martedì 30 marzo 2021

LA PROVINCIA DI LATINA HA BISOGNO A LATINA DI UN OSPEDALE DI 700 LETTI PER GARANTIRE IL DEA DI II LIVELLO E PER OSPITARE ADEGUATAMENTE LE ATTIVITA' DELL'UNIVERSITA' - SI APPROVI IL PROGETTO DI ANCE LATINA

La regione Lazio, accogliendo le numerose proposte per realizzare un nuovo ospedale a Latina,  su un proprio terreno in via della Chiesuola (Borgo Piave), ha previsto un finanziamento di 300 mln.
Con deliberazione 10 dicembre 2020, n. 1384 la direzione generale dell’Azienda USL Latina ha indetto una selezione per la redazione di uno Studio di fattibilità per il nuovo ospedale di Latina ai sensi dell’art. 14, comma 1 del DPR 207 del 2010.
Successivamente con deliberazione del 28 dicembre 2020, n. 1511 il direttore generale dell’Azienda USL Latina ha accettato dall’Associazione Nazionale Costruttori edili di Latina la donazione del progetto per la costruzione del “Nuovo Ospedale Pontino” che, da quanto risulta dai comunicati stampa relativi alla presentazione dell’evento, dovrebbe avere la disponibilità di 700 posti letto.
Ma di recente, con la deliberazione 10 febbraio 2021, n. 266 il direttore generale f.f. dell’Azienda USL Latina ha inteso affidare un incarico esterno al fine di rimodulare il predetto progetto al fine di ricondurlo al numero di 524 posti letto deliberato dalla regione (DCA 257 del 2017).
Se si vuole fare un nuovo ospedale in provincia occorre pensare ad adeguare i posti letto presenti (in totale rispettando lo standard di 3 posti letto ogni mille abitanti nella provincia, fissato dal DM 70 del 2015 ne servirebbero 1.728, mentre ora tra p.l. pubblici e privati accreditati sono solamente 1.239 (relazione sulla performance della ASL Latina 2019), di cui 433 all’ospedale di Latina anziché 524.
A questo si deve aggiungere che l’ospedale di Latina è stato dichiarato dalla regione sede di DEA di II livello e che da anni lo stesso è sede della facoltà di medicina della “Sapienza” il che comporta obbligatoriamente una lunga serie di reparti e servizi con adeguata dotazione di posti letto.
Nella relazione tecnico-amministrativa allegata agli atti della ASL non si rinvengono dati epidemiologici o del Registro Nazionale delle Cause di Morte (RENCAM) a sostegno della proposta.
Nonostante l’importanza dell’argomento, l’ex direttore generale dell’azienda USL Latina non ha sentito la necessità di organizzare un dibattito pubblico (art.22 del D.lgs 50/2016); né ci sono indicazioni sulla futura destinazione dell’immobile che attualmente è sede dell’ospedale.
La carenza di posti letto di specialità in provincia di Latina è fonte di lunghe liste di attesa per i ricoveri di elezione con conseguente fuga dei pazienti verso altre aziende del Lazio, ma soprattutto di altre regioni con conseguente danno a causa dei costi della mobilità passiva per non parlare dei costi out of pocket o dell’abbandono delle cure da parte di chi non può permettersi di andare altrove.
A ciò dobbiamo aggiungere anche l’allungamento dei tempi di accesso e di attesa ai Pronto Soccorso prima che si liberi un posto letto, con immagini che hanno occupato più volte le prime pagine della stampa negli ultimi anni.
Inoltre, come dimostrato dall’epidemia una dotazione adeguata di posti letto è necessaria.
Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, in corso di approvazione da parte del Governo italiano, consentirà di disporre di ulteriori fondi europei parte dei quali destinati proprio alle infrastrutture sanitarie.
A tutto ciò si deve aggiungere che il nuovo ospedale si troverà su una strada secondaria (via delle Chiesuola) e lontano dal centro cittadino creando difficoltà specialmente per le persone anziane.
Inoltre la delocalizzazione del Pronto Soccorso (distante oltre dieci minuti dall'attuale sede dell'ospedale) renderà più difficile il rispetto dei tempi per raggiungerlo da molti Comuni dell’hinterland il che potrà essere fonte di problemi anche per le “reti tempo dipendenti”, per cui dovrà essere rivisto tutto il Sistema dell’emergenza sanitaria territoriale.
Problemi  potranno esserci anche nel caso di maxiemergenze.
Ma la cosa più grave sarà che nel centro della città rimarranno solo delle case di cura.
In merito a quanto sopra nei giorni scorsi ho richiesto alla Regione e alla nuova direttrice generale dell’Azienda USL Latina di voler intervenire al fine di riesaminare la questione e di mantenere una dotazione di n. 700 posti letto per il nuovo presidio ospedaliero.

venerdì 19 marzo 2021

L'INCIDENZA DELL'EPIDEMIA COVID-19 NEL LAZIO



L'andamento dell'epidemia nel Lazio spesso non è molto chiaro; ci ha pensato il Dipartimento di epidemiologia del SSR della Regione Lazio a fornire una indicazione dell'incidenza dei casi per ciascun Comune.
Per avere maggiori dati:  DEP LAZIO 

 

giovedì 18 marzo 2021

ARRIVANO I SOLDI PER I CAREGIVER FAMILIARI MA MOLTE REGIONI E MOLTISSIMI COMUNI ANCORA NON HANNO APPROVATO PROGETTI PER RICONOSCERE UN CONTRIBUTO MENSILE


Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2020: si è provveduto al riparto delle risorse assegnate alla Regione Lazio del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020, legge 27 dicembre 2017, n.205.
Pertanto, con determinazione n. G02414 in data  5 marzo 2021 la dirigente responsabile della Direzione regionale Inclusione sociale ha provveduto all' accertamento in entrata dell'importo complessivo pari ad euro 6.230.297,18 sul capitolo di entrata 228134 esercizio finanziario 2021.
Ora si attende il riparto di detta somma.
Nel frattempo prosegue nel Consiglio regionale della Regione Lazio l'iter per l'esame di ben tre proposte di legge che mirano al riconoscimento del ruolo dei caregiver familiari:
n. 230 in data 6 agosto 2020 del consigliere Ciani ed altri;
n. 233 in data 6 agosto 2020 del consigliere Mattia ed altri 
n. 151 in data 13 ottobre 2020 del consigliere Simeone ed altri
Secondo quanto stabilito dal comma 255 dell’art. 1 della legge di bilancio dello Stato per l’esercizio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205) si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 76/2016, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
Solamente alcune Regioni(ad esempio l'Emilia e Romagna con la L.R. n.2 del 2014)  e Comuni hanno già approvato dei progetti per riconoscere un contributo mensile a favore di caregiver familiari che si prendono cura di una persona con disabilità gravissima (come definita dal DM 26 settembre 2016). I benefici vengono erogati in accordo con il Piano di Assistenza Individuale.

mercoledì 10 marzo 2021

UNA SENTENZA DEL TAR TOSCANA ANNULLA LA PROROGA DA PARTE DEL COMUNE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME AVENTI FINALITA' TURISTICO RICREATIVE


Com'è noto le concessioni demaniali marittime sono divenute un terreno di scontri legali ad alto livello.
Il caso più recente è quello del Comune di Piombino che con determinazione dirigenziale del 21 maggio 2020, n. 408, avente per oggetto "Concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative. Legge 30/12/2018, n. 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 684.Determinazione in esecuzione delle disposizioni legislative per l'estensione della scadenza al 31/12/2033", ha ritenuto di adottare un atto meramente esecutivo della proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, di cui all’articolo unico, commi 682 e ss., l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Un privato cittadino ha segnalato la determinazione all'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato la quale ha fatto presente al Comune che avrebbe dovuto disapplicare la legge richiamata alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Europea (C-458/14 e C-67/15).
Poiché il Comune ha confermato la propria posizione contro detto provvedimento l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha presentato ricorso al TAR della Toscana.
Il Collegio giudicante (TAR Firenze, Sez. II) ha argomentato quanto segue:
Come è noto, prima ancora della nota sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 (in cause riunite C-458/14, Promoimpresa S.r.l. e C-67/15, Mario Melis e altri), la giurisprudenza aveva già largamente aderito all’interpretazione dell’art. 37 cod. nav. che privilegia l’esperimento della selezione pubblica nel rilascio delle concessioni demaniali marittime, derivante dall’esigenza di applicare le norme conformemente ai principi comunitari in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, di imparzialità e di trasparenza, sanciti dalla direttiva 123/2016, essendo pacifico che tali principi si applicano anche a materie diverse dagli appalti, in quanto riconducibili ad attività, suscettibile di apprezzamento in termini economici.
In tal senso si era espresso, già da tempo risalente, il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabili i detti principi “anche alle concessioni di beni pubblici, fungendo da parametro di interpretazione e limitazione del diritto di insistenza di cui all' art. 37 del codice della navigazione”, sottolineandosi che “la sottoposizione ai principi di evidenza trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima si fornisce un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione”(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 gennaio 2005 n. 168 e, nello stesso senso, in epoca più recente Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017 n. 394).
Detti principi sono stati riaffermati dalla Corte di Giustizia UE, nella nota sentenza Sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ad avviso della quale “L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”.
Da tale sentenza, si desume che la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare.
La Corte di Giustizia, più specificamente, chiamata a pronunciarsi sulla portata dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (cd. Bolkestein) del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), ha affermato, in primo luogo, che le concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo rientrano in linea di principio nel campo di applicazione della suindicata direttiva, restando rimessa al giudice nazionale la valutazione circa la natura “scarsa” o meno della risorsa naturale attribuita in concessione, con conseguente illegittimità di un regime di proroga ex lege delle concessioni aventi ad oggetto risorse naturali scarse, regime ritenuto equivalente al rinnovo automatico delle concessioni in essere, espressamente vietato dall’art. 12 della direttiva.
In secondo luogo, la Corte di giustizia ha affermato che, per le concessioni alle quali la direttiva non può trovare applicazione, l’art. 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) osta a una normativa nazionale, come quella italiana oggetto dei rinvii pregiudiziali, che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico ricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentino un interesse transfrontaliero certo.
Pertanto, in seguito alla soppressione, in ragione delle disposizioni legislative sopra richiamate, dell’istituto del “diritto di insistenza”, ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, l’amministrazione che intenda procedere a una nuova concessione del bene demaniale marittimo con finalità turistico-ricreativa, in aderenza ai principi eurounitari della libera di circolazione dei servizi, della par condicio, dell’imparzialità e della trasparenza, ai sensi del novellato art. 37 cod. nav., è tenuta ad indire una procedura selettiva e a dare prevalenza alla proposta di gestione privata del bene che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e risponda a un più rilevante interesse pubblico, anche sotto il profilo economico.
A fronte dell’intervenuta cessazione del rapporto concessorio, come sopra già evidenziato, il titolare del titolo concessorio in questione può vantare un mero interesse di fatto a che l’amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di alcun obbligo di proroga ex lege o da parte dell’amministrazione.
Ne deriva che l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounitario, come già stabilito dal Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874, con riferimento, sia alle proroghe disposte dall'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e dall'art. 34-duodecies, d.l. 179/2012, e, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'art. 1, comma 547, l. 24 dicembre 2012, n. 228, sia alla proroga legislativa automatica delle concessioni demaniali in essere fino al 2033, disposta dall’articolo unico, comma 683, l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Di talché, come chiaramente statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza appena citata, la proroga legale delle concessioni demaniali in assenza di gara “non può avere cittadinanza nel nostro ordinamento”.
Nel caso di specie, deve dunque trovare applicazione la Direttiva 2006/123/CE (c.d. “Direttiva Servizi”), il cui art. 12 prevede chiaramente che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento» (par. 1) e che, in tali casi, «l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami» (par. 2).
Tale Direttiva è espressiva di norme immediatamente precettive – in particolare, sotto il profilo della precisa e puntuale “norma di divieto” che si rivolge, senza che occorra alcuna disciplina attuativa di sorta da parte degli Stati membri, a qualunque ipotesi (tanto più se generalizzata e incondizionata come nel caso di specie) di proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di procedura di selezione tra i potenziali candidati. E rispetto a tale “norma di divieto”, indiscutibilmente dotata di efficacia diretta, il diritto interno è necessariamente tenuto a conformarsi.
Invero, come chiarito dalla recente sentenza del Consiglio di Stato n. 7874 del 2019 cit., a fronte di una disposizione interna contrastante con l’ordinamento comunitario “la non applicazione della disposizione interna contrastante con l'ordinamento comunitario costituisce un potere-dovere, per il giudice, che opera anche d'ufficio (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 28 febbraio 2018 n. 1219 e, prima ancora, Corte Casss., 18 novembre 1995 n. 11934), al fine di assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie, aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri. Infatti la pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia crea l'obbligo del giudice nazionale di uniformarsi ad essa e l'eventuale violazione di tale obbligo vizierebbe la sentenza secondo la disciplina dell'ordinamento interno e, al contempo, darebbe luogo a una procedura di infrazione nei confronti dello stato di cui quel giudice è organo (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2019 n. 2890).
Tale dovere sussiste indipendentemente dal fattore temporale e quindi dalla mera circostanza che la norma interna confliggente sia precedente o successiva a quella comunitaria (cfr. Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77).
Allo stesso modo, le statuizioni della Corte di Giustizia, le quali chiariscono il significato e la portata di una norma del diritto dell'Unione, possono e devono essere applicate anche a casi diversi rispetto a quelli oggetto del rinvio, aventi le stesse caratteristiche di quello che ha dato origine alla decisione della Corte (cfr. Corte Cost., ord. 23 giugno 1999 n. 255 e 23 aprile 1985 n. 113; Cass., Sez. I, 28 marzo 1997 n. 2787).
Occorre poi rammentare, in particolare con riferimento al caso qui in esame, che è ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario (cfr., pressoché in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072, ma a partire da Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 232, e in sede europea da Corte di Giustizia della Comunità europea, 22 giugno 1989, C- 103/88 Fratelli Costanzo, nonché Corte di Giustizia dell'Unione europea 24 maggio 2012, C-97/11 Amia).
Qualora, pertanto, emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto eurounitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma eurounitaria di riferimento), salvo valutare la possibilità di trarre dall'ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018 n. 1342)”.
Tali principi, tutti pienamente condivisi dal Collegio, costituiscono ormai stabili acquisizioni della giurisprudenza amministrativa e sono stati di recente unanimemente ribaditi, in cause aventi analogo oggetto, da: T.A.R. Pescara, n. 40/2021; T.A.R. Salerno, n. 265/2021, T.A.R. Catania, n. 505/2021; T.A.R. Veneto n. 218/2020.
Peraltro, anche la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 10 del 29 gennaio 2021, in relazione ad una norma di legge regionale che prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime già esistenti, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, affermando fra l’altro, che tale meccanismo di rinnovo sottrarrebbe le concessioni “alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza… per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore dei precedenti titolari. Un effetto, come poc’anzi rammentato, già più volte ritenuto costituzionalmente illegittimo da questa Corte”.
I controinteressati deducono inoltre che la Direttiva non sarebbe applicabile a concessioni sorte prima della scadenza del termine per la sua trasposizione. Tale argomentazione è però infondata. Infatti, innanzitutto, la determinazione qui impugnata n. 408/2020, nel dare attuazione alla disciplina di cui ai commi 682 e 683 della l. n. 145/2018, non distingue tra concessioni sorte prima o dopo il suddetto termine ma è riferita a tutte le concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore della l. n. 145/2018. In ogni caso, l’applicabilità della Direttiva europea non può dipendere dall’epoca del rilascio concessioni, dovendo trovare applicazione il principio tempus regit actum, e dovendo il provvedimento amministrativo di proroga essere esaminato alla luce della disciplina anche eurounitaria vigente (cfr. T.A.R. Pescara, n. 40/2021).
Dunque, una volta accertato che le concessioni in esame rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, è possibile affermare che - come sancito dalla citata sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 - il rilascio delle stesse è necessariamente subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Deve pertanto ritenersi che la proroga disposta dall’Amministrazione resistente e la conseguente decisione di non dar corso alla procedura comparativa, siano state disposte in aperta violazione del divieto di applicazione dell’art. 1, commi 682 e 683 della legge n. 145 del 2018.
Per tali ragioni il TAR ha ritenuto che la determina impugnata sia illegittima e l'ha annullata con sentenza n. 363 pubblicata l'8 marzo 2021.

sabato 6 marzo 2021

MA LA REGIONE AVRA' VALUTATO L'OPERATO PRESSO LA ASL LATINA DEL DOTT. CASATI PRIMA DI PROPORLO PER UN NUOVO INCARICO?


Alla scadenza del contratto il direttore generale dell'Azienda USL Latina dott. Casati ha lasciato l'incarico ed ora è a casa ad attendere un nuovo incarico. Ma la valutazione sul suo operato di questi anni è stata fatta? Le disposizioni vigenti prevedono infatti che trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del sindaco o della Conferenza dei sindaci di cui all’articolo 3, comma14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, in base al quarto comma del predetto art. 2 del d.lgs 171 del 2016, la regione deve procedere alla valutazione del suo operato tenendo conto:
a) del raggiungimento di obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento all’efficienza, all’efficacia, alla sicurezza, all’ottimizzazione dei servizi sanitari e al rispetto degli obiettivi economico-finanziari e di bilancio concordati, avvalendosi anche dei dati e degli elementi forniti dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali;
b) della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, anche attraverso la riduzione delle liste di attesa e la puntuale e corretta trasmissione dei flussi informativi ricompresi nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e dell’appropriatezza prescrittiva;
c) degli obblighi in materia di trasparenza, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;
d) di tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legislazione vigente.
Il commissario della regione Lazio con DCA U00155 del 18 aprile 2019 aveva assegnato ai direttori generali delle aziende sanitarie gli obiettivi per l’anno 2019, poi confermati anche per l’anno 2020 con il DCA U00469 del 13 novembre 2019:
1.1) Pareggio del bilancio: questo obiettivo è stato raggiunto, ma a che prezzo! La regione aveva finanziato i vari tipi di assistenza secondo le percentuali fissate nel Patto della salute e per la prevenzione era stato previsto il 5% mentre nel consuntivo del 2019 (quello del 2020 ancora non è stato approvato) troviamo una spesa solamente di € 31.087.280 pari al 3% della spesa totale anziché il 5% per cui si è risparmiato proprio nel settore più delicato ed esponendo i cittadini a rischio. Ma anche le spese di manutenzione sono state molto contenute lasciando che molte strutture rimanessero prive di interventi con conseguente grave degrado. 
1.2) tempi di pagamento: secondo quanto pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente nel 2020 la tempestività dei pagamenti sarebbe stata finalmente portata dai 297 giorni del 2012 ad un solo giorno nel 2020.  
2) Tempi di attesa: sono consultabili sullo speciale sito della regione TDA i tempi di attesa della ASL Latina che vedono costantemente in rosso (cioè superiori al limite consentito) numerosi accertamenti diagnostici (TAC, Ecografie, ecc.);
3) La spesa farmaceutica convenzionata è stata finalmente ricondotta entro i limiti di legge, ma quella ospedaliera li supera grandemente;
4.1) La prevenzione: l'adesione agli screening oncologici è inferiore a quella attesa come si può rilevare dalla Relazione sulla Performance 2019 (ultima pubblicata, pag. 11) in quanto lo screening della mammella è al 44%, lo screening della cervice uterina al 41% e lo screening del colon retto al 33%.
4.2) La vaccinazione MPR  (morbillo, parotite e rosolia) è arrivata al 96,2% (ma nel 2018 era al 93,9%)
5.1) Accessi e permanenza al pronto soccorso:  le foto con le file delle ambulanze al Pronto Soccorso di Latina occupano spesso le prime pagine dei quotidiani locali e ci sono spesso persone anche anziane che attendono giorni per un ricovero  (questo già prima dell'epidemia); sul sito PS Accessi in tempo reale messo a disposizione della regione è possibile rilevare purtroppo i tempi di attesa presso i quattro ospedali della provincia di Latina  
5.2) Completezza delle Schede di Dimissione Ospedaliera: non si hanno elementi di valutazione essendo atti interni;
5.3) Gestione dei ricoveri per frattura del femore:  dal Programma Nazionale Esiti 2020 si apprende che il DM 2 aprile 2015 n. 70 indica per questa tipologia di casistica una soglia minima di 75 interventi annui per struttura complessa. Nell’ultimo anno di valutazione, delle 690 strutture che hanno praticato chirurgia su pazienti con frattura del femore, 426 (61,7%) hanno raggiunto la soglia indicata, coprendo circa il 96% del volume complessivo registrato nel 2019. Permangono tuttavia 171 strutture (24,8%) con volumi di attività ben al di sotto della soglia indicata dal DM 70/2015. Nella relazione sulla performance non si rinvengono dati relativi all'azienda USL Latina, mentre quelli presenti sul sito dell'AGENAS risalgono al 2015. Lo stesso dicasi per quanto riguarda i parti cesarei.
5.4) Autosufficienza del sangue e suoi derivati : fino allo scoppio dell'epidemia la risposta era positiva anche grazie alla preesistente rete dei donatori della provincia;
5.5) Degenza ospedaliera: la rete ospedaliera provinciale non rispetta lo standard  del 3x1000 previsto dal DM 70 del 2015 in quanto in base ai dati della regione sarebbero solo 1.466 pari al 2,26x1000, ma di fatto in base ai dati della ASL i posti letto degli ospedali pubblici anziché essere 882 sono solo 786 più 48 a gestione universitaria presso l'ICOT;  è in questa situazione che l'azienda ha affrontato l'epidemia.      
6.1) Monitoraggio dello stato di attuazione del processo edilizio: la questione del nuovo ospedale di Formia è emblematica:  il 21 maggio 2020 è stato presentato lo studio di fattibilità, ma da quella data non risulta che sia stato fatto nulla benché il tempo di consegna annunciato sia stato quello del dicembre 2023. La casa della salute di Sabaudia che avrebbe dovuto essere aperta entro il 31 dicembre 2020 è ancora in attesa che si inizino i  lavori. 
7.1) Aumento della copertura dell'assistenza domiciliare per la popolazione anziana non autosufficiente: nella relazione sulla performance 2019 non viene evidenziato nulla su questo punto. L'assistenza distrettuale della ASL è inadeguata e in particolare ,'assistenza domiciliare è carente. Le Case della Salute che potrebbero essere il punto di riferimento sono ancora quasi tutte sulla carta dato che allo stato sono attive solo quella di Sezze e quella di Aprilia, mentre quella di Priverno, inaugurata a maggio 2019 è ancora chiusa e quella di Sabaudia che in base al Piano di Rientro approvato con DCA U00081 del 2020 come già accennato non ha rispettato il temine per cui la regione risulta inadempiente rispetto ad uno degli obiettivi fissati nel Piano di rientro..
8.1) Ottimizzazione delle attività di identificazione dei potenziali donatori di organo: non si rinviene alcuna notizia su questo punto nella Relazione sulla Performance, benché si tratti di un obiettivo assegnato alla direzione generale. 
8.2) Incremento della donazione di tessuti: nella relazione sulla Performance 2020 non c'è traccia neanche su questo argomento.
A tutto ciò si deve aggiungere la nota vertenza relativa alla cosiddetta "trasformazione" dei Punti di Primo Intervento in Punti di Assistenza Territoriale che ha costretto molti sindaci e comitati di cittadini a manifestare più volte e poi a presentare ricorso al TAR del Lazio.  
Senza dubbio il dott. Casati avrà fatto un'altra relazione più esauriente rispetto a quella sulla performance in merito a tutti gli obiettivi assegnatigli, ma non risulta che sia stata pubblicata. 
Peccato, anche la trasparenza avrebbe potuto essere migliore.
Complessivamente non sembra i risultati attesi siano stati raggiunti per cui, come cittadino non posso esprimere una valutazione positiva.



   

PERDURA LA PRESENZA DEI PESTICIDI NELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Su questo blog mi sono occupato a più riprese negli ultimi dieci anni del problema dell'uso dei fitofarmaci (dai più definiti pesticidi) nell'agricoltura intensiva.
Il problema è particolarmente grave quando questo avviene in un'area protetta come quella del parco del Circeo e in quelle viciniori.
I dati del Rapporto 2020 dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativi agli anni 2017-2018  ci dicono che dal 2011 la frequenza nei campioni di rilevazione è aumentata anche grazie allo sforzo di ricerca del numero di sostanze e di campioni.
Le indagini che hanno riguardato 4.775 punti di campionamento e 16.962 campioni; nelle acque
superficiali sono stati trovati pesticidi nel 77,3% dei 1.980 punti di monitoraggio, in quelle sotterranee nel 32,2% dei 2.795 punti. Le concentrazioni misurate sono in genere frazioni di μg/L (parti per miliardo), ma gli effetti nocivi delle sostanze si possono manifestare anche a concentrazioni molto basse. Sono state cercate complessivamente 426 sostanze e ne sono state
trovate 299. Gli insetticidi sono la classe di sostanze più rinvenute, a differenza del passato, quando erano gli erbicidi.
Sono alcuni dei dati emersi dal Rapporto nazionale pesticidi nelle acque dell’Ispra, disponibile oggi sul sito dell’Istituto (www.isprambiente.gov.it). Il Rapporto è il risultato di un complesso lavoro che vede la collaborazione di tutte le componenti del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, predisposto dall’Ispra sulla base delle informazioni trasmesse da Regioni e Province autonome, che attraverso le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente effettuano le indagini sul territorio e le analisi di laboratorio. 
Dal comunicato stampa dell'ISPRA si apprende che le informazioni su cui è costruito provengono da indagini svolte a livello regionale, che scontano importanti disomogeneità e non consentono agevolmente un confronto diretto tra diverse aree territoriali. Differenze significative, infatti, ci sono nella densità della rete di monitoraggio, nelle prestazioni dei laboratori che operano spesso con diverse capacità di analisi; il numero delle sostanze cercate, infine, varia sensibilmente da regione a regione. Occorre quindi tener conto di questi fattori e distinguere tra l’elevata qualità di indagine - che porta e numerosi rilevamenti, anche se talvolta a livelli di concentrazione molto bassi - rispetto ad una inferiore che non rileva la presenza dell’inquinante a concentrazioni anche significative con migliore capacità di analisi.
In questo contesto, alcuni livelli di contaminazione, come in passato, risultano più diffusi nella pianura padano-veneta. Questo dipende, oltre che dalle intense attività in agricoltura e dalla particolare situazione idrologica dell’area, anche dal fatto che le indagini sono generalmente più efficaci nelle regioni del nord. Va detto che in questa edizione del Rapporto sono presenti i dati di tutte le Regioni, e anche in zone dove prima non evidenziata, emerge ora una significativa presenza  di pesticidi nelle acque.
Altri dati emersi: nelle acque superficiali, 415 punti di monitoraggio (21% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti ambientali. Le sostanze che più spesso hanno determinato il superamento sono gli erbicidi glifosate e il suo metabolita AMPA, il metolaclor e i fungicidi dimetomorf e azossistrobina; nelle acque sotterranee, 146 punti (il 5,2% del totale) hanno concentrazioni superiori ai limiti. Le sostanze più rinvenute sopra il limite sono: gli erbicidi glifosate e AMPA, il bentazone e i metaboliti atrazina desetil desisopropil e i fungicidi triadimenol, oxadixil e metalaxil.
Le vendite di prodotti fitosanitari nel 2018 sono state pari 114.396 tonnellate; dal 2009 al 2018 si è verificata una sensibile diminuzione delle quantità messe in commercio, indice di un minore impiego delle sostanze chimiche in agricoltura, dell’adozione di tecniche di difesa fitosanitaria a minore impatto e dell’aumento dell’agricoltura biologica. Nello stesso periodo c’è stato, apparentemente in controtendenza, un aumento della diffusione territoriale della contaminazione che interessa quasi tutte le regioni, soprattutto dovuto alla maggiore copertura ed efficacia dei monitoraggi. Nelle acque superficiali la percentuale di punti con presenza di pesticidi è aumentata di circa il 25%, in quelle sotterranee di circa il 15%. 
I dati evidenziano come in passato la presenza di miscele nelle acque; con un numero medio di 4 sostanze e un massimo di 56 sostanze in un singolo campione. 
Si deve quindi tenere conto che l’uomo, come altri organismi, sono spesso esposti a miscele di sostanze chimiche di cui non si conosce la composizione e, quindi, non si può valutarne il rischio.
Il problema riguarda in particolare gli agricoltori e in particolare gli operai che lavorano nelle serre che spesso non utilizzano  i dispositivi individuali di protezione.