martedì 14 luglio 2015

LA MIA PETIZIONE ALLA PRESIDENTE DELLA CAMERA SULLA RIFORMA DELLA P.A. E' STATA ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI

Mentre il Presidente cantone procede indefesso a lavorare per irrobustire le strutture della pubblica amministrazione e per difenderle dalla corruzione, procede avanti alla Camera la discussione della proposta di legge Madia recante la delega al governo per la riforma della P.A. che con la scusa dello snellimento rischia di smantellare pezzi importanti delle strutture e di agevolare la penetrazione del sistema corruttivo all'interno della P.A. Ho presentato una Petizione alla Camera per cercare di migliorare i testo prevedendo ovunque la figura del city manager e rafforzando l'imparzialità dell'Organismo Indipendente di Valutazione che oggi negli enti locali è nominato dal Sindaco. Oggi mi è arrivata comunicazione dell'avvenuta assegnazione della mia Petizione alla commissione Affari costituzionali. 





lunedì 13 luglio 2015

L'AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE: UNA OCCASIONE PER I SINDACI ONESTI PER RAFFORZARE GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE E BLOCCARE SUL NASCERE OGNI FORMA DI INFILTRAZIONE

Il Presidente dell' Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato il 13 luglio un comunicato ritenendo opportuno fornire indicazioni in merito all’obbligo di aggiornamento annuale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) da parte di tutti i soggetti tenuti alla relativa adozione:

L’art. 1, comma 8, della l. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che: «l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione». In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che l’organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. La sussistenza dell’obbligo in parola discende, dunque, dalla stessa natura del P.T.P.C. che, in quanto atto programmatorio, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della Performance (P.P.), col quale deve essere realizzato un collegamento effettivo e puntuale. Si tratta, in sintesi, di uno strumento dinamico, che si evolve con l’evolversi della struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione. 
Le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti, hanno adottato, sulla base del PNA del 2013, un primo piano 2014-2016 entro il 31 gennaio 2014 e molti di essi hanno aggiornato il PTPC adottando un nuovo piano con validità 2015-2017. Tale obbligo di aggiornamento, cioè di adozione di un PTPC con validità 2015-2017, vale per tutti i soggetti che non vi abbiano ancora provveduto. 
Tale piano tiene conto degli indirizzi contenuti nel PNA del 2013, ma anche delle specifiche situazioni di contesto esterno e interno nelle quali l’amministrazione si trova ad operare. Così, a mero titolo esemplificativo, si rammenta che, di anno in anno, il P.T.P.C. deve contenere le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell’attuazione; deve individuare le priorità di trattamento; deve dar conto degli esiti di verifiche e controlli effettuati (in particolare in relazione alle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, alla formazione di commissioni, alla assegnazione di uffici, allo stato di applicazione del Codice di comportamento); deve quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione, nonché indicare il numero di incarichi e aree oggetto di rotazione (per dirigenti e funzionari aree a rischio). 
L’attività di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione previste dal P.T.P.C., è, dunque, strumento strategico per la concreta realizzazione di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e, come tale, contenuto informativo fondamentale del Piano. 
Quanto alle modalità di aggiornamento, ferma restando le competenze del R.P.C. e dell’organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle proprie specificità, potrà ritenere di assolvere l’obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. precedente. Elemento di sicura attenzione, in occasione dell’aggiornamento, è la relazione annuale del R.P.C. i cui contenuti vanno adeguatamente considerati nel P.T.P.C. 
Al fine di rendere conoscibile l’evoluzione della strategia di contrasto alla corruzione, i P.T.P.C. relativi agli anni trascorsi vanno comunque pubblicati e resi consultabili nella apposita sezione di “amministrazione trasparente”. 
Quanto al PTPC da approvarsi entro il 31 gennaio 2016, con validità 2016-2018, le amministrazioni si dovranno attenere ai nuovi indirizzi del PNA 2015, che l’Autorità approverà entro il mese di ottobre del corrente anno. 
Posta la sussistenza dell’obbligo di aggiornamento, occorre ulteriormente precisare che la mancata adozione del PTPC 2015-2017 è sanzionabile ai sensi dell’art. 19, co. 5, dl. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 114. 
In relazione al termine e alle modalità di aggiornamento del P.T.T.I. e il suo coordinamento con il P.T.P.C., si rinvia a quanto indicato nelle Linee guida sulla trasparenza approvate con delibera n. 50 del 2013.

Anche l'opposizione e i cittadini per legge possono e devono partecipare alla predisposizione del documento per ottenere più trasparenza ed avere controlli più penetranti 

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DEGLI ENTI LOCALI: IL CASO DI SABAUDIA


Com'è noto da alcuni anni il Parlamento ed il Governo hanno preso di mira i tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche ed in particolare quelli degli enti locali. Dal 1° gennaio 2013 il tempo di pagamento in Italia è stato fissato a 30 giorni con il D.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Con la circolare n. 3 del 14 gennaio 2015 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha indicato le modalità di pubblicazione dei dati degli enti locali sui loro siti web. I tempi di pagamento dei Comuni italiani che nella media si trovano tra gli 80 e gli 85 giorni (Sabaudia è a 86,3), sono nettamente superiori a quelli europei e comunque al disopra del tempo massimo previsto dalla legge. Questi ritardi colpiscono pesantemente le imprese locali che spesso si reggono proprio sul Comune che quasi sempre rappresenta l'azienda maggiore del luogo. E' necessario che l'amministrazione intervenga per ridurre questi tempi anche perché dal 31° giorno scattano gli interessi moratori che ricadono sul bilancio del Comune e quindi sulla comunità, salvo eventuale accertamenti di responsabilità da parte di qualcuno.

sabato 11 luglio 2015

IL RILANCIO DEL LITORALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA. IL CASO DI SABAUDIA

La nuova Cabina di regia del mare della regione Lazio di recente ha reso disponibili alcune idee per una nuova centralità del mare e della sua economia al fine di mettere a regime un  settore che può rappresentare una delle chiavi per la ripresa economica del Paese. Per far questo l'Assessorato allo sviluppo economico e alle attività produttive della regione ha prodotto un documento con 23 punti individuati come strategici per lo sviluppo del nostro litorale (legalità anzitutto, trasparenza, nuovo regolamento regionale in sostituzione del n 11/2009, politiche ambientali, attuazione d'intesa con la conferenza Stato Regioni della direttiva Bolkestein, riequilibrio tra spiagge libere e in concessione, migliore accessibilità al mare, revisione delle tipologie delle spiagge: stabilimenti, spiagge libere con servizi, spiagge libere). Un primo passo è stato già fatto con la recente approvazione della L.R.8/2015 , di cui ho già parlato nei giorni scorsi. Dalla Tabella allegata al documento si rileva il numero delle concessioni demaniali, la superficie scoperta, il fronte mare, ecc.
Le misure unitarie dei canoni annui delle concessioni demaniali sono fissate annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che per l'anno 2015 ha provveduto con circolare n. 67 del 22 dicembre 2014. Per quanto riguarda Sabaudia si legge che, a fronte di un fronte mare totale del Comune di km.18,480 (di cui mt. 125 esclusi dalla delega) , vi sarebbero n. 22 concessioni per una superficie scoperta totale di 35.478,02 mq, una superficie coperta di mq 2004,84, per un fronte mare di 2.734,50. Ma leggendo il  rendiconto 2014 del Comune si apprende che questo litorale in concessione, che in questi giorni ospita migliaia di turisti avrebbe portato alle casse del Comune solamente € 2.501,18 (Risorsa 2030130) ed € 3.313,84 (Risorsa 3010170)  pari a complessivi € 5.815,02 per l'intero anno. E' evidente che andrebbero fatti anche più controlli dalla Polizia Locale e dalla Capitaneria di Porto per verificare il rispetto da parte dei concessionari delle aree assegnate  e da parte di chi affitta lettini e ombrelloni  delle persone che arrivano sulla spiaggia libera e vorrebbero trovare dei posti disponibili e non già occupati dagli ombrelloni.    Mentre il Comune poi introita molte altre somme dai parcheggi. E' evidente che il litorale di Sabaudia,  che è un Sito di Interesse Comunitario e perciò tutelato, debba essere gestito in maniera più rispettosa dell'ambiente, frenando l'antropizzazione e gli abusi edilizi, distribuendo i turisti in maniera più ragionata sul litorale, ecc. Ma la somma, a fronte del giro di affare esistente, appare davvero esigua e meritevole di approfondimenti in sede di bilancio di previsione 2015. 

I CONTROLLI INTERNI (INTERNAL AUDIT) NELL'ENTE LOCALE: TROPPO SPESSO INESISTENTI O INADEGUATI

Negli anni '90 i Parlamento avviò un processo di smantellamento dei controlli esterni sugli enti locali sostituendoli con quelli interni, basando questo ragionamento con l'autonomia degli enti e la responsabilizzazione degli amministratori. progressivamente, ma troppo spesso solo sulla carta, sono stati organizzati il Controllo di gestione, il Controllo strategico, il Controllo sulla qualità dei servizi, i Controlli di regolarità amministrativa e contabile, i Controlli sulle società partecipate ed infine il Controllo sugli equilibri finanziari. I recenti avvenimenti romani hanno messo a nudo la quasi totale inefficacia di detti controlli e l'inerzia di chi avrebbe dovuto provvedere. Leggendo le pagine del Piano Anticorruzione di molti Comuni leggiamo che il controllo sugli atti amministrativo viene fatto di norma su un campione pari al 5% del totale delle determinazioni; il che, dato che si tratto degli atti sui quali si basa la totalità della parte esecutiva dell'ente, appare un dato molto esiguo. Lo stesso dicasi per la parte relativa al controllo strategico che dovrebbe controllare lo stato di attuazione del programma di mandato e poi i controlli sulle partecipate che, dato lo stato in cui versa la maggioranza di esse non sembra che abbia avuto grande successo. Per quanto riguarda i controlli di qualità poi sono quasi del tutto ignorati e i cittadini che poi ne sono gli utenti, esclusi dal processo. Negli Stati Uniti l'Audit rappresenta uno dei primi doveri etici di ogni azienda ed ente locale e oramai così anche nel nord Europa. Ma in Italia? Ecco perché nel mio ultimo volume "Il Sindaco di tutti": Come gestire il comune per un successo durevole, ho dedicato un lungo capitolo ai controlli interni e a come rafforzarli. Basterà la "lezione" di Roma?

venerdì 10 luglio 2015

I lavori usuranti che danno diritto ad un collocamento anticipato alla pensione

Quando si pensa ai lavori usuranti crede che siano scomparsi quasi tutti, invece ce ne sono purtroppo ancora molti. La riforma delle pensioni della Fornero a suo tempo non ha toccato le Forze Armate ed i Corpi equiparati. La disciplina sull’accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, è stata completamente revisionata nel corso del 2011 (decreti 67 e 214). A partire dall’anno 2012 sono stati modificati i requisiti di accesso al beneficio. Personalmente penso che il Presidente dell'INPS possa ancora fare ancora molto per riordinare veramente tutta la materia in maniera più realistica. Per quanto riguarda i lavori usuranti sono i requisiti sono i seguenti:
REQUISITO SOGGETTIVO
Possono esercitare, a domanda, il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, le seguenti tipologie di lavoratori dipendenti:
lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti:
lavoratori impegnati nelle seguenti mansioni particolarmente usuranti:
"Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;
“lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
“lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
“lavori in cassoni ad aria compressa”;
“lavori svolti dai palombari”;
“lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
“lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
“lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuamente all’interno di spazi ristetti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
“lavori di asportazione dell’amianto”: mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.
lavoratori notturni che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno, con le seguenti modalità:
lavoratori a turni, che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore, comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero minimo di giorni lavorativi annui non inferiore a 78 per coloro che perfezionano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 giugno 2009, e non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ovvero i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro gestita dall’Inail, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato da misurazione di tempi, sequenze di postazioni, ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
conducenti di veicoli pesanti, di capienza complessiva non inferiore ai nove posti compreso il conducente, adibiti a servizi pubblici di trasporto.
REQUISITO OGGETTIVO
Il beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari:
ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.
Per l’individuazione del periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa:
si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
se il richiedente ha cessato l’attività lavorativa prima del 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa;
se il richiedente svolge attività lavorativa al 31.12 dell’anno maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti il 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti;
si considerano i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
si considerano i periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo.
Per l’individuazione del periodo dei 7 anni di svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti:
si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
si tiene conto dei periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente.
Tale periodo:
si deve collocare entro il periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
deve comprendere l’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (nell’anno di maturazione dei requisiti occorre aver svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante); può non essere continuativo.

CAMPAGNA PER IL RISPETTO DELL'ORDINANZA COMUNALE SULLE DEIEZIONI CANINE

Come già ricordato il mese scorso, con Ordinanza n. 8 del 15 aprile 2008 è stato, tra l'altro,  imposto l'obbligo ai padroni dei cani di raccogliere le deiezioni dei loro animali e di gettarle in appositi porta rifiuti. Nonostante gli anni passati, solo alcune persone rispettano questa ordinanza e molti marciapiedi del centro rappresentano un triste esempio ed un rischio per chi vi si avventura nelle ore serali...Poiché non risulta che vengano fatte molte multe ai trasgressori, ancora una volta occorre far da soli, così ho provato a predisporre un cartello che può essere apposto nei luoghi ove alcuni c.d. padroni portano a defecare i loro pets (talora grandi quasi quanto un cavallo), così , chi vuole, può riprodurlo e attaccarlo sperando che possa servire da deterrente verso gli incivili..... 

LA DELIBERAZIONE N.75/2015 DELLA GIUNTA MUNICIPALE INDIVIDUA A TITOLO SPERIMENTALE LE AREE DESTINATE AD OSPITARE GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E I CIRCHI

Con la deliberazione n. 75/2015 la Giunta comunale è andata a modificare per l’ennesima volta, in le aree dove ospitare gli spettacoli viaggianti ed in particolare i circhi, modificando le scelte fatte in precedenza. Meraviglia che a distanza di tanti anni dalla L. 337/1968 ci si trovi ancora in questa situazione e che si decida di operare in via provvisoria e sperimentale peraltro senza indicare quali sono i motivi della scelta di utilizzare l’area ubicata tra l’eucalipteto e altri terreni con accesso su via Conte Rosso ed i siti antistanti via delle Mimose. Le aree individuate, in base al vigente Piano regolatore hanno una destinazione urbanistica ben precisa, che a mio avviso non consente l’utilizzo prescelto. In particolare la zona dell’eucalipteto risulterebbe classificata a verde pubblico e riveste un particolare pregio ambientale che rischierebbe di essere distrutto per sempre con la collocazione di un circo e di tutti gli automezzi necessari per il suo funzionamento. L’area prescelta è inoltre vicinissima al Santuario della Sorresca, una zona di grande pregio storico, paesistico e naturalistico ed è stata prescelta da moltissimi anni da una colonia di “gruccioni” per la loro riproduzione. Meraviglia che per questa scelta non sia stato acquisito il parere dell’Ente Parco, sempre così sollecito su questi temi. La viabilità della zona è molto difficile, non ci sono parcheggi ed è prossima al Punto di Primo Intervento della ASL con frequenti uscite delle ambulanze. A ciò si aggiunga che la recente classificazione in zone acustiche (Deliberazione Commissariale n. 35/2013) del territorio comunale non consente attività rumorose in quelle aree, per cui l’atto appare in contrasto anche con detto provvedimento. Due parole infine sulle sperimentazioni, termine questo sempre più spesso utilizzato in Comune per fare delle scelte facendole passare per provvisorie o peggio per dargli una valenza quasi scientifica, benché poi nessuno sappia cosa si vuole ricercare ma soprattutto senza relazionare poi in merito ai risultati attesi ed ottenuti.

giovedì 9 luglio 2015

LA LEGGE REGIONALE N.8/2015 SUL TURISMO E IL DEMANIO MARITTIMO RICHIEDERA' MOLTA ATTENZIONE PER LA SUA APPLICAZIONE ALL'INTERNO DEL PARCO

Gran parte delle spiagge pontine sono LIBERE. Tuttavia alcuni operatori turistici, hanno la possibilità di noleggiare ombrelloni e lettini creando così occupazione e offrendo un servizio ai turisti, la legge però impone agli operatori di occupare la spiaggia con una postazione, solo all'arrivo del cliente. In realtà la stragrande maggioranza degli operatori alle prime luci dell'alba occupano le prime file creando un vero e proprio stabilimento abusivo, lasciano sui lettini teli da mare per simulare l'avvenuto noleggio ed eludere quindi eventuali controlli o addirittura, in accordo con il cliente, producono relativa ricevuta in anticipo. Chi non intende usufruire di questo servizio, pur arrivando in spiaggia prestissimo, è costretto a trovare posto dove capita, nelle ultime file, nonostante la maggior parte delle postazioni siano ancora deserte in attesa dell'arrivo dei clienti di questi signori che si ritengono proprietari del demanio. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 4103, del 6 agosto 2013 ha affermato che la semplice autorizzazione al noleggio di attrezzature balneari sulla spiaggia libera, non può sostituire il titolo concessorio; tale titolo potrebbe essere rilasciato, ricorrendone le condizioni e previo l’esperimento di un confronto competitivo, solo sulla base delle nuove previsioni del piano di utilizzazione della spiaggia. A ciò si aggiunga che in alcuni casi è stata autorizzata l'attività di noleggio da terreni privati, senza garantire alcuna servizio di sicurezza in mare alle persone che si trovano in quella parte dell'arenile, il che può essere fonte di gravissimi rischi per i bagnanti. A suo tempo l'allora Presidente dell'Ente Parco del Circeo Gen.Bellassai espresse parere contrario a queste attività, mentre successivamente è stata modificata tale posizione. Ora la recente Legge regionale del Lazio n. 8/2015 modificherà notevolmente la materia prevedendo anche l'applicazione della famosa Direttiva Bolkenstein della UE e grazie ad essa dovrà essere emanato un nuovo PUA sulla base delle Linee Guida che emanerà la Regione. Mi auguro che queste tengano presente la tipicità delle aree contenute all'interno del Parco del Circeo onde evitare l'eccessiva antropizzazione della duna per un eccessivo consumo dal punto di vista turistico. Il nuovo PUA potrebbe essere anche l'occasione per riaprire i famosi varchi e rendere accessibile la spiaggia in alcune aree dove di fatto è precluso l'accesso, oltre che razionalizzare la distribuzione delle varie attività, facendo in modo che corrispondano alle passerelle (onde evitare l'indiscriminato attraversamento della duna) e che non ce ne siano più di una per ogni accesso.


La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione n. 21 del 4 giugno scorso a seguito di una richiesta di parere sui diritti di rogito dei segretari comunali ha sancito quanto segue: 
“ Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. 9 Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.

La previdenza complementare della Polizia Locale all'attenzione della Corte dei Conti



La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 4 giugno scorso, a seguito di richiesta della sezione dell'Emilia e Romagna ha espresso il seguente parere (deliberazione n 22/2015) : “Le somme accantonate a titolo di previdenza complementare per la polizia municipale debbono essere incluse nella spesa del personale oggetto di contenimento ai sensi dell’art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mentre vanno escluse dal calcolo del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti di cui all’art. 9, commi 1 e 2 bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. 

mercoledì 8 luglio 2015

WELFARE: PROSEGUE IN COMMISSIONE ALLA REGIONE LAZIO L'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Prosegue da parte della VII Commissione del Consiglio regionale del Lazio l'esame dell'articolato della proposta di legge n. 88 del 16 ottobre 2013 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", di iniziativa della Giunta regionale. Al termine seduta del giorno 7 luglio è stato licenziato all'unanimità l'articolo 4, riguardante gli obiettivi che si pone la nuova legge, per il quale erano stati presentati complessivamente 86 emendamenti. Nei giorni seguenti proseguirà l'esame degli altri articoli. Mi auguro che prima della sosta estiva il Consiglio possa completare l'iter della proposta di legge per la quale è forte l'attesa da parte dei cittadini e degli operatori.