lunedì 15 luglio 2019

L'ISDE PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

I commi 2 e 3 dell'art. 178 del D.lgs 15272006 stabiliscono quanto segue:
2° comma : “I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente”. 
3° comma : “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti … nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”.
Sarebbe bene che i cittadini e chi governa le città, le province e le regioni tenesse sempre a mente queste norme.
L' International Society of Doctors for Environment (ISDE)  a questo proposito ha pubblicato, a cura di Agostino Di Ciaula, Patrizia Gentilini, Ferdinando Laghi, Vincenzo Migaleddu,  un documento molto interessante. 
Per una gestione sostenibile dei rifiuti basterebbe semplicemente rispettare la normativa vigente e le direttive europee, favorire la tutela della salute umana e dell’ambiente mediante una completa esclusione dell’incenerimento (sotto qualunque forma) e un progressivo abbandono dei conferimenti in discarica. 
Secondo gli autori del documento questi obiettivi sono raggiungibili attraverso: 
1. la razionalizzazione dei consumi, evitando spinte consumistiche non basate sui fabbisogni reali (eliminazione degli sprechi); 
2. il rispetto e l’incentivazione della gerarchia dei rifiuti prevista dalla normativa Comunitaria e Statale; 
3. l’abrogazione di quanto previsto all’art.35 del Decreto “Sblocca Italia” dal momento che, qualora anche siano “riconvertiti in impianti per la produzione di energia”, gli inceneritori rimangono insediamenti altamente nocivi, che vanificano gli sforzi volti alla prevenzione e riduzione dei rifiuti ed al recupero della materia nel rispetto delle priorità previste dalla normativa comunitaria; 
4. l’eliminazione di qualunque forma di incentivazione economica ad impianti che utilizzino processi di combustione dei rifiuti e, viceversa, l’incentivazione di tutte le iniziative volte a promuovere le prime azioni della gerarchia indicata dalla normativa comunitaria nella gestione dei rifiuti, quali: a. iniziative per la riduzione della produzione dei rifiuti (es. disincentivazione tariffaria e commerciale dei prodotti “usa e getta” e dell’uso di imballaggi, vendita “alla spina”, centri per la riparazione e il riuso, compostaggio domestico, selezione di tecniche produttive di assemblaggio e di materiali finalizzati al recupero a fine uso etc.); b. utilizzo e incentivazione di tecniche di separazione e differenziazione alla fonte dei materiali, anche attraverso campagne informative ed educative; c. agevolazioni fiscali e incentivi di avvio all’impresa per forme imprenditoriali finalizzate al recupero di materia; 
5. l’applicazione di adeguati sistemi di raccolta in ambito urbano, che prevedano la preferenza della raccolta domiciliare (“porta a porta”) sull’intero territorio cittadino e l’abbandono dei sistemi di raccolta stradale (i “cassonetti”). La raccolta domiciliare ha infatti ampiamente dimostrato la sua efficacia nel raggiungimento (in molti casi 26 superamento), anche in tempi rapidi, delle percentuali di raccolta differenziata richieste dalla normativa nazionale vigente (65%) anche nelle grandi città; 
6. un’efficace separazione a monte della frazione organica, che va destinata principalmente al compostaggio (domestico e industriale); 
7. la realizzazione di adeguata impiantistica alternativa a discariche e inceneritori, finalizzata a preferire il recupero di materia rispetto a quello di energia (impianti di compostaggio aerobico tradizionale, impianti di separazione “a freddo”, impianti di estrusione a freddo del secco indifferenziato.); 
8. la totale reimmissione nei cicli produttivi dei materiali recuperati; 
9. la messa in atto di incentivi fiscali per utenze domestiche e non domestiche, finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti e al miglioramento della raccolta differenziata, come, ad esempio, la tariffazione puntuale (si paga in maniera proporzionale alla quantità di rifiuti indifferenziati conferiti) e agevolazioni fiscali per il compostaggio domestico; 
10.la promozione e il sostegno della ricerca e dello sviluppo tecnologico finalizzati alla prevenzione dei rifiuti (come definita dalla Direttiva 2008/98/CE), alla riprogettazione industriale di oggetti non recuperabili/riciclabili/compostabili e al miglioramento continuo della filiera post-raccolta, finalizzata al recupero di materia (separazione, riuso, riciclaggio, compostaggio).

sabato 13 luglio 2019

ASL LATINA: L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE

FONTE: RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL AL RENDICONTO 2018
In questi giorni è stato pubblicato il rendiconto della ASL Latina. Dalla lettura della relazione per quanto riguarda la prevenzione si rileva come la copertura vaccinale dei bambini sia stata elevata mentre per quanto riguarda lo screening della mammella l'adesione è stata solamente del 52%.
Purtroppo anche l'adesione allo screening della cervice uterina è stato basso: 35% , addirittura inferiore a quello dell'anno precedente.
Ancora peggio lo screening del colon retto che è stato solo del 34% anche se il dato è superiore a quello dell'anno precedente.
Le criticità secondo la ASL sarebbero da attribuire alla carenza di personale e a difficoltà nel recapito postale degli avvisi.
Sarebbe ora che i medici di base fossero coinvolti nella attività di sensibilizzazione dei pazienti.alla prevenzione.
Sarebbe interessante conoscere se il premio di risultato al personale sia stato distribuito anche in presenza di una riduzione dei risultati attesi.

giovedì 11 luglio 2019

L'INDICE DI PERFORMANCE ELABORATO DAL CREA SANITA' PER L'ANNO 2019 MOSTRA, ANCORA UNA VOLTA LA SPACCATURA TRA NORD E SUD

Il CREA Sanità dell'Università di Tor Vergata diretto dal prof. Spandonaro ha pubblicato la VII Edizione (2019) del progetto “La misura della Performance dei SSR”, che si pone l’obiettivo di fornire una valutazione delle opportunità di tutela della propria salute di cui i cittadini dispongono in funzione della loro residenza regionale. Non vuole, quindi, essere una classifica dei Servizi Sanitari Regionali (SSR) pubblici e, tanto meno, rappresentare il grado di raggiungimento da parte di essi di obiettivi tecnocraticamente attribuiti ex ante; la tutela della salute attiene, infatti, ad un ambito più ampio della stretta erogazione di beni e servizi sanitari pubblici, a cui i SSR sono deputati: coinvolge, ad esempio, e senza pretesa di esaustività, la prevenzione nella sua accezione più ampia, ivi compresi gli stili di vita adottati dai cittadini; comprende i livelli di deprivazione e, in generale, i divari socio economici, in quanto impattano sulla capacità di “produzione di salute”; comprende i servizi sociali e tutto ciò che esita nella capacità di inclusione; contiene, ancora, il costo-opportunità di destinare risorse pubbliche, ma anche private, al settore socio-sanitario, privandone altri usi meritori. 
Quello adottato è, quindi, un approccio intrinsecamente fondato sul principio della multidimensionalità della Performance; ed anche sulla multi-prospettiva, ovvero sull’esplicito riconoscimento dell’esistenza delle diverse prospettive di cui sono portatori i “diversi” stakeholder dei sistemi socio-sanitari. La Performance, nel nostro progetto, è anche sinonimo di “misura sintetica della valutazione”. La sintesi viene effettuata con metodi “democratici” di composizione delle diverse dimensioni della valutazione. La Salute, inoltre, secondo un corretto approccio olistico, è concetto dinamico e in continua evoluzione, legato alle modifiche del contesto socio-economico, culturale e politico. Ne segue che anche la Performance, in quanto valutazione di livelli di tutela della salute conseguiti, non può che essere dinamica ed evolutiva. L’approccio utilizzato, in continuità con le edizioni precedenti, si basa su una metodologia originale di valutazione della Performance, proposto e sviluppato dal team di ricerca di C.R.E.A. Sanità (Consorzio per la Ricerca Economica Applicata in Sanità) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; lo sviluppo della metodologia è frutto della collaborazione con un qualificato Panel di esperti, che è il motore dei processi di affinamento annuale dell’approccio.
In questa settima edizione, il team di ricerca di C.R.E.A. Sanità ha proposto al Panel un set di 22 indicatori, da cui selezionarne 3 per ognuna delle cinque Dimensioni di valutazione (Esiti, Sociale, Appropriatezza, Innovazione, Economico-Finanziaria, rimaste invariate rispetto alla precedente edizione).
Preoccupa il permanere della frattura tra nord e sud e la debolezza della regione Lazio anche se è finalmente in fase di uscita dal piano di rientro cui è stata costretta dalla gestione dei primi anni di questo secolo che hanno portato anche alla vendita di molti ospedali.
Nonostante questo fenomeno sia noto da tempo la politica parla, ma ancora non ha fatto nulla per modificare questo stato di cose, 

 

L'ANDAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DELLA ASL LATINA

DATI DELL'AZIENDA USL LATINA: ELABORAZIONE BRUGNOLA
All'Albo pretorio della Azienda USL Latina in questi giorni è stata pubblicata la deliberazione n. 663 del 9 luglio avente per oggetto:"Adozione bilancio economico-patrimoniale per l'esercizio 2018".
Il risultato d'esercizio è pari a zero il che significa che non c'è avanzo ma neanche disavanzo.
In effetti ogni pubblica amministrazione è giusto che non abbia disavanzo, perché significherebbe che c'è stata una gestione inadeguata, ma neanche avanzo perché significherebbe che non sono stati spesi tutti i soldi per dare una adeguata assistenza ai pazienti.
Tuttavia, dai dati (rigorosamente prelevati dagli atti con cui negli anni è stato approvato il rendiconto), vediamo che c'è stato un aumento rilevante della spesa. 
Allo scopo di cercare di comprendere le motivazioni di detto aumento nei prossimi giorni  cercherò di analizzare i numerosi dati pubblicati anche perché in alcuni casi i pazienti hanno percepito una riduzione della quantità e della qualità di taluni dei servizi erogati.

martedì 9 luglio 2019

LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI CITTADINI ALLA MARATONA PER L'APPROVAZIONE DEL PATTO DELLA SALUTE 2019-2021


Nell'ambito della Maratona avviata dal Ministro della salute per l'approvazione del nuovo Patto della salute 2019-2021, dopo aver ascoltato lunedì le Federazioni degli ordini professionali, delle società scientifiche, delle associazioni professionali e dei sindacati, martedì le associazioni delle imprese: farmaci, dispositivi medici, ricerca e sviluppo, oggi 10 luglio sarà la volta delle associazioni dei pazienti e di attivismo civico.
Dobbiamo apprezzare il metodo avviato dal Ministro Grillo, ben diverso da quello utilizzato dalle regioni e dalle ASL, tutte prese nella loro autoreferenzialità che non consentono ai cittadini di partecipare alle scelte della loro sanità.
Anche i direttori generali più titolati hanno da imparare da questa vicenda e ci auguriamo che quando si tratterà di mettere in pratica con i nuovi Piano strategici aziendali il patto della salute una volta approvato) , si degnino di voler coinvolgere e far partecipare le associazioni alle scelte che riguardano proprio i cittadini che, è bene ricordarlo, non sono più dei sudditi. 

 

IL RAPPORTO TRA POSTI LETTO E ABITANTI SECONDO L'OCSE


L'OCSE sul proprio sito ha aggiornato i dati relativi al rapporto tra posti letto ed abitanti.
Grazie al famoso DM 70/2015 l'Italia dovrebbe avere un rapporto di 3,7 posti letto ogni mille abitanti, ma invece ne abbiamo solo 3,2 di media, perché ci sono province che ne hanno ancora meno.
La media OCSE è di 4,7.
La Francia ha 6 p.l. ogni mille abitanti.
Poi dicono che mancano i letti.
In base alla indagine della "Sapienza" per conto di "Italia Oggi" la provincia di Latina è stata collocata al 107° posto su 110 perché anche qui i posti letto sono inferiori allo stesso standard ministeriale dal che nascono profonde disuguaglianze nell'assistenza ospedaliera.
In pratica i posti letto della provincia di Latina, anche calcolando quelli privati sarebbero solamente 1.891 (compresi quelli in DH)  pari al 3,2 x 1000 anziché 2.130.



IL RAPPORTO TRA INFERMIERI E ABITANTI IN ITALIA SECONDO L'OCSE


L'assistenza sanitaria è un servizio alla persona che può e deve essere fatto da personale preparato professionalmente.
Purtroppo tra blocco del turn over e gestione impropria delle dotazioni organiche in Italia il rapporto tra infermieri professionali e abitanti è assolutamente inadeguato.
Una recente indagine dell'OCSE pone l'Italia agli ultimi posti in questa particolare graduatoria.
Il "Quotidiano sanità" ha elaborato il grafico che che mostra la gravità della situazione italiana.
Ma se la media nazionale è bassa rispetto ad altri Paesi se andiamo a leggere i dati tra regione e regione o tra provincia e provincia le cose si complicano.
Dall'indagine fatta dalla "Sapienza" per conto di "Italia oggi" e pubblicata solo sei mesi fa risulta che la provincia di Latina è al 107° posto (su 110) per il sottodimensionamento organico di medici e personale infermieristico mentre per quanto riguarda il rapporto tra infermieri e  100 posti letto è stata collocata al 108° posto.
Tutto ciò si riflette direttamente sull'assistenza ai pazienti e porta a sofferenze lavorative che possono comportare anche malattie.

lunedì 8 luglio 2019

CRONICITA' E PSICOLOGI


Il problema della cronicità è in aumento ma per una serie di motivi non viene ancora affrontato in maniera adeguata. 
Una questione in particolare è rappresentata dall'assistenza psicologica.
A causa dei tagli ai finanziamenti e al blocco del turn over progressivamente le aziende sanitarie locali hanno perduto i pochi dirigenti psicologi che avevano e per i malati cronici al momento non è prevista una assistenza psicologica di cui invece avrebbero molto bisogno.
In un recente intervento su "Quotidiano sanità" ne parla il dott. David Lazzari, Presidente Ordine Psicologi Umbria (Esecutivo CNOP) ARTICOLO
Il Piano Nazionale per la cronicità naturalmente prevede questa figura professionale, come anche la dotazione organica delle Case della salute.
Sarebbe opportuno che le Direzioni generali delle ASL riflettessero su questo argomento  quando saranno chiamate a predisporre il fabbisogno triennale delle assunzioni.

DOPO L'APPROVAZIONE ALLA CAMERA PROSEGUE AL SENATO L'ITER DELLA PROPOSTA PER INTRODURRE ANCHE IN ITALIA IL SUNSHINE ACT


Il disegno di legge 1201 dell'on.le Baroni ed altri recante "Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitari", dopo l'approvazione alla Camera prosegue il suo cammino al Senato dove è all'esame della commissione competente.
Si tratta di una proposta che vuole fare luce sui rapporti tra case farmaceutiche (o produttrici di apparecchiature sanitarie) e i dirigenti delle organizzazioni sanitarie. 
Negli USA esiste già da anni in base al c.d. "Sunshine act".
Dal dossier predisposto dagli uffici si apprende che Esso concerne la trasparenza ed il diritto alla conoscenza dei rapporti, aventi rilevanza economica o di vantaggio, intercorrenti tra le imprese produttrici (di farmaci, strumenti, apparecchiature, beni e servizi, anche non sanitari) ed i soggetti che operano nel settore della salute (ivi comprese le organizzazioni sanitarie).
Il comma 1 dell'articolo 1 afferma che le disposizioni in esame, nell'ambito della tutela della salute (materia che rientra tra quelle sottoposte a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni), determinano il livello essenziale delle prestazioni concernenti il diritto alla conoscenza dei rapporti tra le imprese e i soggetti operanti nel settore della salute. Al riguardo, viene richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
Il successivo comma 3 specifica che resta ferma l'applicazione del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (regolamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e delle disposizioni (concernenti la pubblicità dei medicinali) del Titolo VIII del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.
L'articolo 2 reca le nozioni, ai fini della presente disciplina, di impresa produttrice, di soggetti che operano nel settore della salute e di organizzazioni sanitarie.
In via generale, la seconda categoria suddetta comprende i soggetti operanti nell'ambito di organizzazioni sanitarie (cfr. infra riguardo a queste ultime) e che, indipendentemente dall'incarico ricoperto, esercitino responsabilità nella gestione e nell'allocazione delle risorse o intervengano nei processi decisionali in materia di farmaci, dispositivi, tecnologie e altri beni, anche non sanitari, nonché di ricerca, sperimentazione e sponsorizzazione. Nell'ambito dei soggetti che operano nel settore della salute rientrano inoltre (in quanto equiparati dal presente articolo) i professionisti iscritti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, di cui all'articolo 78 del codice dei contratti pubblici (di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni)(1) , selezionabili per le procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto e la produzione di beni e servizi nel settore sanitario.
Riguardo alla nozione di organizzazioni sanitarie, si rileva che vi rientrano, tra gli altri, anche: i soggetti che non svolgono prestazioni sanitarie, ma attività nei settori didattico, scientifico, di ricerca, di educazione continua in medicina; gli ordini o collegi professionali delle professioni sanitarie e le associazioni tra operatori sanitari, anche non aventi personalità giuridica; le società, le associazioni di pazienti, le fondazioni e gli altri enti istituiti o controllati dai soggetti considerati (in base alla medesima presente nozione) come organizzazioni sanitarie, ovvero che li controllano o ne detengono la proprietà o che svolgono il ruolo di intermediazione per i medesimi.
L'articolo 3 prevede un regime obbligatorio di pubblicità per:
le convenzioni e le erogazioni in denaro, beni, servizi o altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto operante nel settore della salute, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 50 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 500 euro;
le convenzioni e le erogazioni suddette, effettuate da un'impresa produttrice in favore di un'organizzazione sanitaria, qualora abbiano un valore unitario maggiore di 500 euro o un valore complessivo annuo maggiore di 2.500 euro;
gli accordi delle imprese produttrici con i soggetti operanti nel settore della salute o con le organizzazioni sanitarie che producano vantaggi diretti o indiretti, consistenti nella partecipazione a convegni, eventi formativi, comitati, commissioni, organi consultivi o comitati scientifici ovvero nella costituzione di rapporti di consulenza, docenza o ricerca.
La pubblicità reca i dati richiesti dal comma 4 (inerenti agli elementi per identificare i soggetti ed il periodo temporale, alla natura ed alla causa dell'accordo o dell'erogazione ed ai relativi valori economici) ed è effettuata (a cura dell'impresa produttrice) mediante comunicazione dei dati medesimi al registro pubblico telematico istituito ai sensi del successivo articolo 5. Qualora l'impresa produttrice abbia sede all'estero, l'adempimento può essere eseguito dal rappresentante locale; riguardo a quest'ultimo, il comma 3 richiama le definizioni di rappresentante dell'impresa nello Stato poste dalla disciplina sui medicinali per uso umano e da quella sui medicinali veterinari. Sembrerebbero opportune una più chiara definizione di tale profilo con riguardo alle imprese che producano beni o servizi diversi dai medicinali nonché una valutazione circa la congruità del riferimento ai medicinali veterinari, qualora l'oggetto del disegno di legge si intenda costituito esclusivamente dalla salute umana.
La pubblicità in esame deve essere eseguita, per le erogazioni effettuate e gli accordi instaurati in ciascun semestre dell'anno, entro la conclusione del semestre successivo. In caso di superamento, nel corso dell'anno, dei summenzionati limiti annui di valore, la comunicazione è eseguita entro il semestre successivo a quello nel quale sia intervenuto il superamento.
I commi 3, 4 e 5 fanno riferimento esclusivamente alle erogazioni ed agli accordi, e non anche alle convenzioni; sembrerebbe opportuna una più chiara definizione di tale profilo.
L'articolo 4 richiede una comunicazione annua al suddetto registro pubblico telematico, da parte delle imprese produttrici costituite in forma societaria, qualora uno o più soggetti operanti nel settore della salute o una o più organizzazioni sanitarie ricorrano in una delle seguenti condizioni:
siano titolari di azioni o di quote del capitale della società ovvero di obbligazioni dalla stessa emesse, iscritti per l'anno precedente, rispettivamente, nel libro dei soci o nel libro delle obbligazioni;
abbiano percepito dalla società, nell'anno precedente, corrispettivi per la concessione di licenze per l'utilizzazione economica di diritti di proprietà industriale o intellettuale.
La comunicazione è eseguita entro il 31 gennaio di ogni anno ed indica, oltre ai dati identificativi dei soggetti, i valori economici (ove presenti) individuati nei commi 2 e 3.
Il comma 6 specifica che, qualora le azioni, quote od obbligazioni in esame siano attribuite dall'impresa produttrice al soggetto operante nel settore della salute a titolo gratuito o quale corrispettivo, anche parziale, di prestazioni rese dallo stesso, resta fermo l'obbligo di comunicazione di cui al precedente articolo 3. Sembrerebbe opportuno che la norma di salvezza di cui al comma 6 faccia riferimento (oltre che ai soggetti operanti nel settore della salute) anche alle organizzazioni sanitarie.
L'articolo 5 prevede, come accennato, l'istituzione, nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, di un registro pubblico telematico, denominato "Sanità trasparente", liberamente accessibile per la consultazione.

DEFINANZIATO IL SSN RISPETTO ALLA MEDIA DELL'OCSE


Secondo i dati dell'OECD-OCSE la spesa pro capite dell'Italia per la salute è di molto inferiore a quella degli altri stati europei ed occidentali
In sostanza la nostra spesa pubblica pro capite ammonta è di 493 dollari inferiore a quella media dei Paesi dell'OCSE, infatti la spesa italiana è di 3.038 dollari pro capite mentre in Italia è di soli 2.545 dollari.
Per converso la spesa a carico dei cittadini (quella comunemente chiamata out of pocket) che in Italia è arrivata a 791 dollari (ma è in continuo aumento) mentre la media dell'OCSE è di 716.
Nonostante ciò lo stesso OCSE ritiene che il rapporto costi efficienza del SSN sia buono, anche se ora le carenze di personale medico specializzato rischiano di creare gravissimi problemi.

domenica 7 luglio 2019

SABAUDIA LA PROPOSTA PER LA CASA DELLA SALUTE OGGI ALL'ESAME DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Oggi 8 luglio alle ore 11 si riunirà la Commissione permanente per la sanità, i servizi generali , la cultura , la pubblica istruzione, lo sport e lo spettacolo con al primo punto dell'ordine del giorno:
Punto di primo Intervento - Casa della salute.
Si tratta della terza seduta della Commissione per l'esame della proposta di realizzare una casa della salute con un modulo aggiuntivo per il Punto di Primo Intervento che riprende la proposta del Comitato per la difesa del PPI di Sabaudia presentata sin dal 15 gennaio scorso.  
Una volta superato favorevolmente l'esame della commissione la proposta potrà approdare in Consiglio e quindi essere inviata anche in Regione.
I componenti del Comitato assisteranno alla seduta della commissione.  

sabato 6 luglio 2019

UNA NUOVA REALTA' : L'INFERMIERE DI FAMIGLIA O DI COMUNITA'

In alcune regioni italiane è già operativa da alcuni anni la figura dell'infermiere di famiglia.
Un recente disegno di legge del Sen. Marinello ed altri (AS 1346) si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo della professione infermieristica. 
La presenza e il coinvolgimento diretto degli infermieri, quali professionisti dell’assistenza, rappresenta un
punto fondamentale per lo sviluppo del sistema e per una risposta alle necessità della popolazione.
La proposta, già presentata nella precedente legislatura, all’articolo 1 si prefigge l’obiettivo del pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza territoriale e domiciliare, al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini e fronteggiare i problemi legati alla diffusione della cronicità e diminuire altresì gli accessi in pronto soccorso e le degenze ospedaliere, garantendo assistenza ai malati cronici che non richiedono cure intensive in ospedale.
Per cura domiciliare si intende la modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente dall’infermiere in collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata a con patologie trattabili a domicilio volta favorire la permanenza del paziente nel proprio ambiente.
A tal fine, nel contesto dei servizi di assistenza domiciliare, l’articolo 3 del disegno di legge apporta alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare all’articolo 3-quinquies e 3-sexies in materia funzioni e organizzazione del distretto sanitario. Viene introdotta la figura dell’infermiere di famiglia che, in sinergia e collaborazione con i medici di medicina generale e con i servizi distrettuali, deve assicurare la presa in carico dei cittadini.
Alcuni sindacati hanno voluto vedere nella figura dell’infermiere di famiglia l’immagine di un professionista che in qualche modo invade il campo di azione altrui, alimentando la mala-informazione difendendo situazioni oramai indifendibili sia dal punto di vista dei progressi della medicina che dello sviluppo delle professioni infermieristiche, mirando solo a creare confusione nei pazienti.
La cosa è tanto più triste dato che, come già accennato, questa figura di fatto è già operativa in molte regioni poiché in effetti non occorrerebbero altri provvedimenti di competenza statale, essendo devoluta la materia proprio alle regioni.
Più che infermiere di famiglia per molti si tratta di un infermiere di comunità 
Alcune regioni hanno anche approvato delle leggi per disciplinare questa nuova figura e il Governo non ha ritenuto di impugnarle per cui le polemiche recenti appaiono assolutamente fuor di luogo.
Anche nella Regione Lazio è stata presentata la  proposta di legge 106 secondo cui l’infermiere di famiglia deve:
-analizzare i bisogni della famiglia, per gestire il processo assistenziale, per la presa in carico ‘pro attiva’ dei cittadini in collaborazione e sinergia con il medico di famiglia e garantire sul territorio la continuità assistenziale con particolare riferimento alle cronicità
- aiutare gli individui e le famiglie ad affrontare la malattia e la disabilità cronica, nei periodi difficili, trascorrere una gran parte del suo tempo nella casa del paziente
- essere in grado di agire sul territorio e conoscere la mappa dei servizi sanitari e sociali aiutando anche la persona sana ad evitare rischi sanitari.
- facilitare le dimissioni dagli ospedali, fornendo assistenza a domicilio e sostituirsi al medico di base quando i bisogni sono di carattere infermieristico.
Tutte le proposte sono pienamente in linea con la legge n.3/2018.