specialis ovvero, in assenza di tali previsioni, alla scadenza naturale del contratto, sussisterebbe un’illegittima fattispecie di affidamento senza gara), è altrettanto vero che la facoltà di proroga del contratto di appalto, anche in presenza di una clausola della lex specialis, soggiace, comunque, a determinate condizioni.
La clausola di proroga inserita nel contratto conferisce, infatti, all’ente il diritto potestativo di richiedere al contraente privato la prosecuzione del contratto e, inoltre, come chiarito dalla unica giurisprudenza anche del Giudice d’Appello, il rapporto tra la regola, cioè la gara, e l’eccezione, cioè la possibilità di - limitata – proroga, se prevista, si riflette sul contenuto della motivazione, giacché ove, come nella fattispecie, l’amministrazione opti per l'indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria; per contro, solo nell’ipotesi in cui l’amministrazione si determini alla proroga del rapporto tale determinazione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali l’ente ritiene di discostarsi dal principio generale (Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194).
Giova precisare, altresì, per completezza di analisi e ferme le dirimenti considerazioni sopra svolte, che dalla documentazione versata in atti emerge che solo nel capitolato d'oneri è riportata la clausola che prevede la possibilità di proroga del contratto mentre nel contratto sottoscritto tra le parti rep. 4596 del 7/1/2014 (art. 6, comma 2) è stata prevista, conformemente alla normativa di riferimento, la sola proroga tecnica, eventualmente necessaria per completare la procedura della nuova gara pubblica.
Del tutto legittimamente, dunque, l’amministrazione comunale ha adottato le determinazioni impugnate, inerenti, come sopra esposto, al conferimento dell’incarico per la progettazione del servizio di igiene urbana integrata con implementazione della tariffa puntuale e per il supporto per la redazione dei relativi atti di gara, in funzione dell’affidamento del servizio medesimo, successivamente alla scadenza del contratto di appalto in corso di esecuzione, in esito ad una nuova procedura alla quale, peraltro, anche la ricorrente potrà partecipare.
Qui trovate in testo integrale della sentenza: TAR LAZIO SEZ II BIS 9212/2018

lunedì 1 ottobre 2018

L'EQUITA' NELLA SALUTE E' ANCORA LONTANA


L’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) 
Partendo dalle migliori evidenze scientifiche attualmente disponibili sui determinanti e sugli esiti di salute, e da un’analisi delle esperienze e delle buone prassi realizzate a beneficio dei gruppi più vulnerabili a livello nazionale e locale, il presente documento presenta possibili strategie condivise di intervento, da proporre ai decisori politici e agli stakeholder impegnati nel contrasto delle disuguaglianze di salute. 
Non si tratta, tuttavia, di un testo conclusivo: “L’Italia per l’equità nella salute” vuole essere la piattaforma da cui partire per un dibattito partecipato e aperto anche ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile.
Le conclusioni sono che non c'è equità nella salute per una serie di cause che richiedono interventi complessi da parte di vari soggetti pubblici. 
Disuguali nella prevenzione. 
Disuguali nella aspettativa di vita 
Disuguali nelle malattie che portano a morte 
Disuguali nella salute percepita 
Disuguali nella scuola 
Disuguali nel lavoro 
Disuguali nel reddito 
Disuguali nelle condizioni abitative 
Disuguali nei comportamenti a rischio per la salute 
Disuguali nella prevenzione 
Disuguali nell’accesso alle cure
Qui trovate il testo: 
L'EQUITA' DELLA SALUTE

LA SEZIONE DI CONTROLLO REGIONALE PER LA CAMPANIA DELLA CORTE DEI CONTI BACCHETTA IL COMUNE DI NAPOLI E BLOCCA LE SPESE AVENTI CARATTERE DI DISCREZIONALITA'

La Corte dei conti, sezione regionale per il controllo della Campania, con deliberazione n. 107 in data 5 settembre 2018 ha censurato pesantemente il Comune di Napoli.
In considerazione del fatto che le considerazioni svolte dal Collegio possano interessare anche altri Comuni ne riporto qui appresso un breve stralcio, inserendo peraltro il link con il testo integrale.
"In buona sostanza, per il Comune di Napoli non appare, ad oggi, risolta la situazione di periculum incombente sugli equilibri di bilancio: Ne consegue che il “grado” e la dimensione del disavanzo non ancora correttamente rilevato nelle scritture contabili dell’Ente e già accertato con la pronuncia n. 240/2017/PRSP, così come la mancata predisposizione di adeguate misure per far fronte allo squilibrio sull’esercizio 2019, rendono privi di copertura tutti i programmi di spesa discrezionali, autorizzati nel presupposto del minore disavanzo da ultimo accertato con il rendiconto 2017. - sia perché non è stata ancora introitata la discrasia tra il risultato di amministrazione e gli squilibri accertati dalla Sezione e quelli certificati nei documenti di bilancio (rendiconto e bilancio di previsione). 
La veridicità del bilancio e della rendicontazione è la preliminare misura correttiva di qualsiasi effettiva azione di risanamento e di ripristino degli equilibri; - sia perché sono state predisposte misure di ripiano (piani di alienazione straordinari di beni in patrimonio) inadeguate a rendere “finanziariamente sostenibile” ed effettivamente “coperti” squilibri prossimi e attuali. 
Ciò in quanto si tratta di piani di alienazione che, in parte, non sono stati supportati da stima e valutazioni complete e che comunque hanno allo stato dimostrato incapacità di generare un effettivo e bastevole cash flow. 
Si tratta del resto di previsioni di accertamenti di entrate straordinarie che, per tali criticità, non risultano adeguatamente compensati da sufficienti accantonamenti prudenziali. Ne consegue, in particolare, che è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa a carattere discrezionale e non necessitata e comunque, pro quota parte, l’attuazione di quelli che, al loro interno, consentono spesa non obbligatoria".
QUI TROVATE IL TESTO COMPLETO DELLA DELIBERAZIONE:

UN INTERESSANTE PARERE DEL MIBACT SUGLI APPALTI PER LAVORI RIGUARDANTI BENI CULTURALI


In data 21 settembre l'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso un parere sul decreto interministeriale n. 154 del 22 agosto 2017 recante: "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" — art. 22 — restauratori - direzione dei lavori.
"L'art. 22, comma 2 cit. recita: "La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista di cui all'articolo 9-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In ambedue i casi sono richiesti un'esperienza almeno quinquennale e il possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento".
QUI TROVATE IL PARERE INTEGRALE.

MIBACT PARERE

LA DIRIGENZA PUBBLICA RAPPRESENTA L'OSSATURA DI AMMINISTRAZIONI DOVE SI PERSEGUONO INTERESSI DI TUTTI E NON DI UNA O POCHE PARTI

Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimersi sullo schema di decreto sulla dirigenza pubblica il 14 ottobre 2016 ebbe ad esprimere un parere molto articolato 
Il miglioramento della normativa, e soprattutto la piena attuazione delle norme, rimane obiettivo fortemente sentito dai principali attori pubblici come privati, e certamente il legislatore, su impulso del Governo, a ciò è sembrato indirizzarsi con la legge delega n. 124 del 2015 cui il presente decreto intende dare attuazione.
Molti sono gli snodi cruciali della disciplina della dirigenza pubblica che i suddetti provvedimenti intendono affrontare, così come negli scorsi anni era in più occasioni avvenuto con le riforme – talora orientate in direzioni diverse tra loro – della delicata materia.
Resta il fatto che, come ha detto il Collegio: 
"..una dirigenza pubblica fortemente qualificata e competente, con carriere ispirate alla trasparente selezione, valutazione e progressione, anziché a legami di solidarietà politica, garantisce i cittadini ed i Governi di ogni colore politico, rappresentando l’ossatura di amministrazioni dove si perseguono interessi di tutti e non di una o poche parti”. 
In particolare, l’art. 97 Cost. dispone, da un lato, che i pubblici uffici sono organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione (primo comma), dall’altro, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge (quarto comma).
Il principio di imparzialità dell’azione amministrativa vuole che il funzionario non operi a favore di una determinata maggioranza politica ma, come è stato sostenuto, stia «al di sopra dei partiti, cioè (…) ad di fuori della lotta per acquisire una potenza propria».
Il principio di buon andamento, di cui quello di continuità dell’azione amministrativa rappresenta una specifica declinazione, impone di costruire un rapporto di lavoro che consenta ai dirigenti di esercitare le proprie funzioni in modo efficiente ed efficace.
E’ innegabile, inoltre, che le due regole di azione di rilevanza costituzionale siano strettamente correlate: l’imparzialità è lo strumento del buon andamento, in quanto garanzia che siano adottate scelte ottimali secondo criteri oggettivi.
Qui trovate il parere integrale:

RISCHI E OPPORTUNITA' PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE NEL C.D. DDL BONAFEDE

E' stato pubblicato nel sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione il contributo del Presidente Raffaele Cantone, scritto per la rivista Giurisprudenza Penale relativamente al disegno di legge “Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione” (cd. ddl Bonafede). 
Fra i temi affrontati, in un’ottica sia di repressione che di prevenzione della corruzione: l’aggravamento del trattamento sanzionatorio, l’estensione della possibilità di confisca, l’inasprimento delle sanzioni accessorie, l’ampliamento della disciplina delle operazioni sotto copertura e le nuove norme in materia di trasparenza del finanziamento privato alla politica. 
Lo trovate qui:

COMUNICATO DELL' AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

La liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas è slittata di un anno. C’è tempo fino a luglio del 2020 per orientarsi nella gran quantità di opzioni offerte al cittadino, ma non è mai troppo presto per cominciare ad informarsi, in modo da poter scegliere in modo consapevole la soluzione migliore per ciascuna esigenza. 
Con l’obiettivo di aiutare il consumatore e minimizzare i rischi di scelte sbagliate, l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato ha messo a punto un Vademecum, guida sintetica ai vantaggi della liberalizzazione, con tutti i suggerimenti pratici per far valere i propri diritti ed evitare gli errori e le ‘trappole’ più diffuse.

Arera congela oneri elettrici per limitare aumenti spinti dai livelli record delle materie prime

Per far fronte ai forti aumenti dei prezzi delle materie prime energetiche e delle quotazioni all'ingrosso dell'energia elettrica e del gas che hanno raggiunto in Italia e in Europa livelli record, per l'elettricità l'Arera ha deciso di rinnovare il blocco degli oneri generali di sistema. Situazioni analoghe di tensioni sui prezzi si riscontrano in altri Paesi europei, come in Francia e Spagna, in cui le Autorità di regolazione stanno attentamente monitorando le dinamiche di mercato per assicurarne il buon funzionamento, a tutela dei consumatori.
Già in occasione dell'aggiornamento di fine giugno, gli oneri generali erano stati notevolmente diminuiti per attutire l'impatto dell'aumento del prezzo dell'energia. Ciò avrebbe dovuto comportare un aumento per recuperare il gettito perduto. Con questa manovra l'Autorità utilizza nella misura massima possibile la sua azione di 'scudo', rinviando di un ulteriore trimestre il rialzo necessario degli oneri. L'effetto complessivo di questa manovra è il contenimento della spesa per i consumatori elettrici, domestici e non domestici, di circa un miliardo di euro (per tutto il 2018), a beneficio sia del mercato libero che di quello tutelato.
L'eccezionale situazione di tensione nei mercati energetici in Europa è determinata da diversi fattori:
  • le sostenute quotazioni internazionali delle materie prime energetiche; in particolare, i prezzi di riferimento per l'Europa del gas naturale e del carbone risultano (in euro) in aumento del 13% e del 12% nel trimestre in corso rispetto al secondo trimestre 2018;
  • le quotazioni del gas europeo sono spinte verso l'alto anche dall'aumento dei prezzi del gas trasportato via mare (GNL) sui mercati asiatici (+22% - in euro - rispetto al secondo trimestre 2018), in quanto tale tensione limita in prospettiva l'offerta di gas naturale disponibile per l'Europa;
  • la crescita senza precedenti del prezzo dei permessi di emissione di anidride carbonica (CO2, +29% negli ultimi tre mesi rispetto al trimestre precedente), cioè dei titoli che i produttori di energia elettrica devono acquistare per compensare la loro CO2 immessa nell'atmosfera;
  • le limitazioni e l'incertezza legata allo stop totale o parziale di 22 reattori nucleari su 58 in Francia, per manutenzione o limitazioni nell'uso dell'acqua per la refrigerazione degli impianti a causa delle elevate temperature estive.
Conseguentemente, in base ai dati di pre-consuntivo, il prezzo della borsa elettrica italiana (PUN) risulta in aumento di circa il 29% rispetto al secondo trimestre del 2018, scontando anche il calo della produzione idroelettrica e temperature superiori alla media stagionale nel mese di settembre. Inoltre i prezzi sui mercati a termine per il quarto trimestre non danno segnali di inversione dell'attuale tendenza al rialzo.
Pur in presenza del blocco degli oneri generali elettrici, dal prossimo 1° ottobre la spesa per l'energia per la famiglia tipo in tutela registrerà un incremento del 7,6% per l'energia elettrica (+1,5 cent€/kWh) e del 6,1% per il gas naturale (+4,78cent€/Smc) rispetto alla spesa del terzo trimestre.
Per l'elettricità la spesa (al lordo tasse) per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018) sarà di 552 euro, con una variazione del +6,1% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017), corrispondente a un aumento di circa 32 euro/anno. Nello stesso periodo la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1.096 euro, con una variazione del +5,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017), corrispondente a circa 61 euro/anno.