Molte le promesse elettorali ma spesso sento affermare da qualche candidato che i Sindaci non sono competenti per la sanità.
Anche se la gestione della salute con il d.lgs 502 del 1992 è stata affidata ai direttori generali delle aziende Unità Sanitarie Locali resta sempre il fatto che il Sindaco è il responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio e in quanto tale esprime il bisogno sanitario della popolazione.
Il Consiglio comunale condivide questa responsabilità e i rappresentanti dei cittadini sono tenuti vigilare e a segnalare all’azienda sanitaria locale e agli altri organi preposti tutte le problematiche relative alla erogazione delle prestazioni e dei servizi di cui vengano a conoscenza
Occorre pertanto che il Sindaco svolga il ruolo di garante dei cittadini nei confronti delle aziende sanitarie sollecitando la direzione generale dell'azienda sanitaria locale , ove necessario, il rispetto dei diritti alla salute della comunità, il rispetto della normativa nonché delle linee guida del Ministero della Salute.
Ma se il Sindaco in quanto tale può solo svolgere una funzione di sollecitazione e di richiamo su problematiche locali, in quanto membro della Conferenza locale sociale e sanitaria ha funzioni di indirizzo, controllo e valutazione.
In particolare con la locuzione “indirizzo” ci si riferisce generalmente alla fissazione di fini ed obiettivi da conseguirsi.
Volendo esplicitare meglio, le funzioni che la legge affida alla Conferenza dei Sindaci sono le seguenti:
a) definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica delle attività dell’azienda unità sanitaria locale;
b) determinazione dell’ambito territoriale dei Distretti;
c) approvazione del Piano strategico locale e del Piano attuativo annuale;
d) esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio dell’azienda unità sanitaria locale e trasmissione alla Giunta regionale delle relative osservazioni;
e) verifica dell’andamento generale dell’attività dell’Azienda unità sanitaria locale;
f) contributo alla definizione dei piani programmatici su singoli obiettivi dell’azienda unità sanitaria locale;
g) trasmissione delle proprie valutazioni e dei propri suggerimenti al direttore generale ed alla Giunta regionale che sono tenuti a fornire entro trenta giorni risposta motivata;
h) partecipazione alla valutazione dei risultati della gestione e dell’attività del Direttore generale avendo riguardo agli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari (lettera “e” del comma 2-sexies dell’art. 2 del d.lgs.502/1992 e il comma 6 dell’art.3 d.lgs.502/1992 aggiunto dalla legge 419/1998); ciò anche ai fini della eventuale conferma del direttore generale dopo i primi due anni di mandato (ex d.lgs 171 del 2016);
i) espressione di parere circa la conferma del direttore generale.
Le sedute dovrebbero essere pubbliche per legge ma è raro che venga fatta una informazione preventiva così i cittadini, ma anche gli altri stakeholders non riescono a partecipare.
I Sindaci, che rivestono per legge il ruolo di autorità sanitaria locale, non si rendono conto dell’importanza delle funzioni che sono state affidate alla Conferenza, così spesso in questi anni si sono limitati a ratificare le scelte del direttore generale, abdicando alle loro funzioni di indirizzo e controllo, non partecipando neanche alle sedute, ma delegando l’assessore competente o un consigliere.
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