giovedì 31 gennaio 2019

IL MANCATO ABBATTIMENTO DEGLI ABUSI EDILIZI COMPORTA RESPONSABILITA' PER I FUNZIONARI INCARICATI

Il comma 4‐bis dell'art. 31 del DPR 6 giugno 2001 , n. 380 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, a proposito di omesso abbattimento degli abusi edilizi stabilisce quanto segue:
"L'autorita' competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, e' sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo‐contabile del dirigente e del funzionario".
Ogni cittadino può segnalare i fatti di cui sia a conoscenza all'OIV ai sensi dell'art. 19bis del D.lgs. 150/2009.
Tra breve nei Comuni inizierà il processo di valutazione della performance dei responsabili degli uffici, sarà interessante leggere cosa diranno certi OIV quando saranno chiamati a valutari alcuni responsabili degli uffici preposti all' anti abusivismo.

mercoledì 30 gennaio 2019

UN CRUDO SPACCATO DELLA REALTA' SANITARIA DEL LAZIO CONFRONTATA CON LE ALTRE REGIONI

Il 14° Rapporto del CREA Sanità oltre a fornire uno studio molto interessante ed approfondito sulla spesa sanitaria offre anche un confronto stimolante tra i dati delle varie regioni.
La lunghezza delle barre colorate reca la dimensione dello scostamento rispetto alla media nazionale.
Gli scostamenti positivi sono in blu e quelli negativi in arancione.
Il Lazio presenta un solo dato positivo  costituito dal tasso di spedalizzazione per acuti ordinari che è pari al 4,5x1000.
Tutti gli altri dati  sono negativi.
La copertura vaccina degli anziani over 65 è insufficiente;
Gli interventi per frattura del femore entro le 48 ore sono inadeguati
La speranza di vita in buona salute è scarsa;
La speranza di vita a 65 anni senza limitazioni è poca;
La spesa sanitaria pro capite standardizzata è inadeguata;
La  spesa farmaceutica totale pro capite è eccessiva;
I bambini sono grassi;
I fumatori adulti sono troppo numerosi;
Troppe persone necessitano dell'indennità di accompagnamento;
Troppe persone sono in presidi residenziali socio-assistenziali;
Elevata la quota a carico delle famiglie con disagio economico per spese sanitarie;
Elevata la quota di persone che fanno ricorso all'assistenza domiciliare
Troppe persone non sono soddisfatte dell'assistenza medica  e infermieristica;
Alto il numero dei pazienti dimessi vivi non al loro domicilio.

PROROGATI I PROGETTI PER LA LOTTA ALLA DROGA NELLA PROVINCIA DI LATINA


Con Decreto del commissario ad acta per il piano di rientro dai disavanzi della sanità in data 24 dicembre 2018 n. U00514 è stato deciso di prorogare i progetti per la lotta contro la droga e di garantire la copertura economica attraverso l’utilizzo del riparto della quota indistinta del Livello assistenziale “Territoriale” – sottolivello “dipendenze” in proporzione mensile di un dodicesimo dell’importo previsto per i singoli progetti. 
Inoltre è stato deciso di  prevedere che, qualora le verifiche avviate ai sensi del combinato disposto dal DCA 295/2015 e L.R. 4/2003 abbiano esito negativo, fermo restando quanto disciplinato dalla L.R. 4/2003 relativamente al possesso dei requisiti minimi del soggetto richiedente, l’Azienda Sanitaria territorialmente competente comunque dovrà garantire la continuità assistenziale.
Per la provincia di Latina i progetti sono quelli indicati nella tabella.

martedì 29 gennaio 2019

L'ITALIA PUR MIGLIORANDO NEL PUNTEGGIO E' ANCORA AL 53° POSTO DELLA CORRUZIONE PERCEPITA AL MONDO


Il nuovo rapporto di Transparency International sulla corruzione percepita che dice che la maggior parte dei paesi sta facendo progressi minimi o nulli nel porre fine alla corruzione. Ancora peggio, rivela che il continuo fallimento della maggior parte dei paesi a controllare in modo significativo la corruzione sta contribuendo a una crisi della democrazia in tutto il mondo.  
L'indice classifica 180 paesi utilizzando una scala da 0 a 100, dove 0 è altamente corrotto e 100 è molto pulito. 
Quest'anno, oltre due terzi dei paesi hanno un punteggio inferiore a 50, con un punteggio medio globale di soli 43. Con molte istituzioni e norme democratiche attualmente minacciate - spesso capobanda con tendenze autoritarie o populiste - abbiamo analizzato la relazione tra corruzione e tendenze della democrazia globale. 
Ad avviso di Transprency Internatinal la corruzione nel settore pubblico può contribuire a far regredire istituzioni e valori democratici. Ad esempio, l'Ungheria e la Turchia sono diminuiti nei loro punteggi negli ultimi cinque anni. Allo stesso tempo, la Turchia è stata declassata da "parzialmente libera" a "non libera" da Freedom House, mentre l'Ungheria ha registrato il punteggio più basso per i diritti politici dalla caduta del comunismo nel 1989. 
Questi rating riflettono il deterioramento dello stato di diritto e la democrazia istituzioni, nonché uno spazio restringente per la società civile e i media indipendenti. 
Nel frattempo gli Stati Uniti con soli 71 punti hanno abbandonato i primi 20 paesi nel CPI. Il punteggio basso arriva in un momento in cui gli Stati Uniti stanno sperimentando minacce al loro sistema di controlli e equilibri insieme a un'erosione delle norme etiche ai più alti livelli di potere.
Per quanto riguarda l'Italia il  punteggio è migliorato di otto punti passando da 44 (2015) a 52 (2018), ma la classifica purtroppo ancora non è soddisfacente ponendoci al 57° posto, dopo Botswana, Ruanda, Namibia, ecc.
Senza dubbio il miglioramento del punteggio è merito dell'ANAC e del suo Presidente, ma il percorso è ancora molto ma molto lungo dato che come si vede la corruzione percepita è molto elevata e purtroppo il dato è confermato dalla micro corruzione quotidiana che è molto più diffusa di quanto si pensi.  
La Magistratura ha fatto molto in questi anni anche grazie alle Forze dell'ordine, ma quando si leggono i Piani triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza predisposti da alcuni Comuni e da certe ASL veramente cadono le braccia a causa della sottovalutazione del fenomeno.

IL RAPPORTO ISTAT SUL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO

L'ISTAT ha pubblicato in questi giorni i dati relativi all'anno 2017 del patrimonio culturale italiano che all'epoca vantava 4.889 musei e istituti similari, pubblici e privati, aperti al pubblico. Di questi, 4.026 sono musei, gallerie o collezioni, 293 aree e parchi archeologici e 570 monumenti e complessi monumentali.
I musei e le altre strutture espositive a carattere museale hanno registrato il massimo storico di 119 milioni di ingressi nel 2017 (+7,7% rispetto al 2015) così suddivisi: 57,8 milioni i musei, 15,5 milioni le aree archeologiche, 45,8 milioni i monumenti. L’incremento maggiore riguarda i monumenti e le aree archeologiche.
Sono 2.371, uno su tre, i Comuni italiani che ospitano almeno una struttura a carattere museale. È un patrimonio diffuso su tutto il territorio nazionale: 1,6 musei o istituti similari ogni 100 km2 e circa uno ogni 12 mila abitanti.
Le regioni con più strutture museali (29% del totale) sono Toscana (528), Emilia-Romagna (482) e Lombardia (409). Nel Mezzogiorno si concentra invece oltre la metà delle aree archeologiche (50,8%), il 30,7% si trova in Sicilia e Sardegna.
A Roma e Firenze si contano quasi 200 tra musei, aree e monumenti, ma anche i Comuni con meno di 2mila abitanti (il 27,9% del totale dei comuni) accolgono un’ampia percentuale di istituzioni museali (il 16,7%). Alcuni di questi hanno nei loro territori sino a quattro o cinque istituti.
La maggior parte dei musei presenti in Italia espone collezioni di etnografia e antropologia (12,8%), archeologia (12,7%) e arte antica (12,3%). Aumenta il numero di strutture con raccolte monotematiche di materiali (10%).
La rilevazione è stata realizzata dall’Istat anche in base alla nuova convenzione stipulata tra Istat e l’Autorità di Gestione del PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, relativa all’attuazione del Progetto “Informazione statistica territoriale e settoriale per le politiche di coesione 2014-2020”.

lunedì 28 gennaio 2019

PARTE IL REDDITO DI CITTADINANZA: IL RUOLO DEI COMUNI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio è stato pubblicato il decreto legge n. 4 con il quale è stato, tra l'altro istituito il reddito di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà.
L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni,
non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi
alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l’impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l’impiego nel aso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di
cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) età inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Immediate le preoccupazioni dei Sindaci e dell'ANCI che hanno incontrato la delegazione tecnica del Ministero del lavoro rispetto al percorso attuativo del Reddito di Cittadinanza. 
Sono state rappresentate le  preoccupazioni dei Sindaci per l’impatto della riforma sul ruolo dei Comuni i quali rischiano di non essere nella condizione di poter rispondere ai bisogni delle persone.
Coinvolgere i Comuni nella predisposizione di progetti di utilità sociale con i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (i cosiddetti lavori socialmente utili), così com’è attualmente previsto, secondo l'ANCI richiede un chiarimento sulle ricadute operative amministrative e assicurative del sistema dei servizi sociali e una adeguata disponibilità di risorse per consentire ai Comuni di prendersi carico di situazioni di fragilità e costruire, magari insieme ai tanti soggetti del terzo settore, reali percorsi di impegno sociale o lavorativo dei beneficiari.

domenica 27 gennaio 2019

COME SPENDE I SOLDI LA ASL LATINA


Non disponiamo ancora del rendiconto della ASL Latina relativo all’esercizio 2018, per cui è stato preso in esame quello del 2017 che si è chiuso con una spesa dei € 968.483.000. 
Il bilancio chiude in pareggio, ma anche se è una buona notizia non basta perché le somme disponibili andavano finalizzate sulla base delle percentuali indicate nel Patto della Salute: 
PREVENZIONE = sono stati spesi solo 38.117.000 euro pari solamente al 4% invece del 5% atteso, pari a poco più di 66 euro a testa;
TERRITORIO = sono stati spesi solo 130.190.000 pari al 13%, invece del 19% atteso; 
OSPEDALI = sono stati spesi solo 382.888.000 euro pari al 39% specialmente a causa della chiusura di molti presidi invece del 44% atteso, ma alle strutture private per l’assistenza agli acuti, ai lungodegenti e per la riabilitazione è finito oltre il 50%; 
FARMACEUTICA = Sono stati spesi 190.847.000 euro pari al 20%, quindi molto di più del 12% atteso ed è stato fatto poco per ridurre questa spesa; 
SPECIALISTICA = Sono stati spesi 155.872.000 euro, pari al 16% della spesa invece del 13%,  finiti per lo più alle strutture private; 
MEDICINA DI BASE = Sono stati spesi 63.460.000 euro pari al 7% che corrispondono al risultato atteso.
Una spesa che è molto orientata verso il privato senza che sia stato fatto molto per invertire questa situazione che vede anche la necessità di potenziare i controlli. 
Per l' emergenza sanitaria territoriale, stranamente non prevista nel patto per la salute, sono stati spesi solo € 7.298.000, pari a circa l'1%, un costo che è formato prevalentemente dagli stipendi e dagli emolumenti di medici e infermieri, cui deve essere aggiunto quello dei trasporti, anche qui affidati a privati.
Anche quest'anno la Conferenza locale sociale e sanitaria esprimerà parere favorevole ?

IL DECRETO LEGGE IN MATERIA SEMPLIFICAZIONE ARRIVA DOMANI IN AULA AL SENATO. MOLTE LE NOVITA' ANCHE PER LA SANITA'

Notizie dal Senato. E' all'ordine del giorno dell'Assemblea, lunedì 28 gennaio, alle 10, la discussione del ddl di conversione del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (A.S. n. 989). 
Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici ne hanno concluso l'esame il 24 gennaio, conferendo il mandato ai relatori, senatori Pirovano e Coltorti, a riferirne in Aula, con le modifiche accolte.
In particolare l' Art. 9 recante Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale, stabilisce quanto segue:
1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori. 
4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

venerdì 25 gennaio 2019

LA QUESTIONE DELL'ACQUA PUBBLICA ALL'ESAME DELLA CONFERENZA STATO REGIONI


La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 17 gennaio, ha approvato un documento di osservazioni sulle due proposte di legge di riforma del servizio idrico attualmente all'esame della Commissione Ambiente della Camera. Un testo peraltro preannunciato dall'assessore della Regione Sardegna, Donatella Spano (coordinatrice della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni) nel corso dell'audizione parlamentare che si è tenuta il 10 gennaio.
Si riporta di seguito il documento che il Presidente Stefano Bonaccini ha trasmesso ad Alessandro Manuel Benvenuto (Presidente della Commissione Ambiente della Camera) e a Federica Daga (Relatrice in Commissione).
"La gestione delle acque pubbliche rappresenta un tema di grande importanza per lo sviluppo strategico del Paese, che richiederebbe spazi molto più ampi di quelli previsti per un'audizione, ai fini di poterlo approfondire con la dovuta adeguatezza e compiutezza. Dal punto di vista istituzionale va inoltre evidenziato che nel quadro costituzionale vigente la materia dei servizi pubblici di interesse locale è da ricondurre alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni 1 , ad eccezione degli aspetti inerenti alla materia della tutela ambientale e della concorrenza, di esclusiva competenza statale.
E' evidente quindi come una disciplina su un tema così importante debba necessariamente prevedere un ruolo forte delle Regioni e un'intesa con le stesse sul complessivo progetto di riordino.
D'altronde, nella gestione dei servizi pubblici di interesse locale, è noto che la criticità maggiore è rappresentata dalla stratificazione nel tempo di numerose disposizioni che si sono sovrapposte le une alle altre. Questo continuo mutamento legislativo ha comportato un rallentamento nell'attuazione della riforma che era partita con la Legge n. 36/1994 (cd. "legge Galli") e che solo in alcune realtà è addivenuta a compimento.
Lo svolgimento dei servizi pubblici, qual è quello della gestione delle acque pubbliche, deve rispondere alla resa di un servizio di qualità per i cittadini, nel rispetto delle norme e al minor costo possibile; parimenti va chiarito che ciò non va disgiunto da principi che rispondono all' esigenza di una gestione efficace ed efficiente.
I servizi vengono resi infatti dai gestori con ricorso all'indebitamento e all'anticipazione degli oneri che poi saranno restituiti dalla tariffa, pertanto è di tutta evidenza che cambiare per disposizione legislativa la durata dell'affidamento ha degli effetti diretti sul costo del denaro che i gestori vanno a reperire sul mercato, così come cambiare gli utenti di un bacino di affidamento e la dimensione dello stesso, oppure la possibilità di azionare un modello di affidamento rispetto ad altri.
Con specifico riferimento ali' oggetto della presente audizione, preliminarmente si evidenzia che, pur rilevando l'esistenza di margini di miglioramento dell'assetto normativo vigente, non si ritiene utile in questa fase un intervento legislativo di rilevante portata quale quello contenuto nelle due proposte di legge e, in particolare, nella proposta CS2.
Infatti, l'assetto organizzativo attuale del Sistema Idrico Integrato (SII), seppur perfettibile, ha consentito di realizzare importanti passi avanti nel garantire la diffusione del servizio nel territorio nazionale e nel rilanciare gli investimenti infrastrutturali, ivi comprese le opere di interconnessione fra bacini idrografici, sia a fini della maggiore efficacia del servizio all'utenza sia ai fini della tutela ambientale e dei corpi idrici.
Osservazioni sulla proposta di legge C52
In merito alla proposta di legge C52, è necessario puntualizzare come già nel 2015 si ebbe occasione di esaminare l'analoga proposta di legge n. 2212 presentata dall'Onorevole Daga in data 20/03/2014, avente ad oggetto "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubb/icizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per /'adozione di tributi destinati al suo finanziamento". In esito a quell'esame le Regioni, all'unanimità, espressero parere negativo con il documento Cinsedo prot. 15/104/CR6bis/CS del 20.10.2015. Indipendentemente dalla diversa formulazione del titolo, a distanza di più di quattro anni, le finalità delle due proposte di legge non si discostano significativamente l'una dall'altra, e la proposta CS2, attualmente in esame, presenta, sostanzialmente, le stesse criticità evidenziate nel richiamato parere del 2015 che, pertanto, viene, nella sua generalità, riconfermato. Ribadendo l'anacronismo quale motivo primo di inefficacia della proposta di legge C52, esattamente come venne rilevato per la proposta di legge 2212/2014, per la palese contraddittorietà rispetto ali' evoluzione del quadro normativo in materia, come allora se ne conclude l'esame con esito negativo, non potendosi procedere alla formulazione di proposte emendative puntuali, stante l'esigenza di un'attività profondamente incisiva di restiling complessivo dell'articolato in esame.
Sinteticamente si richiamano, fra i molti presenti, i seguenti principali elementi di criticità.
1) Nella proposta non è indicata, se non in alcuni punti, la modalità di coordinamento con la normativa vigente mancando totalmente il riferimento alle parti della stessa che vanno rettificate e/o sostituite. La proposta, infatti, affronta molteplici aspetti che sono in gran parte ambiti disciplinati dal D.lgs 152/06 e da altre leggi vigenti quali, ad esempio, il D.L. 138/2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Tuttavia il tipo di stesura è tale da non chiarire quali articoli di leggi vigenti si intendono modificare o sostituire e, spesso, tale intento non è neppure di immediata comprensione. Ne risulta una disciplina di settore tutta da interpretare e ricostruire, sconnessa da altre nonne del settore che resterebbero invariate in un ambito già complesso per sua natura.
2) La proposta di legge C52 inoltre appare in più punti in forte dubbio di legittimità costituzionale. Si possono, ad esempio, citare:
• la previsione (art. 4 comma I) in base alla quale 1: "I distretti idrografici definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, costituiscono la dimensione ottimale di governo e di gestione dell'acqua.". Tale disposizione, soprattutto nella parte in cui fa riferimento alla "gestione" delle acque è in palese contrasto con il dettato costituzionale declinato nel D.Lgs. 112/1998, che all'art. 89, c. 1, lettera i) assegna alle Regioni, tra le altre, le funzioni relative "alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi ... ". Peraltro la proposta in oggetto dà anche seguito a tale affermazione prevedendo, tra l'altro, (art. 5 comma I) che: " Il rilascio o il rinnovo di concessioni di prelievo di acque è disposto dall'Autorità di distretto". Tale previsione, oltre ad essere in contrasto con il d.lgs. 112/1998, renderebbe anche il sistema del rilascio delle concessioni di derivazione di problematica gestione. Inoltre, una previsione di tale tipo contrasta anche con i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza ed efficienza cui dovrebbe attenersi il legislatore nel momento in cui provvede ad allocare le competenze amministrative (Costituzione, art. 118, c. I).
La previsione di cui all'articolo 9, c. 1, secondo cui "il S.1.1. è considerato servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza" contrasta con il dictum della Corte Costituzionale secondo cui il servizio idrico integrato è qualificato come "servizio pubblico locale di rilevanza economica" (sentenza n. 187 del 2011 confermata, tra le altre, dalla sentenza n. 32 del 2015).
3) La proposta di legge C52 propone un cambiamento significativo dell'assetto pianificatorio e regolatorio vigente in materia di servizio idrico integrato (così come disciplinato dalla Parte Terza, Sezione III del d.lgs 152/2006, Gestione delle risorse idriche), riportando, di fatto, la govemance del SII alla situazione antecedente alla rifonna dei Servizi Idrici integrati delineata a scala nazionale dalla L. 36/1994 (Legge Galli). La proposta non appare, anche sul piano tecnico, affatto condivisibile. Infatti, in attuazione di quella importante riforma, tutte le regioni e le PPAA hanno, con norme regionali, disciplinato la materia istituendo le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (i vecchi ATO, adesso Enti di governo d'Ambito - EgATO), le quali hanno provveduto ad affidare la gestione e l'erogazione delle tre componenti del SII (Servizi di Acquedotto, Fognatura e Depurazione) ad Aziende (peraltro prevalentemente pubbliche) dotate di adeguata capacità tecnico-organizzativa e gestionale. La suddetta organizzazione territoriale e di govemance, attuata da oltre vent'anni in tutta Italia, si è rivelata uno degli elementi essenziali delle politiche per la tutela delle risorse idriche su tutto il territorio nazionale. Si è difatti superata la frammentazione di SII organizzati individualmente dai Comuni, prevalentemente in economia diretta, e si è registrato un progressivo aumento dei volumi di investimento, che hanno consentito uno sviluppo infrastrutturale, anche grazie a importanti opere di interconnessione, tale da raggiungere una significativa copertura territoriale sia del segmento fognatura/depurazione sia per l'acquedotto. La previsione, contenuta nella proposta di legge in esame, di adesione non più obbligatoria dei piccoli comuni (quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti - art. 4 comma 4) alle Egato (rectius Consigli di bacino) rischierebbe, in un servizio con caratteristiche di monopolio naturale (art. 9 comma I) di riportare il sistema ad una frammentazione foriera solo di sprechi e inefficienze. Peraltro, proprio la definizione del SII come "servizio pubblico locale di interesse generale non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza" di cui al citato art. 9 comma I nega rilevanza economica proprio ad un servizio tecnologico per il quale una gestione di tipo industriale è essenziale a garantire una adeguata stima dei fabbisogni e pianificazione degli interventi nonché la relativa pianificazione finanziaria fondata su entrate tariffarie programmabili. Il principio di gestione di rilevanza economica è fondamentale ai fini della organizzazione di un servizio che garantisca l'effettiva copertura dei costi operativi e di investimento. Tale impostazione non contrasta peraltro con la possibilità di introdurre fonne di agevolazione tariffaria per le fasce deboli (già presenti nella attuale normativa), né per la fornitura di livelli minimi di erogazione.
Peraltro, l'articolazione attuale su base tariffaria non si pone in contrasto, in linea di principio, con la possibilità di introdurre contributi derivanti da una fiscalità generale integrativa, individuati con apposite norme finanziarie nazionali (la stessa proposta introduce una commistione fra fiscalità generale e tariffa, art. 14, in cui sembrerebbe che tutti i costi di esercizio, escluso il quantitativo minimo vitale, vadano coperti da tariffa).
Qui di seguito invece le osservazioni sulla proposta di legge C773
Fermo restando quanto evidenziato in premessa, la proposta C773 propone un'azione di più consono inserimento nella vigente disciplina, dimostrando sufficiente riguardo del vigente quadro normativo, con la conferma, in particolare, dei soggetti cui sono attribuite le competenze fondamentali (Presidenza del consiglio, MAITM, Regioni, Autorità distrettuali, Enti di Governo dell'Ambito, ARERA). Ciò ha consentito un esame puntuale del testo, riportato nel documento allegato al quale si rimanda integralmente.
Le conclusioni della Conferenza Stato Regioni in merito alla questione dell'acqua pubblica sono state le seguenti::
Il servizio idrico integrato è dotato di una disciplina compiuta che è perfettibile, ma che finalmente ha trovato una propria coerenza ed organicità di fondo che vanno preservate.
Le Regioni e le Province autonome ribadiscono l'unanime contrarietà alla proposta di legge C52 per le motivazioni sopra esposte e riconfermano il parere negativo espresso a suo tempo con il documento adottato dalla Conferenza delle Regioni prot. 15/104/CR6bis/C5 del 20.10.2015, relativo all'analoga proposta di legge n.2212 presentata in data 20/03/2014. Non è di secondaria importanza, inoltre, un richiamo alla possibile incostituzionalità per violazione delle norme di approvazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Per quanto riguarda la proposta di legge C773, si condivide l'esito emendativo, il quale è stato riportato nel documento allegato sulla base delle osservazioni formulate dalle Regioni e dalle Province autonome. La proposta di legge C773 infatti presenta un testo la cui architettura permette un più consono inserimento nella vigente disciplina in materia, dimostrando sufficiente riguardo del quadro normativo consolidato, senza stravolgere l'attribuzione delle competenze fondamentali.
Quello che sicuramente serve sulla materia della gestione delle acque pubbliche è dare attuazione alle norme esistenti risolvendo in via dedicata eventuali criticità locali.

IL MIO CONTRIBUTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI SABAUDIA


In data 23 gennaio ho risposto all'avviso del Comune di Sabaudia per dare il mio contributo per il nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione ho segnalato le purtroppo numerose criticità dell'ente al fine di arrivare in tempi speriamo contenuti alla loro eliminazione.
Si tratta di una nota di dieci pagine fitte riferite a tutte le missioni del Comune corredate anche del relativo scenario (ad esempio per l'urbanistica il numero degli abusi, le vertenze giudiziarie, ecc.).
Naturalmente non mi illudo sui risultati ma nel caso in cui non ci fossero riscontri positivi avrò a disposizione uno strumento per agire nei confronti dei responsabili.
Molta responsabilità ricadrà sul titolare monocratico dell'Organismo Indipendente di Valutazione che annualmente deve riferire all'ANAC sullo stato dell'arte in ogni pubblica amministrazione sia per la trasparenza che per la prevenzione della corruzione.

UN NUOVO PATTO PER LA SALUTE PER GARANTIRE EQUITA' A TUTTI

Alcuni mesi fa in occasione dell'esame del DEF la Conferenza Stato regioni affermò che è necessario aggiornare i contenuti del vecchio Patto Salute 2014 – 2016, le priorità sanitarie e il quadro finanziario per il futuro. e che è stato consegnato al Governo. 
Per la precisione relativamente alla sanità, secondo le Regioni è necessario: – stabilizzare la crescita del Fondo Sanitario Nazionale in rapporto al Pil per garantire i nuovi Lea previsti con Dpcm ricordando che quota parte delle risorse è vincolata per il rinnovo dei contratti del personale dipendente e convenzionato del Ssn; – definire un nuovo programma pluriennale di investimenti per l’edilizia sanitaria. 
Le regioni avevano evidenziato che: “La previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL presenta un profilo crescente solo a partire dal 2022 attestandosi al 7,7% nel 2060”.
Ora la richiesta è divenuta più pressante anche a causa del mancato rispetto di alcuni impegni in sede di approvazione definitiva del bilancio dello Stato per l'anno 2019 che non ha aumentato le risorse a disposizione.
Si parla oramai apertamente del fatto che è a rischio l'equità del nostro SSN aggredita da più parti. 
Un nuovo Patto per la salute è atteso, ma sarà poi rispettato ? 

giovedì 24 gennaio 2019

UNA VERTENZA NAZIONALE PER LA DIFESA E LO SVILUPPO DELLA SANITA' PUBBLICA E' UNO DEI PUNTI DI FORZA DEL DOCUMENTO APPROVATO DAL XVIII CONGRESSO DELLA CGIL

Il documento approvato dal XVIII Congresso nazionale della Cgil, nel corso del quale è stato eletto nuovo segretario generale nazionale Maurizio Landini  ritiene non rinviabile aprire una vertenza nazionale per la difesa e lo sviluppo della sanità pubblica il cui obiettivo prioritario sia ripristinare la garanzia del diritto universale alla salute, incrementando il finanziamento al Fondo sanitario nazionale, garantendo in ogni Regione una dotazione di servizi di prevenzione, ospedalieri e territoriali, adeguata alle esigenze della popolazione. 
Per contrastare i fenomeni della mobilità passiva e degli inaccettabili tempi d’attesa occorre potenziare la strumentazione e gli organici, rafforzare il rapporto di lavoro esclusivo dei medici e verificare l’utilizzo dell’intramoenia. 
Tutto ciò, attraverso una riorganizzazione dei servizi più aderente ai bisogni, da realizzare con la partecipazione democratica dei cittadini, senza sottostare a logiche legate ad interessi economici, corporativi o localistici. 
Particolare attenzione deve essere posta ai servizi che attuano la piena applicazione delle legge 194/1978, per garantire la libera scelta di maternità. 
Occorre superare inappropriatezze, diseconomie, fenomeni d’illegalità e investire maggiormente, anche attraverso un apposito piano nazionale, nella prevenzione e nella rete dei servizi socio-sanitari territoriali, ad iniziare dalle case della salute, dalle strutture residenziali e semi-residenziali per i non autosufficienti, dall’assistenza domiciliare integrata, con una attenzione alla medicina di genere. 
È necessario inoltre investire sulle nuove tecnologie e sul personale, attraverso un piano straordinario per la buona e piena occupazione che vada oltre le stabilizzazioni e il turn over, che superi i diffusi fenomeni di precarietà, favorisca la formazione e la partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici della sanità pubblica e privata. 
Inoltre è ormai ineludibile superare il numero chiuso per l’accesso ai corsi universitari per medici e professioni sanitarie. Vanno eliminati immediatamente i super ticket e modificato l’attuale sistema dei ticket, rendendolo equo per tutti e compatibile con l’accesso alle prestazioni.