lunedì 28 gennaio 2019

PARTE IL REDDITO DI CITTADINANZA: IL RUOLO DEI COMUNI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio è stato pubblicato il decreto legge n. 4 con il quale è stato, tra l'altro istituito il reddito di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà.
L’erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, nelle modalità di cui al presente articolo, nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale.
Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni,
non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina.
Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi
alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di persona tramite l’apposita piattaforma digitale di cui all’articolo 6, comma 2, anche per il tramite degli istituti di patronato convenzionati, ovvero presso i centri per l’impiego, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
Il richiedente, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, è convocato dai centri per l’impiego nel aso in cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un componente, tra quelli tenuti agli obblighi di
cui al comma 2, in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:
a) assenza di occupazione da non più di due anni;
b) età inferiore a 26 anni;
c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria
o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Immediate le preoccupazioni dei Sindaci e dell'ANCI che hanno incontrato la delegazione tecnica del Ministero del lavoro rispetto al percorso attuativo del Reddito di Cittadinanza. 
Sono state rappresentate le  preoccupazioni dei Sindaci per l’impatto della riforma sul ruolo dei Comuni i quali rischiano di non essere nella condizione di poter rispondere ai bisogni delle persone.
Coinvolgere i Comuni nella predisposizione di progetti di utilità sociale con i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (i cosiddetti lavori socialmente utili), così com’è attualmente previsto, secondo l'ANCI richiede un chiarimento sulle ricadute operative amministrative e assicurative del sistema dei servizi sociali e una adeguata disponibilità di risorse per consentire ai Comuni di prendersi carico di situazioni di fragilità e costruire, magari insieme ai tanti soggetti del terzo settore, reali percorsi di impegno sociale o lavorativo dei beneficiari.

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